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Impugnazione proposta il 25 agosto 2022 da LSEGH (Luxembourg) Ltd, London Stock Exchange Group Holdings (Italy) Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) dell’8 giugno 2022, cause riunite T-363/19 e T-456/19, Regno Unito e ITV/Commissione

(Causa C-564/22 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: LSEGH (Luxembourg) Ltd, London Stock Exchange Group Holdings (Italy) Ltd (rappresentanti: A. von Bonin, Rechtsanwalt, O.W. Brouwer e A. Pliego Selie, advocaten)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, ITV plc

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

pronunciarsi in via definitiva e annullare la decisione (UE) 2019/1352 della Commissione, del 2 aprile 2019, relativa all’aiuto di stato SA.44896 concesso dal Regno Unito riguardante un’esenzione relativa al finanziamento dei gruppi SEC1 (in prosieguo: la «decisione controversa»);

o, in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca conformemente alla sentenza della Corte; e

condannare la Commissione a sopportare le spese del presente procedimento e del procedimento dinanzi al Tribunale, ivi incluse quelle delle eventuali parti intervenienti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione, le ricorrenti deducono cinque motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto snaturando il diritto nazionale e non tenendo conto di elementi di prova nell’individuare come sistema di riferimento le norme SEC (società controllate estere) del Regno Unito di cui alla parte 9 A del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [legge del 2010 sulle disposizioni fiscali (internazionali e altre); in prosieguo: il «TIOPA»] anziché il sistema dell’imposta sulle società nel Regno Unito, di cui tali norme costituiscono una parte inseparabile.

Secondo motivo, vertente sulla circostanza che, anche se il sistema di riferimento fosse costituito dalle norme SEC del Regno Unito, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nell’individuare l’obiettivo del sistema di riferimento e, di conseguenza, nel ritenere che le disposizioni di cui al capitolo n. 5 nelle norme SEC del Regno Unito stabilissero la tassazione «normale» degli utili finanziari non commerciali, di modo che l’«esenzione relativa al finanziamento dei gruppi» di cui al capitolo n. 9 della parte 9 A del TIOPA conferirebbe un «vantaggio».

Terzo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nella constatazione di un vantaggio selettivo. In particolare, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto giungendo alla erronea conclusione secondo cui gli operatori economici che potevano beneficiare dell’«esenzione relativa al finanziamento dei gruppi» di cui al capitolo n. 9 della parte 9 A del TIOPA si trovavano in una situazione fattuale e giuridica analoga a quella delle società che non potevano beneficiarne.

Quarto motivo, vertente sulla circostanza che il Tribunale avrebbe violato l’articolo 263 TFUE e l’articolo 296 TFUE, in quanto non avrebbe esaminato alcuni motivi e avrebbe violato il proprio obbligo di motivazione sostituendo la propria motivazione a quella della Commissione nella decisione controversa.

Quinto motivo, vertente sul fatto che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nel concludere che l’«esenzione relativa al finanziamento dei gruppi» di cui al capitolo n. 9 della parte 9 A del TIOPA non sarebbe giustificata dalla natura o dall’economia generale del sistema di riferimento.

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1 GU 2019, L 216, pag. 1.