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Sentenza del Tribunale del 24 gennaio 2024 – Noah Clothing / EUIPO – Noah (NOAH)

(Causa T-562/22) 1

[«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell’Unione europea figurativo NOAH – Uso effettivo del marchio – Natura dell’uso Articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), e articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 – Prova dell’uso effettivo – Articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 – Articolo 19, paragrafo 1, e articolo 10, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2018/625 – Diritto di essere ascoltato»]

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Noah Clothing LLC (New York, New York, Stati-Uniti) (rappresentanti: W. Leppink, P. Trapman e C. Bey, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: C. Bovar e D. Hanf, agenti)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Yannick Noah (Feucherolles, Francia) (rappresentante: A. Berthet, avvocato)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 12 luglio 2022 (procedimento R 504/2021-1).

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Noah Clothing LLC è condannata alle spese.

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1     GU C 418 del 31.10.2022.