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Ricorso proposto il 9 luglio 2008 - Région Nord-Pas-de-Calais / Commissione

(Causa T-267/08)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Région Nord-Pas-de-Calais (rappresentanti: avv.ti M. Cliquennois e F. Cavedon,)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 2 aprile 2008, C (2008) 1089 def., relativa all'aiuto di Stato n. C 38/2007 (ex NN 45/2007) cui la Francia ha dato esecuzione a favore della Arbel Fauvet Rail SA;

condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione delle Comunità europee 2 aprile 2008, C (2008) 1089 def., con la quale la Commissione aveva dichiarato incompatibile con il mercato comune l'aiuto di Stato concesso dalla ricorrente e dalla Communauté d'agglomération du Douaisis in favore della Arbel Fauvet Rail SA sotto forma di anticipi rimborsabili a un tasso d'interesse annuale del 4,08% corrispondente al tasso di riferimento comunitario applicabile al momento della concessione. La Commissione riteneva che, tenuto conto della sua situazione finanziaria, la Arbel Fauvet Rail SA non avrebbe potuto procurarsi dei finanziamenti a condizioni altrettanto vantaggiose sul mercato finanziario.

La ricorrente sostiene innanzitutto che la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione e ha violato l'obbligo di motivazione, in quanto essa ha ritenuto che i finanziamenti provengano, in parte, dai comuni della Communauté d'agglomération du Douaisis senza tenere in considerazione la peculiarità giuridica della communauté d'agglomération, che è un ente pubblico di cooperazione intercomunale provvisto di autonomia amministrativa e di bilancio rispetto ai comuni che ne sono membri. Di conseguenza, la ricorrente ritiene che l'aiuto concesso non sia imputabile allo Stato.

In seguito, la ricorrente sostiene che la Commissione ha commesso vari errori di valutazione i) qualificando come impresa in difficoltà la Arbel Fauvet Rail SA e ii) ritenendo che la Arbel Fauvet Rail SA non avrebbe potuto ottenere il tasso di interesse applicato in condizioni normali di mercato.

Inoltre, la ricorrente sostiene che la Commissione non ha effettuato con la necessaria diligenza il suo esame del fascicolo, in quanto essa non avrebbe fissato né l'importo dell'aiuto da recuperare né il valore dell'aiuto e non avrebbe fornito alcun elemento idoneo a giustificare una maggiorazione del tasso da applicare agli anticipi rimborsabili in ragione di una situazione di particolare rischio a livello della Arbel Fauvet Rail SA.

Infine, la ricorrente deduce una violazione del principio del contraddittorio, in quanto essa non sarebbe stata ascoltata durante il procedimento amministrativo.

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