Language of document : ECLI:EU:T:2014:878

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

7 ottobre 2014

Causa T‑59/13 P

BT

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Mancato rinnovo del contratto – Articolo 76 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica»

Oggetto: Impugnazione volta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 3 dicembre 2012, BT/Commissione (F‑45/12, Racc. FP, EU:F:2012:168).

Decisione: L’impugnazione è respinta. La BT si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del presente procedimento.

Massime

1.      Ricorsi dei funzionari – Competenza del giudice dell’Unione – Limiti – Divieto di statuire ultra petita

2.      Procedimento giurisdizionale – Decisione adottata con ordinanza motivata – Possibilità di statuire senza trattazione orale – Violazione dei diritti della difesa – Insussistenza – Contestazione – Presupposti – Obbligo di contestare la valutazione di tali presupposti effettuata dal Tribunale della funzione pubblica

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 76)

1.      Poiché il giudice dell’Unione adito con un ricorso d’annullamento non può statuire ultra petita, egli non ha il potere di ridefinire l’oggetto principale del ricorso, né di rilevare d’ufficio un motivo di impugnazione, salvo in casi eccezionali in cui il pubblico interesse esiga il suo intervento.

(v. punto 22)

Riferimento:

Tribunale: sentenze del 18 dicembre 2008, Belgio e Commissione/Genette, T‑90/07 P e T‑99/07 P, Racc., EU:T:2008:605, punti 72‑75, e del 5 ottobre 2009, Commissione/Roodhuijzen, T‑58/08 P, Racc., EU:T:2009:385, punto 34

2.      Di per sé, l’applicazione della procedura prevista all’articolo 76 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, che consente di statuire mediante ordinanza senza trattazione orale, non pregiudica il diritto ad una tutela giurisdizionale regolare ed effettiva, poiché tale disposizione è applicabile solo alle cause in cui il Tribunale della funzione pubblica è manifestamente incompetente a conoscere del ricorso o di talune delle conclusioni ivi formulate o quando il ricorso è, in tutto o in parte, manifestamente irricevibile o manifestamente privo di qualsiasi fondamento giuridico.

Nell’ambito di tale procedura, il Tribunale della funzione pubblica non è obbligato ad avvertire l’autore di un ricorso che il suo atto introduttivo è viziato da manifesta irricevibilità, né ad autorizzare un secondo scambio di memorie. Inoltre, dallo stesso tenore del suddetto articolo risulta che lo svolgimento di un’udienza non costituisce affatto un diritto inderogabile dei ricorrenti.

Se un ricorrente ritiene che il Tribunale della funzione pubblica non abbia proceduto ad una corretta applicazione di tale articolo, deve contestare la valutazione, da parte del giudice di primo grado, delle condizioni alle quali è soggetta l’applicazione di tale disposizione.

(v. punti 28, 29, 32‑36 e 38)

Riferimento:

Corte: ordinanze dell’8 luglio 1999, Goldstein/Commissione, C‑199/98 P, EU:C:1999:379, punto 18; del 3 giugno 2005, Killinger/Germania e a., C‑396/03 P, Racc., EU:C:2005:355, punto 9, e sentenza del 19 febbraio 2009, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlamento, C‑308/07 P, Racc., EU:C:2009:103, punto 36

Tribunale: sentenza dell’8 settembre 2008, Kerstens/Commissione, T‑222/07 P, Racc. FP, EU:T:2008:314, punto 33, e ordinanza del 16 dicembre 2010, Meister/UAMI, T‑48/10 P, Racc. FP, EU:T:2010:542, punto 29