Language of document : ECLI:EU:T:2000:215

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)

26 settembre 2000 (1)

«Estensione di un dazio antidumping - Esenzione - Parti di biciclette - Ricorso di annullamento - Irricevibilità»

Nelle cause riunite T-74/97 e T-75/97,

Büchel & Co. Fahrzeugteilefabrik GmbH, con sede in Fulda (Germania), con gli avv.ti W.A. Rehmann e U. Zinsmeister, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Bonn e Schmitt, 62, avenue Guillaume,

ricorrente,

contro

Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dai signori R. Torrent, A. Tanca e S. Marquardt, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, assistiti dagli avv.ti H.-J. Rabe e G.M. Berrisch, dei fori di Amburgo e Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor A. Morbilli, direttore generale della direzione «Affari giuridici» della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,

convenuto nella causa T-74/97,

e

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori V. Kreuschitz, consigliere giuridico, e N. Khan, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, assistiti dal signor M. Hilf, professore all'università di Amburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta nella causa T-75/97,

il Consiglio essendo sostenuto nella causa T-74/97 da

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori V. Kreuschitz, consigliere giuridico, e N. Khan, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

e da

Repubblica francese, rappresentata dalla signora K. Rispal-Bellanger, vicedirettore della sezione «Diritto internazionale dell'economia e diritto comunitario» presso la direzione «Affari giuridici» del ministero degli Affari esteri, e dal signor G. Mignot, segretario per gli Affari esteri presso la stessa direzione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata di Francia, 8 B, boulevard Joseph II,

intervenienti,

aventi ad oggetto

-    nella T-74/97, il ricorso diretto all'annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 10 gennaio 1997, n. 71, che estende l'applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione del dazio su tali importazioni registrate a norma del regolamento (CE) n. 703/96 (GU L 16, pag. 55),

-    nella causa T-75/97, il ricorso diretto all'annullamento del regolamento (CE) della Commissione 20 gennaio 1997, n. 88, relativo all'autorizzazione all'esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall'estensione, in forza del regolamento n. 71/97, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 (GU L 17, pag. 17),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione ampliata),

composto dal signor K. Lenaerts, presidente, dalla signora V. Tiili e dai signori J. Azizi, M. Jaeger e P. Mengozzi, giudici,

cancelliere: signora B. Pastor, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 12 ottobre 1999,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti e contesto giuridico dei ricorsi

1.
    La ricorrente, la Büchel & Co. Fahrzeugteilefabrik GmbH, è una società di diritto tedesco la cui attività principale è la produzione e quella secondaria lo smercio di parti separate di biciclette. Inoltre, dal 1982 essa importa le dette parti dalla Repubblica popolare cinese. Tra il 1992 e il 1996 la vendita delle parti importate corrispondeva al 20% del suo fatturato. Le importazioni effettuate dalla ricorrente rappresentano meno del 2,5% delle importazioni complessive nella Comunità di parti separate di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese. La ricorrente detiene quote del capitale della Hua De Plastics Corporation Ltd, società produttrice di parti separate di biciclette la cui sede statutaria è in Shanghai, nella Repubblica popolare cinese.

2.
    L'8 settembre 1993 il Consiglio adottava il regolamento (CEE) n. 2474/93, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio (GU L 228, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento iniziale»).

3.
    Il 22 dicembre 1995 il Consiglio adottava il regolamento (CE) n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membridella Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento base»). L'art. 13 del regolamento base prevede quanto segue:

«L'applicazione dei dazi antidumping istituiti a norma del presente regolamento può essere estesa alle importazioni da paesi terzi di prodotti simili, o di loro parti, se le misure in vigore vengono eluse. Si intende per elusione una modificazione della configurazione degli scambi tra i paesi terzi e la Comunità che derivi da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio, essendo provato che ne risultano indeboliti gli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e/o di quantitativi dei prodotti simili e che esiste un dumping in relazione ai valori normali precedentemente accertati per i prodotti simili». (n. 1.)

«(...) Alle inchieste aperte in conformità del presente articolo si applicano le disposizioni del presente regolamento relative alle procedure in materia di apertura e di svolgimento delle inchieste». (n. 3.)

«Non sono soggetti alla registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, né ad alcuna misura i prodotti accompagnati da un certificato doganale attestante che l'importazione non costituisce una forma di elusione. Detti certificati sono rilasciati agli importatori che presentano una domanda scritta, previa autorizzazione mediante decisione della Commissione, sentito il comitato consultivo, oppure previa autorizzazione del Consiglio nella decisione che istituisce le misure (...)» (n. 4.)

«Il presente articolo non osta alla normale applicazione delle disposizioni in vigore in materia di dazi doganali». (n. 5.)

4.
    In seguito ad una denuncia inoltrata dall'European Bicycle Manufacturers Association (associazione europea dei fabbricanti di biciclette), la Commissione adottava il regolamento (CE) 18 aprile 1996, n. 703, che avvia un'inchiesta concernente l'elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento iniziale sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese con operazioni di assemblaggio nella Comunità europea (GU L 98, pag. 3; in prosieguo: il «regolamento di apertura d'inchiesta»). Tale inchiesta interessava il periodo dal 1° aprile 1995 al 31 marzo 1996.

5.
    Stando all'art. 1 del regolamento di apertura d'inchiesta, la detta inchiesta, avviata ai sensi dell'art. 13, n. 3, del regolamento base, riguardava le importazioni delle parti di biciclette classificate nei codici NC da 8714 91 10 a 8714 99 90 originarie della Repubblica popolare cinese ed utilizzate in operazioni di assemblaggio nella Comunità europea.

