Language of document :

Ricorso proposto l’11 novembre 2022 dalla Helsingin Bussiliikenne Oy avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) del 14 settembre 2022, nella causa T603/19, Helsingin Bussiliikenne Oy/Commissione europea

(Causa C697/22 P)

Lingua processuale: il finlandese

Parti

Ricorrente: Helsingin Bussiliikenne Oy (rappresentanti: O. Hyvönen e N. Rosenlund, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica di Finlandia, Nobina Oy e Nobina AB

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare integralmente la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 14 settembre 2022, nella causa T-603/19 ;1

accogliere integralmente le conclusioni da essa presentate dinanzi al Tribunale per i motivi esposti nella sua impugnazione; e

condannare la Commissione all’integralità delle spese da essa sostenute nel procedimento dinanzi al Tribunale dell’Unione europea e dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, unitamente agli interessi legali.

Motivi e principali argomenti

Il Tribunale dell’Unione europea (in prosieguo: il Tribunale) avrebbe deciso la causa T-603/19 in contrasto con il diritto dell’Unione Europea e avrebbe erroneamente respinto il ricorso proposto dalla Helsingin Bussiliikenne Oy.

Il Tribunale avrebbe emesso una decisione errata sul primo motivo di ricorso, con il quale era stato fatto valere un errore procedurale essenziale, e cioè che la controversa decisione della Commissione sarebbe stata emanata in violazione dei diritti procedurali della ricorrente.

Il Tribunale avrebbe emesso una decisione errata anche sul quarto motivo di ricorso, per quanto concerne la salvaguardia del principio di proporzionalità.

La sentenza del Tribunale avrebbe violato l’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento esecutivo) e avrebbe violato i principi del diritto dell’Unione europea, in particolare il diritto di ogni soggetto ad essere ascoltato sulle questioni che lo riguardano nonché il principio di proporzionalità.1

Il diritto ad essere ascoltati nei procedimenti amministrativi sarebbe un diritto fondamentale. Se la parte interessata non ha avuto la possibilità di essere ascoltata prima dell’emanazione della decisione che le arreca pregiudizio, sussiste allora un errore procedurale essenziale.

L’eccessiva pretesa restitutoria violerebbe il principio di proporzionalità e sarebbe in contrasto con l’obiettivo della restituzione. Se la restituzione è posta a carico dell’acquirente dell’impresa, occorre sempre verificare in quale misura, eventualmente, questi continui a trarre profitto dall’aiuto di Stato illegale, e verificare l’importo del vantaggio ad esso trasferito.

____________

1 EU:T:2022:555.

1 Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).