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Ricorso proposto il 26 aprile 2012 - Bateni / Consiglio

(Causa T-181/12)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Naser Bateni (Amburgo, Germania) (rappresentanti: J. Kienzle e M. Schlingmann, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010, nella parte in cui riguarda il ricorrente;

condannare il Consiglio a sopportare le spese, ivi comprese le spese sostenute dal ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa del ricorrente

Il Consiglio avrebbe violato il diritto del ricorrente ad una tutela giurisdizionale effettiva e, segnatamente, l'obbligo di motivazione, in quanto non avrebbe fornito una motivazione sufficiente per l'iscrizione del ricorrente nell'allegato IX del regolamento impugnato.

Il Consiglio avrebbe violato il diritto del ricorrente al contraddittorio, poiché non gli avrebbe dato l'opportunità, prevista dall'articolo 46, paragrafi 3 e 4, del regolamento impugnato, di prendere posizione sull'inserimento negli elenchi di sanzioni e di chiedere in tal modo un riesame da parte del Consiglio.

Secondo motivo, vertente sull'infondatezza dell'iscrizione del ricorrente negli elenchi di sanzioni

I motivi forniti dal Consiglio per l'iscrizione del ricorrente negli elenchi di sanzioni non consentirebbero di individuare l'esatto fondamento giuridico su cui il Consiglio si è basato.

Un'attività che il ricorrente ha svolto soltanto fino al marzo 2008 non potrebbe giustificare la sua iscrizione negli elenchi di sanzioni nel mese di dicembre 2011.

L'attività del ricorrente quale amministratore delegato della Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH non giustificherebbe la sua iscrizione negli elenchi di sanzioni, segnatamente poiché il Tribunale dell'Unione europea ha annullato il regolamento (UE) n. 961/2010  nella parte in cui riguardava l'HTTS GmbH.

La mera circostanza secondo cui il ricorrente sarebbe stato amministratore delegato di una società inglese, che nel frattempo è stata sciolta, non consentirebbe di ravvisare la sussistenza di uno dei motivi indicati all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento impugnato per l'iscrizione del ricorrente negli elenchi di sanzioni.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto fondamentale del ricorrente al rispetto della proprietà

L'iscrizione del ricorrente negli elenchi di sanzioni rappresenterebbe una lesione non giustificata del suo diritto fondamentale di proprietà, poiché egli non sarebbe in grado di comprendere, sulla base dell'insufficiente motivazione fornita dal Consiglio, le ragioni del suo inserimento nell'elenco delle persone colpite dalle misure sanzionatorie.

L'iscrizione del ricorrente negli elenchi di sanzioni sarebbe manifestamente inappropriata rispetto al perseguimento degli scopi del regolamento impugnato e costituirebbe inoltre una lesione sproporzionata del suo diritto di proprietà.

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1 - Regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1).