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Ricorso presentato il 5 giugno 2007 - Lafarge Cement / Commissione

(Causa T-195/07)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Lafarge Cement SA (rappresentanti: P.K. Rosiak, consigliere giuridico nonché F. Puel, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della Commissione 26 marzo 2007 concernente il piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione di gas a effetto serra, notificato dalla Polonia in conformità della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente ha chiesto di annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee K (2007) 1295 nella versione definitiva del 26 marzo 2007 concernente il piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione di gas a effetto serra, notificato dalla Polonia in conformità della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 1, in cui la Commissione ha deciso che certi aspetti del piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione di CO2 per gli anni 2008-2012, notificato alla Commissione il 30 giugno 2006, non sono conformi agli artt. 9, n. 1, 9, n. 3, 10, 13, n. 2, nonché ai criteri menzionati nell'allegato III della direttiva 2003/87/CE. La decisione contestata riduce del 26,7% il tetto di emissioni di biossido di carbonio per il periodo 2008-2012, proposto dalla Polonia nel piano nazionale di assegnazione di quote notificato alla Commissione.

Nella motivazione del ricorso la ricorrente fa valere che la decisione impugnata è stata adottata dopo la scadenza del termine di tre mesi dal suo ricevimento, fissato all'art. 9, n. 3, della direttiva 2003/87/CE. Pertanto, ad avviso della ricorrente, la Commissione non aveva il diritto, il 26 marzo 2007, di adottare la decisione impugnata o quanto meno ha violato requisiti essenziali della procedura.

La ricorrente addebita in secondo luogo alla Commissione la violazione, attraverso la decisione impugnata, dei criteri nn. 1 e 2 dell'allegato III della direttiva 2003/87/CE, rivedendo ingiustificatamente verso il basso la ripartizione delle quote effettuata dalla Polonia sino ad un livello significativamente inferiore a quelle originariamente notificate che erano conformi agli obblighi assunti dalla Polonia sul fondamento del protocollo di Kyoto.

La ricorrente avanza anche l'argomento che, con l'adozione della decisione impugnata, la Commissione ha violato il combinato disposto dell'art. 9, n. 3, e dell'art. 11, n. 2, della direttiva 2003/87/CE nonché il principio del legittimo affidamento ed il principio di leale collaborazione poiché essa, invece di attuare le limitate competenze conferite all'art. 9, n. 3, della direttiva 2003/87/CE e di prendere in considerazione le metodologie contenute nel piano nazionale di ripartizione per il periodo 2008-2012, ha applicato nella decisione impugnata un proprio metodo di determinazione della media annua del quantitativo massimo di quote spettanti alla Polonia e glielo ha imposto attribuendosi illegittimamente una competenza che invece la direttiva demanda allo Stato membro. Secondo la ricorrente la Commissione ha violato il principio di leale collaborazione tra le istituzioni della Comunità e gli organi degli Stati membri, non informando la Polonia sull'applicazione di un proprio modello economico grazie all'adozione della decisione impugnata, il che ha privato la Polonia e le imprese interessate della possibilità di pronunciarsi in merito alla sua idoneità ed all'eventuale contestazione dei dati e dei presupposti di fatto costituenti la base delle conclusioni della Commissione.

In quarto luogo la ricorrente segnala che la Commissione ha violato il criterio n. 3 dell'allegato III della direttiva 2003/87/CE, impiegando nella decisione impugnata dati non attuali riguardanti l'aumento del PIL, ricorrendo a dati troppo generali per il calcolo dei tassi di emissioni CO2, nonché riducendo arbitrariamente di un ulteriore 2,5% il livello annuo di emissioni CO2.

Per il resto la ricorrente fa valere che la decisione impugnata non è sufficientemente motivata e viola per tale ragione l'art. 253 CE.

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1 - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32).