6.
    All'art. 2 del medesimo regolamento si precisa che «le autorità doganali sono invitate (...) ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni di telai, forcelle, cerchi e mozzi di biciclette classificati rispettivamente nei codici NC 8714 91 10, 8714 91 30, 8714 92 10 e 8714 93 10, per garantire che, nell'ipotesi diun'estensione dei dazi antidumping applicabili alle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni anzidette, tali dazi possano essere riscossi a decorrere dalla data della registrazione». In tale articolo si dispone inoltre che «[n]on sono soggetti a registrazione i prodotti accompagnati da un certificato doganale rilasciato a norma dell'articolo 13, paragrafo 4 del (regolamento base)».

7.
    L'art. 3 di tale regolamento prevede che «[l]e parti interessate possono manifestarsi, comunicare le proprie osservazioni per iscritto e presentare osservazioni entro 37 giorni a decorrere dalla data di trasmissione del presente regolamento alle autorità della Repubblica popolare cinese, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta. Il presente regolamento si considera trasmesso alle autorità della Repubblica popolare cinese il terzo giorno successivo alla pubblicazione dello stesso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee». Poiché tale regolamento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 19 aprile 1996, il termine è scaduto il 29 maggio 1996.

8.
    Ai punti 8 e 9 del preambolo di tale regolamento, sotto il titolo «Questionari», si specifica che «[p]er ottenere le informazioni necessarie all'inchiesta, la Commissione invierà questionari alle industrie che provvedono all'assemblaggio di biciclette nella Comunità» citate nella denuncia e che «[s]e necessario, informazioni saranno chieste anche ai produttori comunitari» (punto 8 del preambolo). Secondo il punto 9 del preambolo, «[l]e altre parti interessate, per le quali l'esito dell'inchiesta potrebbe avere evidenti ripercussioni, dovranno chiedere una copia del questionario al più presto, perché anch'esse devono rispettare i termini fissati dal presente regolamento».

9.
    Il 5 luglio 1996, vale a dire dopo la scadenza del termine di 37 giorni previsto dall'art. 3 del regolamento di apertura d'inchiesta, la Commissione riceveva un fax della ricorrente in cui questa affermava che le sue importazioni non costituivano un'elusione del dazio antidumping e chiedeva il rilascio del certificato attestante l'assenza di elusione ai sensi dell'art. 13, n. 4, del regolamento base.

10.
    Il 2 agosto 1996 la Commissione rispondeva a tale richiesta ed inviava alla ricorrente un questionario elaborato appositamente per gli importatori che non provvedono essi stessi all'assemblaggio di biciclette (in prosieguo: gli «importatori intermediari»), precisando che il questionario era trasmesso alle imprese per ottenere informazioni che la Commissione considerava necessarie ai fini del rilascio del certificato attestante l'assenza di elusione. La ricorrente veniva tuttavia avvertita del fatto che la sua domanda, essendo tardiva, forse non sarebbe stata esaminata.

11.
    Il 6 settembre 1996 la ricorrente rinviava alla Commissione il questionario compilato.

12.
    Con lettera 20 dicembre 1996 la Commissione informava la ricorrente che il dazio antidumping vigente sarebbe stato esteso alle parti essenziali di biciclette appositamente elencate, originarie o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, ed allegava il progetto di regolamento che prevedeva tale estensione. In questa lettera la Commissione peraltro sottolineava che, in base a tale progetto di regolamento, potevano essere direttamente esentati dal dazio antidumping solo gli importatori che effettuano essi stessi operazioni di assemblaggio di biciclette (in prosieguo: gli «importatori assemblatori»), mentre gli importatori intermediari dovevano a tal fine richiedere alle autorità doganali nazionali un'autorizzazione nell'ambito della procedura di ammissione di talune merci ad un trattamento doganale di favore a motivo della loro utilizzazione per fini particolari (in prosieguo: la «procedura di destinazione ad usi particolari»), prevista dall'art. 82 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), e dagli artt. 291 e seguenti del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento n. 2913/92 (GU L 253, pag. 1).

13.
    Il 9 gennaio 1997 la ricorrente presentava le sue osservazioni sul menzionato progetto di regolamento, chiedendo per quale ragione essa non potesse essere esentata direttamente dalla Commissione, come previsto nel regolamento di apertura d'inchiesta e come le era stato confermato per telefono dagli uffici della Commissione responsabili dell'inchiesta. Peraltro, criticava la scelta delle parti separate di biciclette, alle quali il dazio antidumping veniva esteso, segnatamente in quanto per alcune di esse sarebbe praticamente impossibile dimostrarne la destinazione ad usi particolari nei casi in cui, anziché essere assemblate subito dopo l'importazione, vengano rivendute.

14.
    Il 10 gennaio 1997 il Consiglio adottava il regolamento (CE) n. 71/97 che estende l'applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento iniziale sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione del dazio su tali importazioni registrate a norma del regolamento di apertura d'inchiesta (GU L 16, pag. 55; in prosieguo: il «regolamento di estensione del dazio»).

15.
    In forza dell'art. 2 del detto regolamento, l'applicazione del dazio antidumping è estesa alle importazioni di parti essenziali di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese che erano state oggetto dell'inchiesta (art. 1 del regolamento di apertura d'inchiesta, v. supra al punto 5).

