Language of document : ECLI:EU:C:2013:228

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

11 aprile 2013 (*)

«Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articoli 1, paragrafo 1, e 6, punto 1 – Nozione di “materia civile e commerciale” – Pagamento indebitamente effettuato da un ente statale – Domanda di restituzione di tale pagamento nell’ambito di un ricorso giurisdizionale – Determinazione del foro in caso di connessione – Stretto nesso tra le domande – Convenuto domiciliato in uno Stato terzo»

Nella causa C‑645/11,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Germania), con decisione del 18 novembre 2011, pervenuta in cancelleria il 16 dicembre 2011, nel procedimento

Land Berlin

contro

Ellen Mirjam Sapir,

Michael J. Busse,

Mirjam M. Birgansky,

Gideon Rumney,

Benjamin Ben-Zadok,

Hedda Brown,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. M. Ilešič, presidente di sezione, dai sigg. E. Jarašiūnas, A. Ó Caoimh, dalla sig.ra C. Toader (relatore) e dal sig. C.G. Fernlund, giudici,

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak

cancelliere: sig. A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il governo tedesco, da K. Petersen, in qualità di agente;

–        per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes e S. Nunes de Almeida, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da M. Wilderspin e W. Bogensberger, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 28 novembre 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione degli articoli 1, paragrafo 1, e 6, punto 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che vede il Land Berlin contrapposto alla sig.ra Sapir, al sig. Busse, alla sig.ra Birgansky, ai sigg. Rumney e Ben-Zadok e alla sig.ra Brown, nonché ad altre cinque persone, con riferimento al rimborso di un eccesso di pagamento effettuato per errore a seguito di un procedimento amministrativo diretto al risarcimento del danno causato dalla perdita di un terreno durante le persecuzioni sotto il regime nazista.

 Contesto normativo

 Il diritto dell’Unione

 Il regolamento n. 44/2001

3        I considerando 7–9 e 11 del regolamento n. 44/2001 sono formulati nel modo seguente:

«7)      Si deve includere nel campo d’applicazione del presente regolamento la parte essenziale della materia civile e commerciale, esclusi alcuni settori ben definiti.

8)      Le controversie alle quali si applica il presente regolamento devono presentare elementi di collegamento con il territorio degli Stati membri vincolati dal regolamento stesso. Le norme comuni in materia di competenza giurisdizionale devono quindi, in linea di principio, applicarsi nei casi in cui il convenuto è domiciliato in uno di tali Stati.

9)      I convenuti non domiciliati in uno Stato membro sono generalmente soggetti alle norme nazionali in materia di competenza vigenti nel territorio dello Stato membro del giudice adito e i convenuti domiciliati in uno Stato membro non vincolato dal presente regolamento devono continuare ad essere soggetti alla [convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32; in prosieguo: la «convenzione di Bruxelles»)].

(…)

11)      Le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza».

4        L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 definisce l’ambito di applicazione ratione materiae di quest’ultimo nel seguente modo:

«Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa».

5        Le norme generali sulla competenza riguardo alle azioni proposte contro una persona domiciliata sul territorio dell’Unione europea sono previste agli articoli 2 e 3 di tale regolamento, i quali fanno parte della sezione 1 del suo capo II, intitolata «Disposizioni generali».

6        Orbene, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento:

«Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro».

7        L’articolo 3, paragrafo 1, dello stesso regolamento così prevede:

«Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente capo».

8        Per quanto riguarda le azioni giudiziarie proposte contro una persona domiciliata in uno Stato terzo, l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, compreso anch’esso nella sezione 1 del capo II di quest’ultimo, così dispone:

«Se il convenuto non è domiciliato nel territorio di uno Stato membro, la competenza è disciplinata, in ciascuno Stato membro, dalla legge di tale Stato, salva l’applicazione degli articoli 22 e 23».

9        L’articolo 5 e l’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001, contenuto nella sezione 2 del capo II di tale regolamento, intitolata «Competenze speciali», recitano come segue:

«La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

(…)».

