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Sentenza del Tribunale del 24 gennaio 2024 –Veritas/Commissione

(Causa T-602/22)1

[«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documento comunicato nell’ambito di una procedura EU Pilot di rimborso dell’IVA – Documento proveniente da uno Stato membro – Diniego di accesso – Previo accordo dello Stato membro – Eccezione relativa alla tutela dei procedimenti giurisdizionali – Obbligo di motivazione»]

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi SpA (Veritas) (Venezia, Italia) (rappresentante: A. Pasqualin, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A.-C. Simon e A. Spina, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da S. Fiorentino, avvocato dello Stato)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione C(2022) 5221 final della Commissione, del 15 luglio 2022, con la quale le è stato negato l’accesso alla lettera delle autorità italiane del 17 ottobre 2019 inviata nell’ambito della procedura EU Pilot 9456/19/TAXUD relativa al rimborso dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) indebitamente fatturata sulla tariffa di igiene ambientale italiana istituita dall’articolo 49 del decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi SpA (Veritas) è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea.

La Repubblica italiana si farà carico delle proprie spese.

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1     GU C 432 del 14.11.2022.