16.
    L'art. 3, n. 1, del regolamento di estensione del dazio dispone che «[l]a Commissione (...) adotta con regolamento le misure necessarie per autorizzare l'esenzione delle importazioni di parti essenziali di biciclette che non eludono il dazio antidumping imposto dal (regolamento iniziale) dall'applicazione del dazio esteso dall'articolo 2». A norma del n. 2 dello stesso articolo, tale regolamento della Commissione doveva prevedere, in conformità delle pertinenti disposizionidoganali, l'autorizzazione dell'esenzione e il controllo delle importazioni di parti essenziali di biciclette utilizzate dagli importatori assemblatori e dagli importatori intermediari. Per quanto riguarda le importazioni effettuate da quest'ultima categoria di importatori, dai punti 36-39 del preambolo di tale regolamento risulta che la Commissione deve espletare una procedura che consenta di determinare se le loro attività siano intese ad eludere il dazio antidumping. A tal fine, la Commissione deve ricorrere al meccanismo del controllo della destinazione ad usi particolari previsto nell'art. 82 del regolamento n. 2913/92 e negli artt. 291 e seguenti del regolamento n. 2454/93.

17.
    Il 16 gennaio 1997 la Commissione rispondeva alla lettera della ricorrente in data 9 gennaio 1997 confermando, in particolare, che il regolamento di estensione del dazio non le consentiva di esentare direttamente dal dazio antidumping esteso gli importatori intermediari.

18.
    Il 20 gennaio 1997 la Commissione adottava il regolamento (CE) n. 88/97, relativo all'autorizzazione all'esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall'estensione, in forza del regolamento di estensione, del dazio antidumping imposto dal regolamento iniziale (GU L 17, pag. 17; in prosieguo: il «regolamento di esenzione»). Tale regolamento contiene le condizioni e le disposizioni procedurali riguardanti l'esenzione dal dazio esteso a favore delle importazioni effettuate dagli importatori assemblatori e da altri importatori, salvo il controllo della destinazione ad usi particolari delle merci importate, che deve essere svolto dalle autorità doganali nazionali in forza della normativa citata al precedente punto 12.

Procedimento

19.
    Con atti introduttivi depositati nella cancelleria del Tribunale il 28 marzo 1997, la ricorrente ha proposto i presenti ricorsi.

20.
    Con atti separati, depositati in cancelleria il 6 e il 9 giugno 1997, la Commissione e il Consiglio hanno eccepito l'irricevibilità dei ricorsi ai sensi dell'art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale.

21.
    Nella causa T-74/97, con ordinanza 21 giugno 1999, il presidente della Terza Sezione ampliata del Tribunale ha autorizzato la Commissione e la Repubblica francese ad intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio. Le dette parti intervenienti hanno tuttavia rinunciato a presentare osservazioni sulla ricevibilità del ricorso. Inoltre, il presidente ha parzialmente accolto la domanda della ricorrente diretta ad ottenere il trattamento riservato, nei confronti della Repubblica francese, di taluni dati contenuti nell'atto introduttivo.

22.
    Con ordinanza 20 settembre 1999 il presidente della Terza Sezione ampliata del Tribunale ha riunito le cause T-74/97 e T-75/97 ai fini della trattazione orale e della sentenza, conformemente all'art. 50 del regolamento di procedura.

23.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione ampliata), ha deciso di passare alla fase orale.

24.
    Le parti hanno svolto difese orali e risposto ai quesiti del Tribunale nel corso dell'udienza del 12 ottobre 1999.

Conclusioni delle parti

25.
    Nella causa T-74/97 la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-    annullare il regolamento di estensione del dazio;

-    dichiarare inapplicabile, ai sensi dell'art. 184 del Trattato CE (divenuto art. 241 CE), l'art. 13 del regolamento base, in quanto funge da fondamento giuridico del regolamento di estensione del dazio;

-    condannare il Consiglio alle spese.

26.
    Nella causa T-75/97 la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-    annullare il regolamento di esenzione;

-    dichiarare il regolamento di estensione del dazio inapplicabile, ai sensi dell'art. 184 del Trattato CE, in quanto funge da fondamento giuridico del regolamento di esenzione;

-    dichiarare l'art. 13 del regolamento base inapplicabile, ai sensi dell'art. 184 del Trattato, in quanto funge da fondamento giuridico dei regolamenti di esenzione e di estensione del dazio;

-    condannare la Commissione alle spese.

27.
    Nelle cause T-74/97 e T-74/97 il Consiglio e la Commissione chiedono, rispettivamente, che il Tribunale voglia:

-    statuire sull'irricevibilità senza impegnare il merito della controversia, in conformità dell'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura;

-    dichiarare irricevibili le eccezioni di illegittimità basate sull'art. 184 del Trattato;

-    condannare la ricorrente alle spese.

28.
    Nelle osservazioni sulle eccezioni di irricevibilità, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-    respingere la domanda con cui il Consiglio e la Commissione chiedono al Tribunale di statuire sulla ricevibilità dei ricorsi senza impegnare il merito e procedere a statuire congiuntamente sulla ricevibilità e sulla fondatezza nel merito degli stessi;

-    in subordine, consentirle di presentare osservazioni sulle eccezioni di irricevibilità nell'ambito di una trattazione orale ad hoc.

Sulla ricevibilità

1. Per quanto riguarda la causa T-74/97

29.
    Il Consiglio presenta, a norma dell'art. 114 del regolamento di procedura, motivi di irricevibilità relativi, in primo luogo, all'eccessiva portata del ricorso e, in secondo luogo, alla circostanza che la ricorrente non sarebbe individualmente interessata dal regolamento di estensione del dazio nei limiti in cui quest'ultimo prevede l'estensione del dazio antidumping e il regime d'esenzione dal detto dazio.