«La persona di cui all’articolo precedente può inoltre essere convenuta:

1)      in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili».

 Il diritto tedesco

10      Sono applicabili, nel procedimento principale, le disposizioni della legge relativa alla definizione delle questioni patrimoniali in sospeso (Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen; in prosieguo: il «Vermögensgesetz») e della legge relativa alla priorità conferita agli investimenti in caso di diritti di retrocessione in forza della legge relativa alla definizione delle questioni patrimoniali in sospeso (Gesetz über den Vorrang für Investitionen bei Rückübertragungsansprüchen nach dem Vermögensgesetz; in prosieguo: l’«Investitionsvorranggesetz»).

11      L’ambito di applicazione del Vermögensgesetz è definito dal suo articolo 1, paragrafi 1 e 6, che prevede quanto segue:

«La presente legge disciplina i diritti di carattere patrimoniale relativi agli attivi patrimoniali che (…) sono stati espropriati e nazionalizzati senza indennizzo (…)

(...)

La presente legge è applicabile per analogia ai diritti a carattere patrimoniale di cittadini e categorie perseguitati nel corso del periodo compreso tra il 30 gennaio 1933 e l’8 maggio 1945 per ragioni razziali, politiche, religiose o filosofiche e che, per questa ragione, hanno perso il loro patrimonio in seguito a vendite forzate, espropriazioni o in altro modo (…)».

12      L’articolo 3, paragrafo 1, del Vermögensgesetz, con riferimento alla retrocessione degli attivi patrimoniali, così dispone:

«Gli attivi patrimoniali che sono stati oggetto di misure come quelle previste dall’articolo 1 della presente legge e che sono stati nazionalizzati o venduti a terzi devono essere retrocessi agli aventi diritto qualora essi ne facciano domanda, salvo che ciò sia escluso (…)».

13      Per evitare che siffatti diritti non possano più essere utilmente rivendicati a causa di un acquisto in buona fede, libero da pesi, dell’elemento patrimoniale di cui trattasi, l’articolo 3, paragrafo 3, del Vermögensgesetz ha instaurato un divieto di alienare gli immobili che sono oggetto di una domanda di retrocessione in applicazione di detta legge.

14      L’Investitionsvorranggesetz prevede un’eccezione a tali principi, affinché gli investimenti necessari nei nuovi Länder non siano resi impossibili dal divieto di vendere a un investitore immobili per i quali siano state registrate domande di retrocessione in base al Vermögensgesetz.

15      Infatti, a termini dell’articolo 1 dell’Investitionsvorranggesetz:

«I terreni (...) che sono o possono diventare oggetto di diritti di retrocessione in applicazione del Vermögensgesetz possono, secondo le modalità qui di seguito previste, essere utilizzati in tutto o in parte per investimenti a fini specifici. In questi casi, l’avente diritto riceve una compensazione secondo le modalità della presente legge».

16      Secondo l’articolo 16, paragrafo 1, dell’Investitionsvorranggesetz, «qualora la retrocessione (...) dell’attivo patrimoniale non sia possibile (...), ogni avente diritto può, previo accertamento o prova della sua qualità, reclamare (...) il versamento di una somma di denaro per un importo corrispondente alla totalità delle prestazioni pecuniarie derivanti dal contratto e relative all’attivo patrimoniale che gli spetta. La fondatezza di siffatta pretesa è constatata (…) con una decisione dell’Ufficio, al livello del Land o del distretto, per la definizione delle controversie patrimoniali non verificate. In assenza di un ricavo della vendita (…) [o] in presenza di un ricavato della vendita inferiore al valore di mercato dell’attivo patrimoniale al momento in cui la decisione che constata l’investimento prioritario diviene esecutiva, (…) l’avente diritto dispone di un anno (…) per esigere il versamento del valore di mercato».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

17      Il sig. Julius Busse era proprietario di un terreno situato nel territorio della ex Berlino Est. Durante il periodo del regime nazionalsocialista, egli è stato perseguitato da tale regime e, nel 1938, è stato costretto a cedere il proprio terreno a terzi. Detto terreno è stato successivamente oggetto di espropriazione da parte della Repubblica democratica tedesca e poi incluso, con altri terreni appartenenti a tale Stato, in un’operazione di ricostituzione fondiaria. In seguito alla riunificazione tedesca, l’entità fondiaria così ottenuta è divenuta in parte proprietà del Land Berlin e in parte proprietà della Repubblica federale di Germania.

