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Ricorso proposto il 19 ottobre 2011 - BSI/Consiglio

(Causa T-551/11)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente : Brugola Service International Srl (BSI) (Cassano Magnago, Italia) (rappresentanti: S. Baratti e M. Farneti, avvocati)

Convenuto : Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare il Regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 del Consiglio, del 18 luglio 2011, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 91/2009 sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente del fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia (GU L 194, pag. 6).

Dichiarare inapplicabile, ai sensi dell'art. 277 TFUE, il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51).

Dichiarare inapplicabile, ai sensi dell'art. 277 TFUE, il regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio, del 26 gennaio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 29, pag. 1).

Condannare il Consiglio al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente invoca l'annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 ex art. 263 TFUE, in quanto giuridicamente e logicamente fondato sul Regolamento (CE) n. 1225/2009 e sul Regolamento (CE) n. 91/2009, dei quali si invoca l'inapplicabilità, ai sensi dell'art. 277, per i seguenti motivi:

Primo motivo, vertente sull'illegittimità del Regolamento (CE) n. 1225/2009 e conseguentemente del Regolamento (CE) n. 91/2009, per violazione di legge, per contrasto con gli artt. 6(10) e 9(2) dell'Accordo Antidumping OMC nella parte in cui impone un dazio a livello nazionale per i fornitori localizzatati in paesi non retti da un'economia di mercato che non dimostrano di soddisfare i requisiti dell'art. 9(5) del Regolamento (CE) n. 1225/2009.

Secondo motivo, vertente sull'illegittimità del Regolamento (CE) n. 91/2009 per motivazione insufficiente e manifesto errore di valutazione, avendo la Commissione erroneamente subordinato la concessione del trattamento individuale alla dimostrazione da parte dei produttori cinesi della sussistenza dei requisiti previsti dell'art. 9(5) del Regolamento (CE) n. 1225/2009, in contrasto con gli artt. 6(10) e 9(2) dell'Accordo Antidumping OMC.

Terzo motivo, vertente sull'illegittimità dell'interpretazione utilizzata dal Regolamento (CE) n. 91/2009 della nozione di "proporzione maggioritaria" di industria comunitaria di cui all'art. 4(1) del Regolamento (CE) n. 1225/2009, per violazione di legge, in quanto in contrasto con gli artt. 4(1) e 3(1) dell'Accordo Antidumping OMC, oltre che per manifesto errore di valutazione.

Quarto motivo, vertente sull'illegittimità del Regolamento (CE) n. 91/2009 per violazione di legge, per contrasto con gli artt. 2(4), 6(2) e (4) dell'Accordo Antidumping OMC e con gli artt. 2(10), 6(8), 20(2) e (4) del Regolamento (CE) n. 1225/2009, nonché per manifesto errore di valutazione, avendo la Commissione determinato il margine di dumping sulla base di un confronto inappropriato tra valore normale e prezzo all'esportazione, e non avendo tempestivamente comunicato ai produttori della Repubblica popolare cinese le informazioni necessarie a garantire l'esercizio dei diritti della difesa.

Inoltre, la parte ricorrente invoca l'illegittimità del Regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011, in quanto autonomamente viziato da carenza di istruttoria e motivazione insufficiente, non avendo la Commissione fornito informazioni circa il valore dei prezzi medi delle esportazione, i prodotti e le categorie merceologiche sulla base delle quali è stato determinato il valore normale e il margine di dumping così calcolato.

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