Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 9 luglio 2013 –
Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro / Commissione
(causa T‑552/11)
«Ricorso di annullamento – Contratto relativo ad un contributo finanziario dell’Unione a favore di un progetto nel settore della cooperazione medica – Nota di addebito – Natura contrattuale della controversia – Atto non impugnabile – Irricevibilità – Domanda riconvenzionale di pagamento»
1. Ricorso di annullamento – Ricorso che riguarda in realtà una controversia di natura contrattuale – Domanda di annullamento di una nota di addebito emessa dalla Commissione – Incompetenza del giudice dell’Unione – Irricevibilità (Artt. 263 TFUE e 288 TFUE) (v. punti 21-24)
2. Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Competenza del Tribunale a conoscere di una domanda riconvenzionale – Fondamento (Artt. 272 TFUE e 299 TFUE) (v. punti 35-40)
Oggetto
| Da un lato, domanda di annullamento della nota di addebito emessa dalla Commissione il 9 settembre 2011 per recuperare la somma di EUR 83 001,09 versata alla ricorrente nel contesto di un contributo finanziario a favore di un progetto e, dall’altro, domanda riconvenzionale di condanna della ricorrente al pagamento di tale somma, maggiorata di interessi. |
Dispositivo
1) | | Il ricorso di annullamento è respinto in quanto irricevibile. |
2) | | La Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro AE è condannata a versare alla Commissione europea un importo di EUR 83 001,09 a titolo principale e di EUR 11,37 al giorno a titolo di interessi moratori maturati a far data dal 25 ottobre 2011 sino a estinzione del debito principale. |
3) | | La Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro è condannata alle spese, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario. |