18      Il 5 settembre 1990, i primi dieci convenuti nel procedimento principale, dei quali le sig.re Sapir e Birgansky nonché i sigg. Rumney e Ben-Zadok sono domiciliati in Israele, il sig. Busse nel Regno Unito e la sig.ra Brown in Spagna, in quanto aventi diritto del proprietario iniziale, avevano chiesto la retrocessione della parte di tale entità fondiaria che era anteriormente appartenuta a quest’ultimo, sulla base del Vermögensgesetz.

19      Nel 1997, il Land Berlin e la Repubblica federale di Germania si sono avvalsi delle disposizioni dell’articolo 1 dell’Investitionsvorranggesetz e hanno venduto a un investitore, integralmente, l’entità fondiaria ottenuta in seguito alla succitata operazione di ricostituzione fondiaria.

20      Successivamente alla vendita, l’autorità competente ha constatato che, in applicazione del diritto nazionale, i primi dieci convenuti nel procedimento principale non potevano esigere la retrocessione del terreno, ma avevano diritto a che fosse loro versata la quota corrispondente del ricavato della vendita dell’entità fondiaria, vale a dire il valore di mercato del bene. La stessa autorità ha ingiunto al Land Berlin, ricorrente nel procedimento principale, di versare ai primi dieci convenuti nel procedimento principale la quota del ricavato della vendita corrispondente alla parte di terreno del sig. Julius Busse.

21      Tuttavia, il Land Berlin, che agiva parimenti per conto della Repubblica federale di Germania, all’atto dell’esecuzione del versamento in parola, è incorso in errore. Esso ha, infatti, involontariamente versato la totalità dell’importo del prezzo di vendita all’avvocato che rappresentava i primi dieci convenuti nel procedimento principale, importo che quest’ultimo ha quindi ridistribuito agli stessi.

22      Nel procedimento principale, il Land Berlin reclama dai convenuti il rimborso di quanto hanno ricevuto in eccesso, somma che esso quantifica in EUR 2,5 milioni. Esso ha citato, dinanzi al Landgericht Berlin, i primi dieci convenuti, nella loro qualità di aventi diritto del sig. Julius Busse, per indebito arricchimento, nonché l’avvocato incaricato di rappresentarli, che è l’undicesimo convenuto nel procedimento principale, a titolo di atti illeciti.

23      Tali convenuti nel procedimento principale hanno fatto opposizione, eccependo che il Landgericht Berlin non era dotato della competenza internazionale atta a consentirgli di statuire nei confronti dei convenuti nel procedimento principale domiciliati nel Regno Unito, in Spagna e in Israele, cioè la sig.ra Sapir, il sig. Busse, la sig.ra Birgansky, i sigg. Rumney e Ben-Zadok nonché la sig.ra Brown.

24      Essi affermano, inoltre, di poter reclamare il pagamento di un importo superiore alla quota del ricavato della vendita che spetta loro in quanto quest’ultimo è inferiore al valore di mercato del terreno che era appartenuto al sig. Julius Busse. Essi considerano il ricorso pertanto privo di qualsiasi fondamento.

25      Con sentenza interlocutoria, il Landgericht Berlin ha respinto il ricorso del Land Berlin in quanto irricevibile nei confronti dei convenuti nel procedimento principale domiciliati nel Regno Unito, in Spagna e in Israele. Il Land Berlin ha visto del pari respingere la propria istanza in appello.

