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Ricorso proposto il 2 ottobre 2008 - Stim/Commissione

(Causa T-451/08)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (Stim) u.p.a. (Stoccolma, Svezia) (rappresentanti: C. Thomas, solicitor e N. Pourbaix, lawyer)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare gli artt. 3 e 4, n. 2, nonché l'art. 4, n. 3, nella parte in cui quest'ultimo fa riferimento all'art. 3, della decisione della Commissione 16 luglio 2008, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 81 CE e dell'art. 53 SEE (caso COMP/C2/38.698 - CISAC);

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso la ricorrente chiede l'annullamento parziale della decisione della Commissione 16 luglio 2008, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 81 CE e dell'art. 53 SEE (caso COMP/C2/38.698 - CISAC), e, in particolare, del suo art. 3 il quale stabilisce che i membri della CISAC 1 operanti nel SEE hanno messo in atto una pratica concordata in violazione dell'art. 81 CE e dell'art. 53 SEE coordinando i limiti territoriali dei mandati di rappresentanza reciproca, che si sono vicendevolmente conferiti, così da limitare una licenza al territorio nazionale della rispettiva società di gestione collettiva.

A sostegno delle sue richieste la ricorrente afferma quanto segue:

Secondo la ricorrente la decisione impugnata viola l'art. 151, n. 4, CE in quanto la Commissione non ha tenuto sufficientemente in considerazione gli effetti per la diversità culturale in Europa nell'ordinare la cessazione dell'asserita pratica concordata relativa alla delimitazione territoriale dei mandati - conferiti da società di gestione operanti nel SEE ad altre società di gestione operanti nel SEE - per la concessione di licenze del loro repertorio per l'utilizzo via satellite, via cavo e via internet. La ricorrente afferma, inoltre, che la decisione pregiudicherà la diversità culturale in Europa, in quanto gli autori di musica con un richiamo culturale meno esteso non avranno più la certezza, di cui godono con l'attuale sistema, che la loro musica venga data in licenza e che vengano realizzati profitti con riferimento a tutte le aree in cui la loro musica può venir riprodotta.

La ricorrente sostiene anche che la Commissione avrebbe dovuto tenere conto del fatto che la restrizione della concorrenza da essa rilevata è fittizia o, al più, marginale. Secondo la ricorrente, infatti, non sussiste una restrizione della concorrenza ai sensi dell'art. 81, n. 1, CE. La ricorrente afferma quindi che la Commissione ha commesso un errore di diritto, o un manifesto errore di valutazione, nell'applicare la suddetta disposizione. Infine, secondo la ricorrente la Commissione avrebbe potuto legittimamente concedere un'esenzione per la pratica concertata ai sensi dell'art. 81, n. 3, CE. Non concedendola avrebbe inutilmente pregiudicato la diversità culturale in Europa.

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1 - International Confederation of Societies of Authors and Composers (Confederazione Internazionale delle Società di Autori e Compositori).