Language of document : ECLI:EU:T:2015:196





Ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 26 marzo 2015 –
Conte e altri / Consiglio

(causa T‑121/10)

«Ricorso di annullamento – Pesca – Conservazione delle risorse della pesca – Istituzione di un regime comunitario di controllo, ispezione ed esecuzione – Nozione di atto regolamentare – Nozione di atto legislativo – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità»

1.                     Procedimento giurisdizionale – Ricevibilità dei ricorsi – Valutazione con riferimento alla situazione esistente al momento del deposito dell’atto di ricorso (Art. 263 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, § 2) (v. punti 23, 24)

2.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Nozione di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – Qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi – Regolamento del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca – Esclusione (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1224/2009) (v. punti 34, 36, 37, 47, 50, 53‑55)

3.                     Diritti fondamentali – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Sindacato sulla legittimità degli atti dell’Unione – Modalità – Tutela di tale diritto da parte del giudice dell’Unione o da parte dei giudici nazionali a seconda della natura giuridica dell’atto contestato – Possibilità di avvalersi di un ricorso di annullamento o di un rinvio pregiudiziale per questioni di validità (Art. 6, § 1, comma 3, TUE; artt. 263, comma 4, TFUE, 267 TFUE e 277 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 47 e 52, § 7) (v. punti 56‑59)

4.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Regolamento del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca – Ricorso dei pescatori e degli operatori nel settore della commercializzazione della pesca – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1224/2009) (v. punti 61, 64‑69)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343, pag. 1), e, segnatamente, degli articoli 9 e 10, dell’articolo 14, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5, dell’articolo 15, dell’articolo 17, paragrafo 1, dell’articolo 58, paragrafi 1, 2, 3 e 5, dell’articolo 59, paragrafi 2 e 3, dell’articolo 60, paragrafi 4 e 5, dell’articolo 62, paragrafo 1, dell’articolo 63, paragrafo 1, degli articoli 64 e 65, dell’articolo 66, paragrafi 1 e 3, dell’articolo 67, paragrafo 1, dell’articolo 68, dell’articolo 73, paragrafo 8, dell’articolo 92, paragrafo 2, e dell’articolo 103 del medesimo regolamento.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Il sig. Giovanni Conte, la Casa del Pescatore Soc. coop. rl, la Guidotti Giovanni & Figli Snc, l’Organizzazione di produttori della pesca di Civitanova Marche Soc. coop. rl e il Consorzio gestione mercato ittico Manfredonia Soc. coop. rl (Cogemim) sono condannati a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.