26      Al riguardo, il giudice d’appello ha infatti considerato che i giudici tedeschi non fossero dotati della competenza internazionale per statuire sul ricorso proposto contro la sig.ra Sapir, il sig. Busse, la sig.ra Birgansky, i sigg. Rumney e Ben‑Zadok nonché la sig.ra Brown. Secondo detto giudice, tale controversia non si riferisce alla materia civile ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, ma rientra nell’ambito del diritto pubblico, al quale detto regolamento non si applica.

27      Con il suo ricorso per cassazione («Revision»), il ricorrente nel procedimento principale chiede che il Landgericht Berlin statuisca nel merito delle sue pretese, incluso nei confronti di detti convenuti nel procedimento principale.

28      In tali circostanze, il Bundesgerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1.       Se la ripetizione dell’indebito sia materia civile ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, anche nel caso in cui un Land, a cui un’autorità abbia imposto di corrispondere come risarcimento ai danneggiati una parte del ricavato della vendita di un terreno, per errore trasferisca loro invece l’intero importo del prezzo di vendita.

2.       Se lo stretto nesso tra più domande, necessario ai sensi dell’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001, sussista anche nel caso in cui i convenuti facciano valere diritti a risarcimento supplementari su cui è necessario statuire in modo uniforme.

3.       Se l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 sia applicabile anche a convenuti non domiciliati nell’Unione europea. In caso di risposta affermativa, se ciò valga anche nel caso in cui, nello Stato in cui il convenuto è domiciliato, il riconoscimento della sentenza potrebbe essere rifiutato per mancanza di competenza in forza di accordi bilaterali con lo Stato di emissione».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

29      Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che la nozione di «materia civile e commerciale» includa un’azione di ripetizione dell’indebito nel caso in cui un ente pubblico, che si sia visto ingiungere, da un’autorità costituita da una legge intesa a riparare alle persecuzioni esercitate da un regime totalitario, di corrispondere a una persona danneggiata, a titolo di risarcimento, una parte del ricavato della vendita di un immobile, versi a tale persona, in seguito ad errore non intenzionale, la totalità dell’importo del prezzo di vendita e chieda poi giudizialmente la ripetizione dell’indebito.

30      Il Bundesgerichtshof indica, nella decisione di rinvio, che i dubbi che incontra al riguardo derivano da diversi elementi. Secondo detto giudice, si tratta, da una parte, del rimborso della somma di denaro che il Land Berlin ha, per errore, versato ai convenuti nel procedimento principale, rimborso che ha luogo in applicazione della disposizione relativa alla ripetizione dell’indebito basata sull’arricchimento senza causa, che si trova all’articolo 812, paragrafo 1, del codice civile tedesco e in forza della quale chiunque abbia ricevuto una prestazione indebita è tenuto a restituirla. D’altra parte, il versamento trovava la propria causa non in un atto giuridico del Land Berlin, che agisse come persona giuridica di diritto privato, bensì in un procedimento amministrativo.

31      In via preliminare, giova ricordare che, poiché il regolamento n. 44/2001 ha ormai sostituito la convenzione di Bruxelles nei rapporti tra gli Stati membri, l’interpretazione fornita dalla Corte in riferimento a quest’ultima vale anche per detto regolamento, qualora le sue disposizioni e quelle della convenzione di Bruxelles possano essere qualificate come equivalenti (v., in particolare, sentenza del 18 ottobre 2011, Realchemie Nederland, C‑406/09, Racc. pag. I‑9773, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).

