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Ricorso proposto il 4 novembre 2011 - Ethniko kai Kapodistriako Panepistimio Athinon / Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie

(Causa T-577/11)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Ethniko kai Kapodistriako Panepistimio Athinon (Atene, Grecia) (rappresentante: S. Gkaripis, avvocato)

Convenuto: Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Solna, Svezia)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

accogliere il presente ricorso;

dichiarare che la decisione impugnata ha violato i requisiti di cui al bando del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) pubblicato con numero OJ/27/05/2011-PROC/2011/041 dal Comitato di valutazione delle offerte della gara;

annullare la decisione del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) del 25 agosto 2011, recante numero di protocollo ADM-11-1737-AAbema, lesiva nei confronti del ricorrente;

disporre che l'ente europeo convenuto riesamini l'offerta presentata il 22/7/2011 dell'Ethniko kai Kapodistriako Panepistimio Athinon per l'appalto controverso;

condannare l'ente convenuto a sopportare le spese processuali del ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, il ricorrente chiede l'annullamento della decisione del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) del 25 agosto 2011 recante numero di protocollo ADM-11-1737-AAbema, con la quale il Centro convenuto ha respinto l'offerta del ricorrente presentata nell'ambito del bando pubblicato con numero OJ/27/05/2011-PROC/2011/041 per la stipulazione di un appalto pubblico di lavori con il convenuto medesimo, relativo all'"esame sistematico e alla formulazione dei pareri di esperti sull'efficacia in termini di salute pubblica la tipizzazione molecolare degli agenti patogeni virali".

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce i seguenti motivi:

1. Carente valutazione delle circostanze di fatto dell'offerta del ricorrente

L'ente convenuto ha respinto l'offerta del Panepistimio Athinon sulla base del rilievo che i membri scelti dell'équipe di lavoro non disponevano della competenza tecnica e professionale richiesta per il lavoro di cui al bando e ha escluso un ulteriore esame della sua offerta. In realtà, tuttavia, le attività professionali e tecniche dei membri dell'équipe di lavoro dimostrano la loro idoneità professionale e tecnica quanto all'esecuzione del lavoro di cui al bando.

2. Errore nella decisione quanto ai criteri di valutazione

Il comitato ha ritenuto che i membri dell'équipe di lavoro indicati nell'offerta del ricorrente non fossero in grado di provvedere all'analisi degli obiettivi da conseguire. Invece, non solo i membri dell'équipe di lavoro disponevano di esperienza in tal senso, ma, anche nell'ipotesi in cui così fosse, il relativo presupposto ai fini dell'idoneità all'esame sistematico non è stato previsto dal bando quale presupposto decisivo, ai fini dell'esito della valutazione, quale necessaria condicio sine qua non ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, ma costituiva semplicemente una qualità da prendere in considerazione unitamente alle altre.

3. Illegittimità della motivazione per mancanza di fondamento normativo

Il secondo capo della motivazione dell'atto impugnato consiste nel mancato possesso, da parte della persona del ricorrente, della idoneità ad un approccio professionale basato sulla scienza medica documentata (Evidence Based Medicine). Tuttavia, tale criterio non si riferisce ad alcun punto nel testo del bando impugnato quale criterio di scelta del concorrente più idoneo per l'esecuzione del lavoro di appaltatore di cui al bando.

4. Illegittimità della mancata previsione, nel bando e nella decisione impugnata, della possibilità di esercizio di ricorso amministrativo

La mancata previsione, nel bando e nella decisione impugnata, della possibilità di esercizio di ricorso dinanzi all'organo amministrativo ivi previsto per l'annullamento o la modifica dell'atto del comitato dell'ente convenuto è illegittima in quanto in contrasto con i principi di buona amministrazione e di legalità, sanciti dal diritto dell'Unione europea.

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