Sul motivo di irricevibilità relativo all'eccessiva portata del ricorso

Argomenti delle parti

30.
    Il Consiglio sostiene che il ricorso è irricevibile nella parte in cui è diretto ad ottenere l'annullamento in toto del regolamento di estensione del dazio, sebbene dagli argomenti svolti nell'atto introduttivo risulti che il ricorso è unicamente inteso all'annullamento dell'art. 2 del regolamento in combinato disposto con l'art. 1, in quanto estende il dazio antidumping, e dell'art. 3, n. 2, secondo e terzo trattino, del medesimo regolamento, ai sensi del quale la procedura della destinazione ad usi particolari si applica alle attività commerciali degli importatori intermediari.

31.
    Richiamandosi alla sentenza della Corte 10 marzo 1992 nella causa C-174/87, Ricoh/Consiglio (Racc. pag. I-1335, punto 7), il Consiglio afferma che la ricorrente non ha dimostrato nessun interesse ad agire relativamente alle altre disposizioni del regolamento di estensione del dazio e non ha fatto valere nessun argomento in merito.

32.
    A parere della ricorrente, il regolamento di estensione del dazio deve essere interamente annullato.

Giudizio del Tribunale

33.
    Secondo la giurisprudenza costante richiamata dal Consiglio a sostegno di tale motivo di irricevibilità, un regolamento che impone dazi antidumping differenti ad una serie di operatori economici riguarda individualmente uno di essi attraverso le sole disposizioni che gli impongono un particolare dazio antidumping e ne fissano l'importo, e non attraverso quelle che impongono dazi antidumping ad altre imprese (v., ad esempio, sentenze della Corte 7 maggio 1987, causa 240/84, NTN Toyo Bearing/Consiglio, Racc. pag. 1809, punto 7, e Ricoh/Consiglio, citata supra al punto 31, punto 7).

34.
    Al riguardo, occorre anzitutto rilevare come la presente causa si distingua da quelle che hanno dato luogo alla giurisprudenza richiamata dal Consiglio e testé citata, in quanto il regolamento di estensione del dazio riguarda un unico dazio antidumping, mentre nelle cause anzidette erano stati imposti dazi diversi a diverse imprese.

35.
    In secondo luogo, l'annullamento della sola disposizione che estende il dazio antidumping priverebbe di sostanza l'intero regolamento di estensione. Infatti, le altre norme dettate da tale regolamento riguardano unicamente l'attuazione della detta disposizione, con particolare riguardo alla possibilità di ottenere un'esenzione dal dazio esteso, e pertanto non possono essere disgiunte da essa.

36.
    Di conseguenza, si deve respingere tale motivo di irricevibilità.

Sul motivo di irricevibilità relativo alla circostanza che la ricorrente non verrebbe individualmente interessata dal regolamento di estensione del dazio

Argomenti delle parti

37.
    Il Consiglio sostiene che la ricorrente non è individualmente interessata dal regolamento di estensione del dazio né nella parte in cui l'art. 2 prevede, in combinato disposto con l'art. 1, l'estensione del dazio antidumping a talune parti essenziali di biciclette provenienti dalla Repubblica popolare cinese, né nella parte in cui l'art. 3, n. 2, secondo e terzo trattino, istituisce un regime di esenzione a favore degli importatori intermediari.

38.
    La ricorrente sostiene, in via preliminare, che la posizione di un importatore indipendente in un'inchiesta sull'elusione di misure antidumping non è analoga a quella di un importatore indipendente in un procedimento antidumping.

39.
    Infatti, diversamente da tale procedimento, l'inchiesta condotta nell'ambito di un regolamento che estende un dazio antidumping non sarebbe diretta ad accertare una pratica di dumping in un paese terzo, bensì ad accertare l'elusione, da parte di imprese stabilite nell'Unione europea, di un regolamento che istituisce un dazio antidumping. Tale inchiesta riguarderebbe infatti gli importatori dei prodotti in questione e non i produttori o gli esportatori che si trovano in un paese terzo. Pertanto, la ricorrente ritiene che il Consiglio le opponga erroneamente una giurisprudenza riguardante la ricevibilità di ricorsi proposti da importatoriindipendenti avverso regolamenti che istituiscono un dazio antidumping definitivo. Infatti, nell'ambito di inchieste che si concludono con l'introduzione di un dazio antidumping definitivo, gli operatori economici avrebbero necessariamente una posizione diversa da quella che hanno nell'ambito di un procedimento di estensione di tale dazio.

40.
    La ricorrente ritiene che, nella parte in cui estende il dazio antidumping, il regolamento di estensione la riguardi individualmente. Infatti, tenuto conto del ruolo degli importatori in un procedimento relativo all'elusione, la loro situazione sarebbe analoga a quella degli esportatori e dei produttori degli Stati terzi nei procedimenti che conducono all'istituzione iniziale di un dazio antidumping. Essa afferma pertanto che le debbono essere applicati i principi elaborati dalla costante giurisprudenza secondo cui gli atti che istituiscono dazi antidumping possono riguardare individualmente le imprese produttrici ed esportatrici in grado di dimostrare di essere state individuate negli atti della Commissione o del Consiglio o prese in considerazione nelle indagini preparatorie (sentenza della Corte 21 febbraio 1984, cause riunite 239/82 e 275/82, Allied Corporation e a./Commissione, Racc. pag. 1005).