32      Al riguardo, è giocoforza constatare che l’ambito d’applicazione del regolamento n. 44/2001 è, come quello della convenzione di Bruxelles, limitato alla nozione di «materia civile e commerciale». Risulta da costante giurisprudenza della Corte che tale ambito d’applicazione è delimitato essenzialmente in ragione degli elementi che caratterizzano la natura dei rapporti giuridici fra le parti in causa o l’oggetto della lite (v., segnatamente, sentenza del 15 febbraio 2007, Lechouritou e a., C‑292/05, Racc. pag. I‑1519, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

33      La Corte ha altresì considerato che, sebbene talune controversie tra un’autorità pubblica e un soggetto di diritto privato possano rientrare nell’ambito d’applicazione del regolamento n. 44/2001, la situazione è diversa qualora l’autorità pubblica agisca nell’esercizio della sua potestà d’imperio (v., in particolare, in tal senso, sentenze del 28 aprile 2009, Apostolides, C‑420/07, Racc. pag. I‑3571, punto 43 nonché giurisprudenza ivi citata, e del 19 luglio 2012, Mahamdia, C‑154/11, punto 56).

34      Al fine di stabilire se sia tale il caso in una controversia come quella di cui trattasi nel procedimento principale, occorre dunque esaminare il fondamento e le modalità d’esercizio dell’azione intentata (v., in tal senso, sentenze del 14 novembre 2002, Baten, C‑271/00, Racc. pag. I‑10489, punto 31, e del 15 maggio 2003, Préservatrice foncière TIARD, C‑266/01, Racc. pag. I‑4867, punto 23).

35      Va al riguardo constatato che, come sottolineato dal giudice del rinvio, il diritto al risarcimento sotteso all’azione intentata nel procedimento principale è basato su disposizioni nazionali, nella fattispecie il Vermögensgesetz e l’Investitionsvorranggesetz, riguardanti l’indennizzo delle vittime del regime nazionalsocialista, che sono identiche per tutti i proprietari di immobili gravati da diritti di restituzione. Infatti, esse impongono lo stesso obbligo di indennizzo senza distinguere tra lo status di soggetto privato oppure di ente pubblico del proprietario del bene gravato.

36      Del pari, come risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, il procedimento amministrativo che riguarda i diritti al risarcimento delle persone danneggiate è identico indipendentemente dallo status personale del proprietario interessato. Nel contesto di tale procedimento, inoltre, detto proprietario, che si tratti di persona di diritto privato o di diritto pubblico, non fruisce di alcuna prerogativa decisionale con riferimento alla determinazione dei diritti di restituzione dei danneggiati.

37      Si deve, peraltro, rilevare che l’azione di cui al procedimento principale concerne la ripetizione dell’eccedenza versata per errore dal Land Berlin all’atto dell’adempimento dei diritti a pagamento dei danneggiati. Orbene, da una parte, il rimborso di tale eccedenza non fa parte del procedimento amministrativo previsto dal Vermögensgesetz e dall’Investitionsvorranggesetz. D’altra parte, ai fini del rimborso di quanto ricevuto in eccesso, il proprietario, che si tratti di una persona di diritto pubblico o di diritto privato, deve convenire i danneggiati dinanzi a giudici civili. Del pari, detto rimborso ha per base giuridica le disposizioni di cui all’articolo 812, paragrafo 1, del codice civile tedesco relative alla ripetizione dell’indebito basata sull’arricchimento senza causa.

38      Alla luce del complesso delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «materia civile e commerciale» include un’azione di ripetizione dell’indebito nel caso in cui un ente pubblico, che si sia visto ingiungere, da un’autorità costituita da una legge intesa a riparare alle persecuzioni esercitate da un regime totalitario, di corrispondere a una persona danneggiata, a titolo di risarcimento, una parte del ricavato della vendita di un immobile, versi a tale persona, in seguito ad errore non intenzionale, la totalità dell’importo del prezzo di vendita e chieda poi giudizialmente la ripetizione dell’indebito.

 Sulla seconda questione

39      Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che sussiste un nesso stretto, ai sensi di detta disposizione, tra le domande proposte contro una pluralità di convenuti domiciliati sul territorio di altri Stati membri nel caso in cui essi, in circostanze come quelle del procedimento principale, oppongano diritti a risarcimento supplementari su cui è necessario statuire in modo uniforme.

40      La norma sulla competenza di cui all’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 prevede che una persona possa essere convenuta, in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice del luogo in cui uno di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica onde evitare, in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili (v. sentenza del 1° dicembre 2011, Painer, C‑145/10, Racc. pag. I‑12533, punto 73).

