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Ordinanza del Tribunale di primo grado 23 settembre 2008 - Cementownia "Warta" / Commissione

(Causa T-198/07)

("Ricorso di annullamento - Direttiva 2003/87/CE Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione per la Polonia per il periodo dal 2008 al 2012 - Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni in presenza di talune condizioni - Competenza degli Stati membri sulla ripartizione individuale delle quote d'emissione - Assenza d'incidenza diretta - Irricevibilità")

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Cementownia "Warta" S.A. (Trębaczewo, Polonia) (rappresentanti: avv.ti P.K. Rosiak e F. Puel)

Convenuta: Commissione delle Comunità Europee (rappresentanti: U. Wölker e K. Herrmann, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 26 marzo 2007, C (2007) 1295fin., relativa al piano nazionale di assegnazione delle quote di emissioni dei gas a effetto serra notificato dalla Repubblica polacca per il periodo dal 2008 al 2012, conformemente alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, n. 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32)

Dispositivo

Il ricorso è irricevibile.

La Cementownia "Warta" S.A. è condannata al pagamento delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione.

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1 - GU C 170 del 21.7.2007.