41.
    A tal riguardo, la ricorrente fa valere di essere esplicitamente menzionata al punto 8 del preambolo del regolamento di estensione del dazio come richiedente un certificato attestante l'assenza di elusione. Il fatto che tale domanda non sia stata presentata nel termine previsto dall'art. 3 del regolamento di apertura d'inchiesta non avrebbe conseguenze giuridiche. Infatti, l'art. 13, n. 4, del regolamento base non prevedrebbe un termine per presentare tale domanda. Peraltro, la Commissione le avrebbe effettivamente inviato un questionario e l'avrebbe ascoltata nel corso dell'inchiesta. Inoltre, l'art. 6, n. 2, del regolamento base impartirebbe un termine di 30 giorni per presentare osservazioni nell'ambito di un'inchiesta antidumping. Tale termine potrebbe essere prorogato se la parte interessata adducesse un valido motivo. Stando alla ricorrente, la Commissione le aveva implicitamente accordato tale proroga con la lettera 2 agosto 1996, citata al precedente punto 10, poiché le aveva inviato il questionario malgrado il termine fosse scaduto.

42.
    La ricorrente rileva inoltre come essa non potesse sapere di essere autorizzata a partecipare all'inchiesta giacché, stando al regolamento di apertura d'inchiesta, questa riguardava le operazioni degli importatori assemblatori e, eventualmente, dei produttori comunitari di talune parti di biciclette. Essa fa infatti osservare che la sua attività di importatore intermediario ha ad oggetto parti separate di biciclette e non parti di biciclette già assemblate. E' per tale motivo che essa non avrebbe preso posizione nel termine prescritto.

43.
    La ricorrente argomenta inoltre che dalla sentenza del Tribunale 11 luglio 1996 nella causa T-161/94, Sinochem Heilongjiang/Consiglio (Racc. pag. II-695, punto 47), risulta che un'impresa la quale abbia partecipato all'indagine non cessa diessere individualmente interessata per il fatto che la Commissione non abbia alla fine tenuto conto delle informazioni da essa fornite. Inoltre, la ricorrente sarebbe stata direttamente danneggiata anche dal fatto che la Commissione non ha preso in considerazione le informazioni da essa trasmesse.

44.
    Infine, la ricorrente ritiene che, nell'ambito del procedimento controverso, non sia pertinente l'argomento del Consiglio secondo cui essa, detenendo una quota di mercato relativamente piccola rispetto alle importazioni nella Comunità di parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, non poteva sostenere di occuparvi una posizione particolare. Infatti, tale procedimento avrebbe riguardato solo gli importatori delle dette parti di biciclette stabiliti nell'Unione europea.

45.
    La ricorrente si reputa inoltre individualmente interessata dal regolamento di estensione del dazio in quanto istituisce un regime di esenzione.

46.
    Da un lato, afferma di avere partecipato all'inchiesta e di avere presentato osservazioni sul regime di esenzione progettato dalla Commissione. Inoltre, inviandole il questionario, la Commissione l'avrebbe implicitamente riconosciuta come parte interessata all'inchiesta. Infatti, in tal modo la Commissione avrebbe chiaramente espresso l'intenzione di interrogare gli importatori intermediari ai fini della loro eventuale esenzione.

47.
    D'altro lato, la ricorrente contesta l'obiezione del Consiglio secondo cui il regime di esenzione applicabile agli importatori intermediari sarebbe stato basato su considerazioni astratte. Secondo la ricorrente, il fatto che la Commissione le abbia inviato un questionario specificamente destinato agli importatori intermediari dimostra come tale istituzione non sia partita dal presupposto che si trattasse di una questione astratta. Inviandole tale questionario, la Commissione avrebbe infatti preso in considerazione la possibilità di esentare essa stessa gli importatori intermediari. La Commissione avrebbe confermato tale possibilità alla ricorrente anche nel corso di varie conversazioni telefoniche. La Commissione avrebbe mutato parere solo in una fase successiva del procedimento, allorché ha rinviato gli importatori intermediari alla procedura della destinazione ad usi particolari. In tal modo il convenuto, adottando il regolamento di estensione del dazio, avrebbe implicitamente respinto la domanda della ricorrente diretta al rilascio di un certificato di non elusione.

Giudizio del Tribunale

48.
    Occorre accertare se la ricorrente sia direttamente ed individualmente interessata dal regolamento di estensione del dazio, nella parte in cui estende l'applicazione del dazio antidumping imposto dal regolamento iniziale e prevede l'istituzione, con regolamento della Commissione, di un sistema di esenzione dal dazio esteso.

- Quanto all'estensione del dazio antidumping

49.
    Si deve osservare che, ai sensi dell'art. 14, n. 1, del regolamento base, «i dazi antidumping provvisori o definitivi sono imposti con regolamento». La stessa norma vale per l'estensione dei dazi antidumping, introdotti in forza di tale disposizione, alle importazioni da paesi terzi di prodotti simili o di parti di tali prodotti, conformemente all'art. 13, nn. 1 e 3, del regolamento base. Quantunque alla luce dei criteri dell'art. 173, quarto comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, quarto comma, CE) tali regolamenti abbiano effettivamente, per la loro natura e per la loro portata, carattere generale in quanto si applicano a tutti gli operatori economici interessati, non è tuttavia escluso che le loro disposizioni possano riguardare direttamente ed individualmente determinati operatori economici (sentenza Allied Corporation e a./Commissione, citata supra al punto 40, punto 11, e sentenza del Tribunale 25 settembre 1997, causa T-170/94, Shanghai Bicycle/Consiglio, Racc. pag. II-1383, punto 35).

