Language of document :

Ricorso proposto l'8 marzo 2010 - Germania/Commissione

(Causa T-116/10)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: J. Möller e avv. U. Karpenstein)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Commissione 23 dicembre 2009, C (2009) 10675 def., relativa alla riduzione del contributo concesso conformemente alla decisione della Commissione C(97) 1120 dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per un programma operativo rientrante nell'obiettivo n. 2 (1997-1999), concernente il Land Nordrhein-Westfalen nella Repubblica federale di Germania;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con la decisione impugnata la Commissione ha ridotto il contributo concesso dal FESR per un programma operativo rientrante nell'obiettivo n. 2 (1997-1999), concernente il Land Nordrhein-Westfalen, nella Repubblica federale di Germania.

A sostegno del proprio ricorso la ricorrente deduce quattro motivi.

Quale primo motivo di ricorso, essa afferma che la Commissione ha valutato in modo errato i fatti. A giudizio della ricorrente la Commissione ha impiegato importi errati nel calcolare il tasso di errore alla base della correzione finanziaria.

Nell'ambito del secondo motivo di ricorso viene affermato che non sarebbero state soddisfatte le condizioni previste dall'art. 24, n. 2, del regolamento (CEE) n. 4253/88 1 per una correzione finanziaria. Secondo la ricorrente la disposizione di cui trattasi non legittimerebbe la Commissione ad operare correzioni finanziarie a causa di un errore di natura amministrativa o di sistemi di gestione e controllo asseritamente insufficienti. Inoltre, viene sottolineato che anche per altri motivi non sarebbe ammissibile una correzione finanziaria nella misura in cui è stata operata dalla Commissione. Da un lato "irregolarità" come quelle contestate dalla Commissione nel caso di specie giustificherebbero correzioni finanziarie solo se hanno o avrebbero avuto ripercussioni negative sul bilancio dell'Unione. Questo non è stato però il caso secondo la ricorrente per i comportamenti contestati dalla Commissione. Dall'altra, la ricorrente afferma che per vari dei progetti contestati non sussisterebbe neanche nel merito una violazione del diritto comunitario.

Quale terzo motivo di ricorso viene affermato che la Commissione non avrebbe avuto il potere secondo il regolamento n. 4253/88 di operare correzioni finanziarie in forma forfetaria e sulla base di estrapolazioni. A tal riguardo la ricorrente afferma che il chiaro tenore dell'art. 24 di tale regolamento farebbe riferimento a casi concreti e importi quantificabili.

Nel contesto dell'ultimo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che, anche a voler ritenere ammissibili correzioni finanziarie in forma forfetaria e sulla base di estrapolazioni, questo sarebbe in concreto illegittimo. A tal riguardo viene asserito che la Commissione non avrebbe dimostrato l'"immanenza sistematica" dei comportamenti da essa contestati. Le correzioni finanziare non rispetterebbero poi il principio di proporzionalità.

____________

1 - Regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dell'altro (GU L 374, pag. 1).