Language of document : ECLI:EU:C:2013:228

Causa C‑645/11

Land Berlin

contro

Ellen Mirjam Sapir e altri

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof)

«Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articoli 1, paragrafo 1, e 6, punto 1 – Nozione di “materia civile commerciale” – Pagamento indebitamente effettuato da un ente statale – Domanda di restituzione di tale pagamento nell’ambito di un ricorso giurisdizionale – Determinazione del foro in caso di connessione – Stretto collegamento tra le domande – Convenuto residente in uno Stato terzo»

Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell’11 aprile 2013

1.        Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Ambito di applicazione – Materia civile e commerciale – Nozione – Azione di ripetizione dell’indebito avente ad oggetto un pagamento indebitamente effettuato da un ente pubblico nell’ambito di un procedimento amministrativo diretto al risarcimento di un danno causato da un regime totalitario – Inclusione

(Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 1, § 1)

2.        Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Competenze speciali – Pluralità di convenuti – Competenza del tribunale di uno dei convenuti litisconsorti – Interpretazione restrittiva – Presupposto – Rapporto di connessione – Nozione di connessione

(Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 6, punto 1)

3.        Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Competenze speciali – Pluralità di convenuti – Competenza del tribunale di uno dei convenuti – Presupposto – Rapporto di connessione – Domande proposte nei confronti di diversi convenuti residenti sul territorio di altri Stati membri, i quali oppongono diritti a risarcimento supplementari che richiedono una statuizione uniforme – Inclusione – Differenza di fondamenti giuridici tra le domande – Irrilevanza

(Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 6, punto 1)

4.        Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Competenze speciali – Pluralità di convenuti – Competenza del tribunale di uno dei convenuti – Inapplicabilità a convenuti non residenti sul territorio di uno Stato membro

(Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 6, punto 1)

1.        L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «materia civile e commerciale» include un’azione di ripetizione dell’indebito nel caso in cui un ente pubblico, al quale sia stato ingiunto, da un’autorità costituita da una legge intesa a riparare alle persecuzioni esercitate da un regime totalitario, di corrispondere a una persona danneggiata, a titolo di risarcimento, una parte del ricavato della vendita di un immobile, versi a tale persona, in seguito ad errore non intenzionale, la totalità dell’importo del prezzo di vendita e chieda poi giudizialmente la ripetizione dell’indebito.

(v. punto 38, dispositivo 1)

2.        V. il testo della decisione.

(v. punti 40-43, 53)

3.        L’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che sussiste uno stretto collegamento, ai sensi di tale disposizione, tra le domande proposte nei confronti di più convenuti residenti nel territorio di altri Stati membri, nel caso in cui questi ultimi oppongano diritti al risarcimento supplementari sui quali è necessario statuire in modo uniforme.

Infatti, anche se il fondamento giuridico invocato a sostegno della domanda nei confronti di un convenuto è diverso da quello su cui si basa l’azione proposta contro gli altri convenuti, la necessità di statuire in modo uniforme sussiste qualora le pretese invocate nelle diverse domande siano dirette a soddisfare lo stesso interesse.

Dal tenore dell’articolo 6, punto 1, di detto regolamento non risulta che l’identità del fondamento giuridico delle azioni proposte contro i vari convenuti rientri fra i requisiti stabiliti per l’applicazione della disposizione stessa. Tale identità costituisce soltanto un fattore rilevante tra gli altri.

(v. punti 44, 47, 48, dispositivo 2)

4.        L’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che non è destinato ad applicarsi a convenuti che non siano residenti sul territorio di uno Stato membro, qualora questi ultimi vengano citati nell’ambito di un’azione proposta contro diversi convenuti tra i quali si trovino anche persone residenti nell’Unione europea.

(v. punto 56, dispositivo 3)