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Ordinanza del Tribunale del 5 febbraio 2013 - BSI / Consiglio

(Causa T-551/11) 

("Ricorso di annullamento - Dumping - Estensione del dazio antidumping istituito sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina alle importazioni di tali prodotti spediti dalla Malaysia − Importatore indipendente − Articolo 263, quarto comma, TFUE - Difetto di incidenza individuale − Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione - Irricevibilità")

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Brugola Service International Srl (BSI) (Cassano Magnago) (rappresentanti: S. Bariatti e M. Farneti, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix e P. Mahnič Bruni, agenti, assistiti inizialmente da G. Berrisch e M. de Morpurgo, successivamente da G. Berrisch, avvocati)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: M. França e D. Grespan, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 del Consiglio, del 18 luglio 2011, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 91/2009 sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia (GU L 194, pag. 6)

Dispositivo

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

La Brugola Service International Srl (BSI) è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

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1 - GU C 370 del 17.12.2011.