50.
    Occorre constatare che la ricorrente è direttamente interessata dal regolamento di estensione. Infatti, le autorità doganali degli Stati membri sono obbligate a riscuotere il dazio antidumping esteso da tale regolamento alle importazioni di taluni prodotti, senza che sia lasciato loro alcun margine di discrezionalità (v., in tal senso, sentenza Shanghai Bicycle/Consiglio, citata supra al punto 49, punto 41).

51.
    Quanto al punto se la ricorrente sia individualmente interessata, essa sostiene anzitutto che la sua situazione di importatore nell'ambito di un procedimento che si conclude con l'estensione di un dazio antidumping è essenzialmente diversa da quella di un importatore nell'ambito di un procedimento che si conclude con l'imposizione di un dazio antidumping definitivo. Alla luce di tale circostanza, la ricorrente ritiene di dover essere equiparata, con riferimento alla ricevibilità del suo ricorso, alle imprese produttrici ed esportatrici che, secondo costante giurisprudenza, possono essere considerate come individualmente interessate da un atto istitutivo di un dazio antidumping quando possano dimostrare di essere state individuate negli atti della Commissione o del Consiglio o prese in considerazione nelle indagini preparatorie (sentenze Allied Corporation e a./Commissione, citata supra al punto 40, punto 12; Sinochem Heilongjiang/Consiglio, citata supra al punto 43, punto 46, e Shanghai Bicycle/Consiglio, citata supra al punto 49, punto 36).

52.
    Tuttavia, dall'art. 13, n. 1, del regolamento base si evince che il regolamento di estensione del dazio ha la sola conseguenza di ampliare la sfera di applicazione del regolamento iniziale alle importazioni di prodotti simili o di parti di tali prodotti. Un regolamento recante estensione di un dazio antidumping comporta quindi, per le imprese assoggettate al dazio così esteso, gli stessi effetti giuridici che un regolamento istitutivo di un dazio definitivo comporta per le imprese a questo soggette.

53.
    Conseguentemente, il fatto che nel caso di specie la ricorrente debba pagare un dazio antidumping in seguito all'estensione operatane da un regolamento non basta a porla, per quanto riguarda la ricevibilità del suo ricorso di annullamento, in unasituazione giuridica diversa da quella degli importatori soggetti ad un regolamento istitutivo di un dazio antidumping definitivo.

54.
    Peraltro, la situazione della ricorrente, nel caso di specie, non è neppure analoga a quella degli importatori i cui prezzi di rivendita, nell'ambito di un procedimento che si conclude con l'imposizione di un dazio antidumping definitivo, siano stati presi in considerazione per costruire i prezzi all'esportazione delle merci di cui trattasi, e quindi per dichiarare l'esistenza di una pratica di dumping, oppure per calcolare il dazio antidumping stesso (sentenze della Corte 14 marzo 1990, cause riunite C-133/87 e C-150/87, Nashua Corporation e a./Commissione e Consiglio, Racc. pag. I-719, punto 15, 14 marzo 1990, causa C-156/87, Gestetner Holdings/Consiglio e Commissione, Racc. pag. I-781, punto 18, e 11 luglio 1990, cause riunite C-305/86 e C-160/87, Neotype Techmashexport/Commissione, Racc. pag. I-2945, punto 20).

55.
    Infatti, dal regolamento di estensione del dazio risulta che durante l'inchiesta la Commissione ha appurato se il regolamento iniziale fosse stato eluso mediante operazioni di assemblaggio ai sensi dell'art. 13, n. 2, del regolamento base. A tale scopo, la Commissione ha analizzato le attività commerciali di un certo numero di importatori assemblatori. Tali imprese sono citate al punto 5 del preambolo del regolamento di estensione del dazio come importatori assemblatori che si sono manifestati entro il termine previsto all'art. 3 del regolamento di apertura d'inchiesta. La ricorrente, la quale non effettua tali operazioni, bensì si limita ad un ruolo di intermediario, non figura tra le dette imprese. Essa non ha dimostrato che, nell'estendere l'applicazione del dazio antidumping, il regolamento di estensione di quest'ultimo abbia in qualche modo tenuto conto di dati relativi alla sua attività commerciale.

56.
    In secondo luogo, la ricorrente, riferendosi alla sentenza Sinochem Heilongjiang/Consiglio, citata al precedente punto 43, sostiene di aver partecipato per quanto possibile all'inchiesta preparatoria, sicché essa sarebbe individualmente interessata dal regolamento di estensione del dazio.

57.
    Al riguardo, occorre constatare che la ricorrente è intervenuta per la prima volta nel procedimento, per chiedere il rilascio di un certificato attestante l'assenza di elusione, solo il 5 luglio 1996, vale a dire oltre la scadenza del termine previsto all'art. 3 del regolamento di apertura d'inchiesta.

58.
    Ne consegue che la ricorrente non si è avvalsa del diritto di partecipare all'inchiesta previsto nel regolamento di apertura d'inchiesta, sicché essa non può trarre argomento dai principi enunciati nella sentenza Sinochem Heilongjiang/Consiglio, citata al precedente punto 43 (punto 47).

