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Ricorso proposto il 19 ottobre 2011 - Assaad / Consiglio

(Causa T-550/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente : Nizar Assaad (Damasco) (rappresentanti: G. Martin, Solicitor, M. Lester e A. Sutton, Barristers)

Convenuto : Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-    annullare il regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 23 agosto 2011, n. 843, che attua il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, nonché la decisione di esecuzione del Consiglio 23 agosto 2011, 2011/515/PESC, che attua la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, nei limiti in cui il nome del ricorrente è stato inserito nell'allegato alla decisione 9 maggio 2011, 2011/273/PESC2, e all'allegato II del regolamento (UE) del Consiglio 9 maggio 2011, n. 442.

-    In subordine, e senza pregiudizio per la domanda principale, disporre la soppressione delle parole "finanzia gli Shabiha nella regione di Latakia" inserite nell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio n. 843/2011 e nella decisione di esecuzione del Consiglio 2011/515/PESC, e

-    condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione da parte del convenuto dei diritti umani fondamentali del ricorrente, quali i diritti di difesa e di tutela giurisdizionale effettiva, in quanto:

Il ricorrente non è stato informato anticipatamente della sua inclusione negli atti impugnati e non è stato neppure informato nel momento in cui gli atti impugnati sono stati promulgati;

Il ricorrente non è stato informato delle imputazioni che gli sono state ascritte, né della sua prevista inclusione in tali atti, e non gli è stata data la possibilità di essere sentito in un procedimento in cui le imputazioni nei suoi confronti potessero essere esposte, discusse e sottoposte a prova rigorosa; e

Gli atti controversi non prevedono alcun procedimento per comunicare al ricorrente le prove su cui si è basata la decisione di congelare i suoi beni, né per consentirgli replicare efficacemente in ordine a tali prove dinanzi ad un tribunale competente a verificare le sue osservazioni e le prove nei suoi confronti.

Secondo motivo, secondo il quale il convenuto non ha fornito al ricorrente una sufficiente motivazione per la sua inclusione, in quanto:

Non gli è stata comunicata alcuna motivazione prima della pubblicazione degli atti impugnati;

le "ragioni per l'inclusione" non forniscono al ricorrente informazioni sufficienti per consentirgli di conoscere le ragioni per le quali il convenuto ritiene che il ricorrente debba essere incluso, e

non vi è alcuna indicazione quanto alle ragioni per le quali si ritiene che il ricorrente sia responsabile per la repressione di civili in Siria.

Terzo motivo, vertente sulla violazione da parte del convenuto, senza giustificazione né proporzionalità, dei diritti fondamentali del ricorrenze, in particolare del suo diritto alla proprietà, del diritto ad esercitare un'attività economica, alla reputazione e alla vita privata e familiare, in quanto:

gli atti impugnati hanno un impatto rilevante e di lunga durata sui suoi diritti fondamentali; e

l'applicazione degli atti impugnati è ingiustificata in relazione alla ricorrente, mentre il convenuto non ha dimostrato che il congelamento totale dei beni e il divieto di spostamento siano il mezzo meno oneroso per garantire un qualsiasi obiettivo legittimo, né ha dimostrato che il danno al ricorrente e alla sua famiglia sia giustificato e proporzionato    .

Quarto motivo, vertente su un manifesto errore di valutazione commesso dal convenuto nel decidere di applicare tali misure restrittive al ricorrente, in quanto:

sembra che non sia stata svolta alcuna valutazione da parte del convenuto in merito alla possibilità di dichiarare il ricorrente responsabile per la violenta repressione contro la popolazione civile in Siria;

in subordine, qualora una siffatta valutazione sia stata svolta, e nei limiti in cui il ricorrente è in grado di formulare osservazioni a tal proposito, il convenuto ha commesso un errore concludendo che era giustificato includere il ricorrente nelle misure restrittive.

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1 - Decisione del Consiglio 9 maggio 2011, 2011/273/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 121, pag. 11).

2 - Regolamento (UE) del Consiglio 9 maggio 2011, n. 442, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 121, pag. 1).