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Ricorso proposto il 24 ottobre 2011 - Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgico Kentro / Commissione

(Causa T-552/11)

Lingua processuale: il greco

Parti

    Ricorrente : Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgico Kentro (Atene, Grecia) (rappresentante: avv. E. Tzannini)

Convenuta : Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

accogliere il presente ricorso;

annullare la nota di addebito impugnata;

prendere in considerazione i suoi argomenti, ove ritenga che gli importi indicati nella sua memoria del 17 giugno 2011 siano da rimborsare;

annullare l'atto impugnato altresì nella parte relativa alla terza rata, che non è stata corrisposta ;

compensare gli importi eventualmente rimborsabili con detta terza rata mai corrisposta, la quale è in sospeso da cinque anni;

considerare il presente ricorso come un fatto che interrompe la prescrizione del diritto al versamento della terza rata;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, il ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione risultante dalla nota di addebito del 9 settembre 2011, n. 3241109207, relativa alla partecipazione del ricorrente al programma di ricerca "WARD IN HAND" n. 510743.

A sostegno dei suoi argomenti, il ricorrente deduce i seguenti motivi :

-    sviamento di potere da parte della Commissione europea, in quanto essa ha proceduto, con una fictio iuris, all'equiparazione della mancata consegna di time sheets con la mancata consegna di quanto doveva essere consegnato, in violazione dei suoi obblighi contrattuali;

-    assenza di motivazione della nota di addebito impugnata e violazione del principio generale di diritto secondo cui un atto che arreca pregiudizio deve contenere una motivazione, affinché possa essere verificata la legittimità della stessa, in quanto la nota di addebito impugnata non reca alcuna motivazione;

-    omessa considerazione dei mezzi di prova;

-    errore di diritto e difetto di motivazione, dal momento che la convenuta non ha tenuto conto degli argomenti di fatto del ricorrente e li ha respinti illegittimamente e senza motivazione;

-    violazione del principio del legittimo affidamento, perché illegittimamente la convenuta non ha versato l'ultima rata del programma al ricorrente ed ha vanificato l'intero suo lavoro di ricerca cinque anni dopo la chiusura del programma.

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