Language of document : ECLI:EU:T:2005:191

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

31 maggio 2005 (*)

«Marchio comunitario – Marchio denominativo PARMITALIA – Termine di ricorso contro la decisione della divisione di opposizione – Art. 59 del regolamento (CE) n. 40/94 – Regola 48 del regolamento (CE) n. 2868/95 – Irricevibilità del detto ricorso»

Nella causa T‑373/03,

Solo Italia Srl, con sede in Ossona (Italia), rappresentata dagli avv.ti A. Bensoussan, M.‑E. Haas e L. Tellier-Loniewski, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dai sigg. I. de Medrano Caballero e A. Folliard-Monguiral, in qualità di agenti,

convenuto,

controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale:

Nuova Sala Srl, con sede in Brescia, rappresentata dagli avv.ti E. Gavuzzi, S. Hassan e C. Pastore,

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 10 settembre 2003 (procedimento R 208/2003‑2), che conferma il rifiuto di registrazione del marchio denominativo PARMITALIA,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),

composto dal sig. J. D. Cooke, presidente, dalle sig.re I. Labucka e V. Trstenjak, giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 novembre 2003,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 marzo 2000,

vista la memoria dell’interveniente depositata presso la cancelleria del Tribunale l’8 marzo 2004,

a seguito dell’udienza del 16 novembre 2004,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti all’origine della controversia

1        Il 14 gennaio 2000 la Solo Italia Srl (in prosieguo: la «ricorrente») ha presentato una domanda di marchio comunitario all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato.

2        Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno denominativo PARMITALIA.

3        I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 29 ai sensi dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Formaggi».

4        Il 26 dicembre 2000 la domanda di marchio è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari.

5        Il 16 marzo 2001 la Nuova Sala Srl (in prosieguo: l’«interveniente») ha proposto un’opposizione, in base all’art. 8, n. 1, lett. a) e b), del regolamento n. 40/94, alla registrazione del marchio richiesto per tutti i prodotti interessati dalla domanda di marchio. L’opposizione si basava sull’esistenza di un marchio comunitario figurativo PARMITAL, registrato il 1° dicembre 1998, per prodotti appartenenti alla stessa classe e corrispondenti alla stessa descrizione di quelli indicati al precedente punto 3.

6        Con decisione 26 novembre 2002, notificata alle parti lo stesso giorno a mezzo fax, la divisione di opposizione ha accolto l’opposizione. In sostanza, essa ha considerato che i marchi di cui trattasi fossero simili sul piano visivo, fonetico e concettuale.

7        Il 4 dicembre 2002 l’UAMI ha ricevuto sul suo conto, da parte di una società francese denominata OK SA, società della quale non ha identificato i legami con la ricorrente, un bonifico bancario per un importo di EUR 800, con la menzione PARMITALIA. L’ordine di bonifico era stato trasmesso il 29 novembre 2002. La ricorrente ha inoltre inviato al suo mandatario un assegno di EUR 1 375 per il deposito della memoria di opposizione dinanzi all’UAMI. Risulta tuttavia che tale mandatario non abbia depositato la detta memoria.

8        Il 17 gennaio 2003 il servizio finanziario dell’UAMI, credendo di rivolgersi alla ricorrente, ha inviato una lettera ad una società francese denominata Solo Italia France per ottenere informazioni sull’oggetto di tale pagamento ricevuto il 4 dicembre 2002, indicando che era stabilito un termine di un mese, con scadenza il 17 febbraio 2003, per identificare l’oggetto del pagamento, in mancanza del quale quest’ultimo sarebbe stato considerato non avvenuto e pertanto rimborsato.

9        Il 17 febbraio 2003 l’UAMI ha ricevuto dalla ricorrente una lettera la quale indicava che l’importo pagato si riferiva alla tassa del ricorso diretto contro la decisione 26 novembre 2002. Questa lettera era accompagnata da un ricorso redatto in francese. Una traduzione di quest’atto nella lingua di procedura (vale a dire l’inglese) è stata prodotta il 20 febbraio 2003.