41      Tale norma speciale, poiché deroga al principio della competenza del foro del domicilio del convenuto enunciato all’articolo 2 di detto regolamento, è di stretta interpretazione, nel senso che non consente un’interpretazione che vada oltre le ipotesi prese in considerazione esplicitamente dal citato regolamento (v. sentenza Painer, cit., punto 74 e giurisprudenza ivi citata).

42      Ai fini dell’applicazione dell’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001, occorre verificare se fra le varie domande, promosse da uno stesso attore nei confronti di più convenuti, sussista un vincolo di connessione tale da rendere opportuna una decisione unica per evitare soluzioni che potrebbero essere tra di loro incompatibili se le cause fossero decise separatamente (v. sentenza dell’11 ottobre 2007, Freeport, C‑98/06, Racc. pag. I‑8319, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

43      Con riferimento a tale vincolo di connessione, la Corte ha affermato che, affinché due o più decisioni possano essere considerate incompatibili, non è sufficiente che sussista una divergenza nella soluzione della controversia, essendo inoltre necessario che tale divergenza si collochi nel contesto di una stessa fattispecie di fatto e di diritto (v. citate sentenze Freeport, punto 40, e Painer, punto 79).

44      Al riguardo, occorre precisare che dal tenore dell’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 non risulta che l’identità del fondamento giuridico delle azioni proposte contro i vari convenuti rientri fra i requisiti stabiliti per l’applicazione di tale disposizione. Tale identità costituisce soltanto un fattore pertinente tra gli altri (v. sentenza Painer, cit., punti 76 e 80).

45      Nell’ambito della presente causa, va constatato che le domande proposte nel procedimento principale, basate sulla ripetizione dell’indebito e, per quanto riguarda l’undicesimo convenuto, su un atto illecito, e i mezzi di difesa invocati in opposizione ad esse dai primi dieci convenuti, vertenti a loro volta su diritti a risarcimento supplementari, traggono origine da una situazione unica in diritto e in fatto, consistente nel diritto al risarcimento riconosciuto ai primi dieci convenuti nel procedimento principale in forza del Vermögensgesetz e dell’Investitionsvorranggesetz nonché nel versamento dell’importo controverso che il Land Berlin ha effettuato per errore a favore di tali convenuti.

46      Peraltro, come sottolineato dal governo tedesco, soltanto il Vermögensgesetz e l’Investitionsvorranggesetz potrebbero fornire ai convenuti nel procedimento principale la base giuridica per giustificare l’importo maggiore che essi hanno ricevuto, il che esige anche una valutazione per tutti i convenuti alla luce della stessa situazione di fatto e di diritto. Inoltre, occorre tenere conto della circostanza che la valutazione del fondamento giuridico dei mezzi di difesa che hanno ad oggetto i diritti a risarcimento supplementari è una questione preliminare alle pretese di cui al procedimento principale, nel senso che la fondatezza di queste ultime dipende dall’esistenza o dall’inesistenza di tali diritti a risarcimento.

47      Tale unicità sussiste anche se il fondamento giuridico invocato a sostegno della domanda contro l’undicesimo convenuto nel procedimento principale è diverso da quello su cui si basa l’azione proposta contro i primi dieci convenuti. Infatti, come ha sottolineato l’avvocato generale al paragrafo 99 delle sue conclusioni, le pretese fatte valere nelle diverse domande perseguono tutte, nel procedimento principale, il medesimo interesse, consistente nel rimborso dell’importo indebitamente versato per errore.

48      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che sussiste un nesso stretto, ai sensi di detta disposizione, tra le domande proposte contro una pluralità di convenuti domiciliati sul territorio di altri Stati membri nel caso in cui essi, in circostanze come quelle del procedimento principale, oppongano diritti a risarcimento supplementari su cui è necessario statuire in modo uniforme.