59.
    La ricorrente non può giustificare l'inosservanza del termine anzidetto sostenendo che, come importatore intermediario di parti separate di biciclette che non erano state assemblate, essa poteva legittimamente credere di non essere interessatadall'inchiesta sull'elusione e, pertanto, di non essere autorizzata a parteciparvi. E' vero che dal punto 8 del preambolo del regolamento di apertura d'inchiesta risulta che la Commissione ha tentato di ottenere le informazioni necessarie, in primo luogo, dagli importatori assemblatori e dai produttori comunitari (v. supra, punto 55). Tuttavia, ciò non toglie che, come risulta dall'art. 1 del detto regolamento, l'inchiesta era stata avviata riguardo alle importazioni di talune parti di biciclette, a prescindere dal fatto che fossero assemblate o no, e che in tale contesto, come risulta dall'art. 3 e dal punto 9 del preambolo del citato regolamento, la Commissione aveva invitato a parteciparvi nel termine impartito anche tutte le altre parti interessate, purché dimostrassero che i risultati dell'inchiesta avrebbero potuto riguardarle. Pertanto, la ricorrente, che importava le parti di biciclette oggetto dell'inchiesta e che non contesta di essere parte interessata, avrebbe dovuto partecipare alla detta inchiesta nel termine impartito, per consentire alla Commissione di esaminare le sue informazioni. In ogni caso, la ricorrente non ha provato che, in occasione dei contatti informali che avrebbe intrattenuto nel corso dell'inchiesta con gli uffici competenti della Commissione, questi ultimi le avrebbero fornito informazioni errate.

60.
    Ad abundantiam, occorre osservare che la ricorrente non può avvalorare i suoi argomenti circa la ricevibilità del ricorso adducendo la circostanza che, in seguito al fax 5 luglio 1996 con cui ha chiesto il certificato attestante l'assenza di elusione, la Commissione le ha consentito di compilare un questionario appositamente elaborato per gli importatori intermediari. Infatti, come hanno confermato in udienza la ricorrente e la Commissione, tale questionario, che è stato inviato a numerosi importatori intermediari, era unicamente diretto ad ottenere informazioni di carattere generale sul mercato considerato. Pertanto, tali informazioni, quand'anche siano state esaminate dalla Commissione, non hanno potuto essere alla base della valutazione da questa effettuata circa l'esistenza di un'elusione del regolamento iniziale né, conseguentemente, hanno potuto determinare l'intervento delle istituzioni comunitarie.

61.
    Quanto alle osservazioni che la ricorrente ha inviato agli uffici della Commissione il 9 gennaio 1997 (v. supra, punto 13), si deve constatare che, essendo state inviate il giorno precedente l'adozione del regolamento di estensione del dazio, è escluso che abbiano potuto essere prese in considerazione dalla Commissione o dal Consiglio in una fase tanto avanzata del procedimento.

62.
    Pertanto, la ricorrente, malgrado la sua partecipazione all'inchiesta, non è interessata neppure individualmente dalle disposizioni del regolamento di estensione del dazio.

63.
    Infine la ricorrente non ha neanche provato l'esistenza di un complesso di elementi costitutivi di una situazione particolare, che la distinguerebbe rispetto a qualsiasi altra persona. In particolare, non ha dimostrato di trovarsi in una situazione analoga a quella della parte ricorrente nella causa decisa con sentenza della Corte16 maggio 1991, causa C-358/89, Extramet Industrie/Consiglio (Racc. pag. I-2501). Infatti, avendo una quota di mercato inferiore al 2,5% delle importazioni complessive di parti separate di biciclette provenienti dalla Repubblica popolare cinese, essa, con ogni evidenza, non è il maggiore importatore comunitario dei prodotti considerati. Parimenti, la ricorrente, limitandosi ad asserire che tra il 1992 e il 1996 la vendita di parti di tale provenienza rappresentava il 20% del suo fatturato, non ha prodotto elementi sufficienti per concludere che le sue attività dipendano in buona parte dalle importazioni oggetto del regolamento di estensione del dazio.

64.
    Di conseguenza, si deve concludere che la ricorrente non è individualmente interessata dal regolamento di estensione del dazio nella parte in cui estende l'applicazione del dazio antidumping.

- Quanto alle disposizioni del regolamento che prevedono l'istituzione, con regolamento della Commissione, di un regime di esenzione dal dazio esteso

65.
    In forza dell'art. 3 del regolamento di estensione del dazio, il Consiglio ha, da un canto, abilitato la Commissione ad adottare con regolamento le misure necessarie per autorizzare l'esenzione delle importazioni di parti di biciclette che non eludono il dazio antidumping dall'applicazione del dazio esteso e, d'altro canto, fissato talune direttive che la Commissione deve seguire. L'art. 3 dispone che la Commissione deve prevedere, in conformità delle pertinenti disposizioni doganali, le norme di funzionamento delle esenzioni dal dazio esteso applicabili agli importatori assemblatori e agli importatori intermediari.

66.
    Dal regolamento di estensione del dazio, in particolare dai punti 30-44 del preambolo, emerge che il Consiglio non ha scelto la procedura da seguire per l'esenzione di tali categorie d'importatori a seconda della loro situazione particolare. Nell'ambito di tale regolamento il Consiglio ha invece definito la procedura in relazione allo scopo dell'art. 13 del regolamento base, che è quello di organizzare la prevenzione dell'elusione del dazio antidumping istituito consentendo, nel contempo, agli importatori intermediari di fornire la prova della destinazione ad usi particolari delle parti di biciclette da essi importate e, conseguentemente, di fruire dell'esenzione dal dazio esteso.