10      Il 3 marzo 2003 il mandatario della ricorrente ha inviato all’UAMI la copia del bonifico del 29 novembre 2002. Il 14 marzo 2003 l’UAMI è stato informato della costituzione di un nuovo mandatario, che ha presentato nuove memorie il 21 marzo 2003.

11      Il 24 marzo 2003 l’UAMI ha informato la ricorrente del ricevimento del suo ricorso e ha rinviato il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. Il 14 maggio 2003 l’UAMI le ha comunicato le memorie dell’opponente in data 9 maggio 2003. La ricorrente ha risposto a tali memorie il 10 giugno 2003 e l’UAMI ha accusato ricevimento della sua risposta il 17 giugno 2003. Essa ha inviato una nuova risposta all’UAMI il 21 agosto 2003, il cui ricevimento le è stato confermato il 10 settembre 2003.

12      Con decisione 10 settembre 2003, notificata alla ricorrente il 17 settembre 2003, la seconda commissione di ricorso ha statuito sul ricorso e lo ha dichiarato irricevibile per mancato rispetto del termine di ricorso previsto dall’art. 59 del regolamento n. 40/94. La commissione di ricorso ha infatti ritenuto che tale termine fosse scaduto il 26 gennaio 2003 e che le comunicazioni successive a tale data non potessero regolarizzare il detto ricorso.

 Conclusioni delle parti

13      Le difese delle parti e le loro risposte ai quesiti posti dal Tribunale sono state sentite nel corso dell’udienza che ha avuto luogo il 16 novembre 2004.

14      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare ricevibile il presente ricorso e annullare la decisione 10 settembre 2003;

–        condannare l’UAMI alle spese.

15      L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

16      L’interveniente chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

17      L’interveniente, poiché non ha potuto recarsi all’udienza, ha fatto pervenire a mezzo fax le proprie osservazioni, le quali, con il consenso della ricorrente e dell’UAMI, sono state inserite nel fascicolo.

 In diritto

18      La ricorrente adduce tre motivi relativi, rispettivamente, alla violazione dell’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), alla violazione delle regole 55, 61 e 65 del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (GU L 303, pag. 1), e alla violazione dell’art. 59 del regolamento n. 40/94.

 Sulla ricevibilità dei primi due motivi

 Sul primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 6 della CEDU

–       Argomenti delle parti

19      Secondo la ricorrente, l’art. 6 della CEDU richiede che gli accusati siano debitamente informati delle azioni intraprese contro di loro. La notifica della decisione 26 novembre 2002 a mezzo fax violerebbe tale disposizione, poiché essa non rispetterebbe la condizione della certezza delle notifiche. Non essendo valida, la notificazione non avrebbe potuto far decorrere alcun termine; la ricorrente ne deduce pertanto che il ricorso dovrebbe essere dichiarato ricevibile. In udienza la ricorrente ha ribadito che il primo motivo riguardava la mancanza di certezza giuridica e che un fax che non solo non era firmato, ma, inoltre – ha aggiunto la stessa –, per il quale l’UAMI non aveva fornito accusa di ricevimento, non poteva garantire tale certezza giuridica.

20      L’UAMI ritiene che il primo motivo sia irricevibile, in quanto esso non è sufficientemente motivato e viola pertanto l’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura.

21      In udienza esso ha aggiunto che il motivo relativo alla violazione dell’art. 6 della CEDU è comunque irricevibile poiché non è stato presentato dinanzi alla commissione di ricorso.

–       Giudizio del Tribunale

22      Dinanzi alla commissione di ricorso la ricorrente ha unicamente invocato la sua ignoranza delle regole di procedura dell’UAMI, l’assenza del rischio di confusione tra Parmital e Parmitalia e l’argomento di seguito sviluppato nell’ambito del terzo motivo, secondo il quale il pagamento della tassa di ricorso sarebbe sufficiente a formalizzare quest’ultimo.

23      È pertanto certo che il motivo relativo ad una presunta violazione dell’art. 6 della CEDU non è mai stato sollevato dalla ricorrente dinanzi all’UAMI e che quest’ultimo non l’ha di conseguenza esaminato.