 Sulla terza questione

49      Con la prima parte della terza questione il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che esso è applicabile a convenuti che non sono domiciliati sul territorio di uno Stato membro qualora questi ultimi vengano citati nel contesto di un’azione intentata contro una pluralità di convenuti tra i quali anche persone domiciliate nell’Unione.

50      Occorre preliminarmente sottolineare che tale terza questione riguarda le sig.re Sapir e Birgansky nonché i sigg. Rumney e Ben-Zadok, che sono domiciliati in Israele.

51      Per rispondere a tale questione, si deve pertanto stabilire se l’esistenza del domicilio del convenuto litisconsorte sul territorio di un altro Stato membro sia una condizione per l’applicazione dell’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001.

52      Al riguardo, occorre constatare, in primo luogo, che, per quanto riguarda le persone alle quali si applica, risulta dalla parte introduttiva dell’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 che quest’ultima deve essere letta congiuntamente con l’articolo 5 di detto regolamento, il quale fa espresso riferimento ai convenuti domiciliati sul territorio dell’Unione.

53      In secondo luogo, occorre ricordare che da giurisprudenza costante deriva che l’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 sancisce una regola speciale soggetta ad interpretazione restrittiva, nel senso che essa non consente un’interpretazione che vada oltre le ipotesi considerate esplicitamente dallo stesso regolamento (v., in tal senso, sentenza Freeport, cit., punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

54      In terzo luogo, si deve osservare che l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 contiene una disposizione esplicita che disciplina in modo esaustivo la questione delle persone domiciliate fuori del territorio dell’Unione, stabilendo per esse, in conformità al considerando 9 di tale regolamento, che la competenza è disciplinata in ciascuno Stato membro dalla legge nazionale di tale Stato, fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 di detto regolamento. Orbene, è pacifico che nessuna di queste due disposizioni, che riguardano, rispettivamente, la competenza esclusiva in talune materie esaustivamente elencate e la proroga di competenza sulla base di una convenzione conclusa tra le parti, è applicabile nel procedimento principale.

55      Ne deriva che, per citare un convenuto in litisconsorzio dinanzi al giudice di uno Stato membro sulla base dell’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001, è necessario che questi abbia il proprio domicilio sul territorio di un altro Stato membro.

56      Alla luce di quanto esposto, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che esso non è applicabile a convenuti che non sono domiciliati sul territorio di uno Stato membro qualora questi ultimi vengano citati nel contesto di un’azione intentata contro una pluralità di convenuti tra i quali anche persone domiciliate nell’Unione.

57      Considerata la risposta negativa fornita alla prima parte della terza questione, non occorre rispondere alla seconda parte di quest’ultima, dato che risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale che essa è stata posta esclusivamente per l’ipotesi di una risposta affermativa alla questione riguardante l’applicabilità dell’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 ai convenuti non domiciliati sul territorio dell’Unione.

 Sulle spese

58      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «materia civile e commerciale» include un’azione di ripetizione dell’indebito nel caso in cui un ente pubblico, che si sia visto ingiungere, da un’autorità costituita da una legge intesa a riparare alle persecuzioni esercitate da un regime totalitario, di corrispondere a una persona danneggiata, a titolo di risarcimento, una parte del ricavato della vendita di un immobile, versi a tale persona, in seguito ad errore non intenzionale, la totalità dell’importo del prezzo di vendita e chieda poi giudizialmente la ripetizione dell’indebito.

2)      L’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che sussiste un nesso stretto, ai sensi di detta disposizione, tra le domande proposte contro una pluralità di convenuti domiciliati sul territorio di altri Stati membri nel caso in cui essi, in circostanze come quelle del procedimento principale, oppongano diritti a risarcimento supplementari su cui è necessario statuire in modo uniforme.

3)      L’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che esso non è applicabile a convenuti che non sono domiciliati sul territorio di uno Stato membro qualora questi ultimi vengano citati nel contesto di un’azione intentata contro una pluralità di convenuti tra i quali anche persone domiciliate nell’Unione europea.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.