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Ricorso proposto il 14 ottobre 2011 - European Dynamics Luxembourg / BCE

(Causa T-553/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Lussemburgo) (rappresentanti: avv.ti N. Korogiannakis e M. Dermitzakis)

Convenuta: Banca centrale europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della convenuta di respingere la candidatura collettiva del gruppo temporaneo diretto e rappresentato dalla ricorrente, presentata in risposta all'invito a partecipare alla gara d'appalto recante il numero di riferimento 14159/IS/2010 (GU 2011/S 75-121894), in particolare per i servizi rientranti nel lotto 1 di detto appalto;

annullare la decisione della convenuta di respingere il ricorso proposto dalla ricorrente conformemente alla procedura definita nella sezione IV.2.1 del citato invito a presentare offerte e alle condizioni stabilite dall'art. 33 della decisione BCE/2007/5;

annullare tutte le decisioni connesse della convenuta;

condannare la convenuta a versare alla ricorrente EUR 2 000 000,00, ai sensi degli artt. 256, 268 e 340 TFUE, a titolo di risarcimento danni per perdita di chance e per danno alla reputazione e alla credibilità in conseguenza della gara d'appalto in questione;

condannare la convenuta all'integrità delle spese sostenute dalla ricorrente nell'ambito del presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

Primo motivo, vertente sulla presunta violazione, da parte della convenuta, dell'obbligo di motivazione e sulla mancata comunicazione dei vantaggi relativi degli aggiudicatari. Inoltre, la ricorrente ha affermato che la convenuta ha impiegato criteri di selezione vaghi, che ha introdotto criteri nuovi durante la valutazione e che non ha rispettato quanto disposto dall'art. 28, n. 3, della decisione BCE/2007/5. Da ultimo, la ricorrente sostiene che la convenuta ha violato i diritti della difesa e il principio di trasparenza e di buon andamento dell'amministrazione.

Secondo motivo, vertente su presunti errori manifesti di valutazione commessi dalla convenuta, in quanto essa avrebbe violato l'art. 25 della decisione BCE/2007/5 e il capitolato d'oneri.

Terzo motivo, vertente sulla presunta violazione, da parte della convenuta, dell'art. 20 della decisione BCE/2007/5 e del principio del buon andamento dell'amministrazione.

Quarto motivo, vertente sull'allegazione secondo cui, dichiarando il ricorso irricevibile, la convenuta avrebbe violato l'art. 28, n. 3, della decisione BCE/2007/5.

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1 - Decisione della Banca centrale europea 3 luglio 2007, recante la disciplina sugli appalti (GU L 184, pag. 34).