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Ricorso proposto il 6 ottobre 2008 - DHL Aviation e DHL Hub Leipzig / Commissione

(Causa T-452/08)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: DHL Aviation NV (Zavantem, Belgio) e DHL Hub Leipzig GmbH (Schkeuditz, Germania) (rappresentanti: A. Burnside, solicitor e avv. B. van de Walle de Ghelcke)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

Annullare la decisione nella parte in cui individua le ricorrenti quali beneficiarie di un aiuto di Stato considerato incompatibile con il mercato comune, e nella parte in cui ingiunge alla Germania di recuperare il presunto aiuto di Stato, e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti chiedono il parziale annullamento della decisione della Commissione 23 luglio 2008 [caso C 48/2006 (ex N 227/2006) - Germania], nella parte in cui individua le ricorrenti quali beneficiarie di un aiuto di Stato considerato incompatibile con il mercato comune, e nella parte in cui ingiunge alla Germania di recuperare il presunto aiuto di Stato.

Il 5 aprile 2006, la Germania ha notificato talune misure adottate dall'Aeroporto di Lipsia, di proprietà pubblica, e dal Land Sassonia nell'ambito della costruzione e al funzionamento della nuova pista sud dell'aeroporto di Lipsia e concernenti, in particolare, la creazione presso tale aeroporto dell'hub europeo del gruppo DHL per la prestazione dei suoi servizi di corriere espresso. Le misure oggetto di notifica erano, segnatamente, l'"Accordo quadro" 1 stipulato tra l'Aeroporto e la DHL Hub Leipzig, nonché la "Lettera amministrativa" emessa dal Land Sassonia a favore dell'Aeroporto di Lipsia e della DHL Hub Leipzig per garantire il pagamento di un determinato ammontare di danni nel caso in cui la DHL Hub Leipizig non dovesse più operare nell'aeroporto secondo quanto previsto. Le ricorrenti ritengono che la decisione impugnata le abbia private della garanzia offerta dalle obbligazioni contrattuali assunte dall'Aeroporto di Lipsia e dalla Mitteldeutsche Flughafen ("MFAG") in base all'Accordo quadro, sia della garanzia fornita dalla Lettera amministrativa e parimenti assoggettata al recupero del presunto aiuto di Stato.

Le ricorrenti deducono i motivi di seguito esposti.

Nel primo e nel secondo motivo, le ricorrenti sostengono che la Commissione ha commesso errori manifesti nell'applicazione dell'art. 87, n. 1, CE. Secondo le ricorrenti, la Commissione non ha applicato correttamente detta disposizione allorché ha qualificato la "clausola sui voli notturni" e la "clausola del 90%" come aiuti di Stato. Le ricorrenti affermano che la Commissione ha commesso errori manifesti nell'applicazione del criterio dell'investitore privato, poiché ha ritenuto che il relativo termine di riferimento fosse il novembre 2004 e non già la data effettiva della stipulazione dell'Accordo quadro. Inoltre, le ricorrenti deducono che, a prescindere dal termine di riferimento per la decisione di investire, la Commissione ha commesso errori manifesti laddove ha ritenuto che le cosiddette garanzie illimitate previste nell'Accordo quadro costituissero in ogni caso aiuti di Stato in quanto i rischi assunti dalla DHL sulla base di tali clausole sarebbero stati finanziati da un'iniezione di capitale che costituiva, essa stessa, un aiuto di Stato.

Nel secondo motivo, le ricorrenti sostengono che la Commissione non ha applicato correttamente l'art. 87, n. 1, CE allorché ha ritenuto che la Lettera amministrativa costituisse un aiuto di Stato, senza prendere in considerazione la consueta prassi commerciale tra le società controllanti e le controllate.

Nel terzo motivo, le ricorrenti affermano che la Commissione ha violato l'art. 253 CE perché, nel momento in cui ha qualificato la clausola sui voli notturni, la clausola del 90% e la Lettera amministrativa come aiuti di Stato, ha omesso di prendere in considerazione tutti i fattori pertinenti.

Nel quarto motivo, le ricorrenti deducono che la Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione laddove ha ordinato il recupero del presunto aiuto di Stato.

Nel quinto motivo, le ricorrenti sostengono che la Commissione ha violato l'art. 235 CE allorché ha ritenuto che gli artt. 8 e 9 dell'Accordo quadro costituiscano il presunto aiuto di Stato e ha dichiarato che dette clausole non sono compatibili con il mercato comune e che, per tale ragione, devono cessare.

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1 - Alla luce della comunicazione pubblicata in GU 2007 C 48, pag. 7, tale accordo prevede l'obbligo a carico dell'Aeroporto di costruire la nuova pista sud e di rispettare altri obblighi in termini di capacità e funzionamento. In caso di mancato rispetto (ad esempio, qualora i voli notturni fossero vietati dalle autorità di regolamentazione), la DHL può chiedere un indennizzo per le perdite e i danni subiti.