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Sentenza del Tribunale del 28 marzo 2014 – Italia / Commissione

(Causa T-117/10)1

(«FESR – Riduzione di un contributo finanziario – Programma operativo regionale 2000-2006 per la Regione Puglia (Italia) rientrante nell’obiettivo n. 1 – Gravi insufficienze nei sistemi di gestione o di controllo che possono condurre ad irregolarità a carattere sistematico – Principio di partenariato – Proporzionalità – Articolo 39, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1260/1999 – Articoli 4, 8, 9 e 10 del regolamento (CE) n. 438/2001 – Obbligo di motivazione – Incompetenza»)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Steiblytė e D. Recchia, agenti)Oggetto Domanda di annullamento della decisione C (2009) 10350 def. della Commissione, del 22 dicembre 2009, relativa alla soppressione di una parte della partecipazione del Fondo europeo di sviluppo regionale destinata alla Repubblica italiana in attuazione della deci

o di moti

vazione – Incompetenza»)Lingua processuale: l'italianoPartiRicorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato)Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Steiblytė e D. Recchia, agenti)Oggetto Domanda di annullamento della decisione C (2009) 10350 def. della Commissione, del 22 dicembre 2009, relativa alla soppressione di una parte della partecipazione del Fondo europeo di sviluppo regionale destinata alla Repubblica italiana in attuazione della decisione C (2000) 2349 della Commissione, dell’8 agosto 2000, recante approvazione del programma operativo regionale POR Puglia, per il periodo 2000-2006, a titolo dell’obiettivo n. 1Dispositivo Il ricorso è respinto.La Repubblica italiana sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.