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Sentenza della Corte (Terza Sezione) 11 aprile 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof - Germania) - Land Berlin / Ellen Mirjam Sapir, Michael J Busse, Mirjam M Birgansky, Gideon Rumney, Benjamin Ben-Zadok, Hedda Brown

(Causa C-645/11) 

(Regolamento (CE) n. 44/2001 - Articoli 1, paragrafo 1, e 6, punto 1 - Nozione di "materia civile e commerciale" - Pagamento indebitamente effettuato da un ente statale - Domanda di restituzione di tale pagamento nell'ambito di un ricorso giurisdizionale - Determinazione del foro in caso di connessione - Stretto nesso tra le domande - Convenuto domiciliato in uno Stato terzo)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Land Berlin

Convenuti: Ellen Mirjam Sapir, Michael J Busse, Mirjam M Birgansky, Gideon Rumney, Benjamin Ben-Zadok, Hedda Brown

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale - Bundesgerichtshof - Interpretazione degli articoli 1, paragrafo 1 e 6, punto 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1) - Nozione di "materia civile e commerciale" - Inclusione o meno di un'azione per ripetizione d'indebito vertente su un pagamento effettuato indebitamente da parte di un'autorità statale nell'ambito di un procedimento amministrativo diretto al risarcimento di un danno causato dal regime nazionalsocialista

Dispositivo

L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che la nozione di "materia civile e commerciale" include un'azione di ripetizione dell'indebito nel caso in cui un ente pubblico, che si sia visto ingiungere, da un'autorità costituita da una legge intesa a riparare alle persecuzioni esercitate da un regime totalitario, di corrispondere a una persona danneggiata, a titolo di risarcimento, una parte del ricavato della vendita di un immobile, versi a tale persona, in seguito ad errore non intenzionale, la totalità dell'importo del prezzo di vendita e chieda poi giudizialmente la ripetizione dell'indebito.

L'articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che sussiste un nesso stretto, ai sensi di detta disposizione, tra le domande proposte contro una pluralità di convenuti domiciliati sul territorio di altri Stati membri nel caso in cui essi, in circostanze come quelle del procedimento principale, oppongano diritti a risarcimento supplementari su cui è necessario statuire in modo uniforme.

L'articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che esso non è applicabile a convenuti che non sono domiciliati sul territorio di uno Stato membro qualora questi ultimi vengano citati nel contesto di un'azione intentata contro una pluralità di convenuti tra i quali anche persone domiciliate nell'Unione europea.

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1 - GU C 80 del 17.3.2012.