67.
    Di conseguenza, il regolamento di estensione del dazio, in quanto prevede l'istituzione di un regime di esenzione dal dazio esteso, riguarda la ricorrente non già a motivo di talune qualità che le sono proprie o di una situazione di fatto che la distingue da qualsiasi altra persona, bensì solo a motivo della sua qualità obiettiva di importatore intermediario di parti di biciclette provenienti dalla Repubblica popolare cinese, allo stesso modo di qualunque altro operatore che, in atto o in potenza, si trovi in una situazione identica.

68.
    Non può neanche essere accolto l'argomento della ricorrente che fonda la ricevibilità del ricorso sul fatto che essa ha partecipato all'inchiesta e ha presentatoosservazioni in merito al progettato regime di esenzione. Infatti, anche ammesso che la ricorrente avesse il diritto di partecipare al procedimento che ha condotto all'adozione del regolamento di estensione del dazio nella parte in cui esso prevede l'istituzione di un sistema di esenzione dal dazio esteso, si deve ricordare che essa non si è manifestata entro il termine prescritto (v. supra, punto 57).

69.
    Tenuto conto di quanto sopra, occorre concludere che il regolamento di estensione del dazio, in quanto prevede l'istituzione di un sistema di esenzione dal dazio esteso, costituisce nei confronti della ricorrente un atto di portata generale e non una decisione ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato.

70.
    Dal complesso delle considerazioni che precedono discende che il ricorso nella causa T-74/97 è irricevibile.

2. Per quanto riguarda la causa T-75/97

71.
    Contro il ricorso oggetto di questa causa, che è diretto ad ottenere l'annullamento del regolamento di esenzione, la Commissione solleva due motivi di irricevibilità. In primo luogo, la ricorrente non avrebbe interesse ad agire. In secondo luogo, essa non sarebbe individualmente interessata da tale regolamento. Il Tribunale ritiene opportuno esaminare anzitutto la fondatezza del secondo motivo di irricevibilità.

Argomenti delle parti

72.
    Secondo la Commissione, la ricorrente non è individualmente interessata dal regolamento di esenzione.

73.
    La ricorrente ritiene di essere direttamente ed individualmente interessata da tale regolamento.

74.
    Essa rileva anzitutto come l'autorizzazione, che le autorità doganali possono rilasciare agli importatori intermediari nell'ambito della procedura della destinazione ad usi particolari, comporti condizioni più restrittive di quelle previste per gli importatori assemblatori.

75.
    In secondo luogo, fa osservare come il regolamento di esenzione, in particolare l'art. 14 relativo alla procedura applicabile agli importatori intermediari, contenga anche disposizioni sostanziali poiché fissa limiti quantitativi a partire dai quali si ritiene che l'importazione non costituisca di per sé un'elusione.

76.
    Inoltre, la ricorrente reitera gli argomenti opposti all'eccezione di irricevibilità sollevata nella causa T-74/97.

Giudizio del Tribunale

77.
    Il regolamento di esenzione contiene, conformemente all'art. 3 del regolamento di estensione del dazio, norme dettagliate sull'esenzione di talune importazioni di parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dal dazio antidumping esteso. In particolare, esso prevede che solo gli importatori assemblatori possano essere esentati direttamente dalla Commissione, mentre gli altri importatori devono dichiarare le loro importazioni nell'ambito della procedura della destinazione ad usi particolari.

78.
    Dal regolamento di esenzione risulta che il contenuto di questo non è stato deciso in funzione della situazione particolare di un operatore economico determinato, bensì unicamente sulla scorta del regolamento di estensione del dazio che abilita la Commissione ad adottare quel regolamento. Di conseguenza, al pari di quanto rilevato per le disposizioni del regolamento di estensione del dazio che istituiscono un regime di esenzione dal dazio esteso, il regolamento di esenzione riguarda la ricorrente non già a motivo di talune qualità che le sono proprie o di una situazione di fatto che la distingue da qualsiasi altra persona, bensì solo a motivo della sua qualità obiettiva di importatore intermediario di parti di biciclette provenienti dalla Repubblica popolare cinese, allo stesso modo di qualunque altro operatore che, in atto o in potenza, si trovi in una situazione identica.

79.
    Ne consegue che la ricorrente non è individualmente interessata dal regolamento di esenzione e che, pertanto, il ricorso è irricevibile, senza che sia necessario accertare se la ricorrente possa far valere un interesse ad agire contro il detto regolamento o se tale atto la riguardi direttamente.

80.
    Atteso quanto sopra, si deve dichiarare irricevibile anche il ricorso della ricorrente nella causa T-75/97.

Sulle spese

81.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è risultata soccombente, essa va condannata alle spese in conformità delle conclusioni dei convenuti.

82.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 4, del medesimo regolamento, gli Stati membri e le istituzioni intervenuti nella causa sopportano le proprie spese. Di conseguenza, la Repubblica francese e la Commissione sopporteranno le proprie spese relative al procedimento nella causa T-74/97.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)    I ricorsi nelle cause T-74/97 e T-75/97 sono irricevibili.

2)    La ricorrente sopporterà tanto le proprie spese quanto le spese del Consiglio nella causa T-74/97 e della Commissione nella causa T-75/97.

3)    La Repubblica francese e la Commissione sopporteranno le proprie spese nella causa T-74/97.

Lenaerts
Tiili
Azizi

Jaeger

Mengozzi

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 26 settembre 2000.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

K. Lenaerts


1: Lingua processuale: il tedesco.