Language of document : ECLI:EU:T:2013:548





Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 1° ottobre 2013 –
Evropaïki Dynamiki / Commissione

(causa T‑554/11)

«Ricorso di annullamento – Finanziamento da parte dell’Unione europea di progetti in Tunisia nell’ambito del programma EuropeAid – Sviluppo di un sistema informatico integrato per l’organizzazione giudiziaria tunisina – Recupero da parte della Commissione dei crediti della Tunisia verso un terzo – Nota di addebito – Atti indissociabili dal contratto – Atto non impugnabile – Irricevibilità»

1.                     Ricorso di annullamento – Ricorso che riguarda in realtà una controversia di natura contrattuale – Esercizio di diritti contrattuali da parte di un’istituzione, a nome e per conto di una delle parti del contratto – Incompetenza del giudice dell’Unione – Irricevibilità (Artt. 263 TFUE e 288 TFUE) (v. punti 29, 30, 35)

2.                     Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Nota di addebito di un’istituzione che constata l’esistenza di un credito e non ha carattere esecutivo – Esclusione (Artt. 263 TFUE e 299 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1605/2002, artt. 71, § 2, e 72, § 2; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 78, § 3) (v. punti 36-38)

3.                     Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione delle conclusioni del ricorso – Formulazione chiara e precisa – Insussistenza – Irricevibilità [Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, d)] (v. punto 45)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione che rifiuta di procedere al pagamento degli importi assertivamente dovuti e dispone il recupero della somma di EUR 281 270,00 versata nel contesto dell’esecuzione del contratto EuropeAid/124378/D/SER/TN (n. 2007/145-464), comunicata alla ricorrente con lettera dell’8 agosto 2011 (C&F/2011/D/001101), nonché della nota di addebito n. 3241108036 ricevuta dalla ricorrente il 17 agosto 2011, e di ogni pertinente decisione della Commissione.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.