24      Occorre inoltre rilevare, in primo luogo, che, in conformità all’art. 74 del regolamento n. 40/94, «in procedure concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l’[UAMI] si limita, in tale esame, ai fatti, prove ed argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti» [sentenza del Tribunale 22 ottobre 2003, causa T‑311/01, Éditions Albert René/UAMI – Trucco (Starix), Racc. pag. II‑4625, punto 69].

25      In secondo luogo, occorre ricordare che il ricorso dinanzi al Tribunale ha ad oggetto il controllo sulla legittimità delle decisioni adottate dalle commissioni di ricorso dell’UAMI ai sensi dell’art. 63 del regolamento n. 40/94 [sentenze del Tribunale 5 marzo 2003, causa T‑237/01, Alcon/UAMI – Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), Racc. pag. II‑411, punto 61; 6 marzo 2003, causa T‑128/01, DaimlerChrysler/UAMI (Calandra), Racc. pag. II‑701, punto 18; 3 luglio 2003, causa T‑129/01, Alejandro/UAMI – Anheuser-Busch (BUDMEN), Racc. pag. II‑2251, punto 67, e Starix, cit., punto 70].

26      Peraltro, l’art. 135, n. 4, del regolamento di procedura precisa espressamente che «[l]e memorie delle parti non possono modificare l’oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso» (sentenza Starix, cit., punto 71).

27      Pertanto la ricorrente non può ottenere dal Tribunale che esso statuisca sul presente motivo relativo ad una presunta violazione dell’art. 6 della CEDU, motivo che non era stato sollevato durante la fase amministrativa del procedimento dinanzi all’UAMI.

28      Anche se l’UAMI non ha rilevato la novità di tale motivo nella sua memoria, ma l’ha richiamato soltanto nel corso dell’udienza, una tale circostanza è priva di effetto sulla soluzione da dare alla controversia, poiché la questione della concordanza tra il ricorso proposto dinanzi alla commissione di ricorso e quello proposto dinanzi al Tribunale è una questione di ordine pubblico, che dev’essere esaminata d’ufficio.

29      Il primo motivo dev’essere quindi dichiarato irricevibile.

 Sul secondo motivo, relativo alla violazione delle regole 55, 61 e 65 del regolamento n. 2868/95

–       Argomenti delle parti

30      In subordine, la ricorrente sostiene che, anche se la notificazione della decisione di opposizione 26 novembre 2002 dovesse essere considerata conforme ai principi posti dall’art. 6 della CEDU, essa sarebbe comunque irregolare, in quanto non rispetta le condizioni previste dalle regole 55, 61 e 65 del regolamento n. 2868/95.

31      La ricorrente indica che l’esame di tale notifica consente di constatare che sia la lettera sia la detta decisione non sono sottoscritte e che quest’ultima non reca il bollo previsto dalla regola 55 del regolamento n. 2868/95, laddove il logo che figura sulla prima pagina non può rappresentare il bollo richiesto dai vigenti testi normativi.

32      L’UAMI considera che la ricorrente censura altresì la decisione della commissione di ricorso, quest’ultima sottoscritta, in quanto non riporta il bollo.

33      Esso ritiene che il secondo motivo sia irricevibile.

34      Con riferimento, secondo lo stesso, alla decisione della divisione di opposizione, poiché questo motivo è stato sollevato per la prima volta dinanzi al Tribunale, esso dovrebbe essere dichiarato irricevibile, dal momento che l’art. 135, n. 4, del regolamento di procedura stabilisce che le memorie delle parti non possono modificare l’oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso.

35      Con riferimento alla notifica della decisione della commissione di ricorso, l’accertamento di un’eventuale violazione di una regola di procedura non sarebbe sufficiente a determinare l’annullamento della decisione impugnata, poiché le irregolarità nella procedura di notifica di una decisione sono estranee a quest’ultima e non possono quindi inficiarne la legittimità (sentenza della Corte 14 luglio 1972, causa 48/69, ICI/Commissione, Racc. pag. 619, punto 39, e sentenza del Tribunale 28 maggio 1998, cause riunite T‑78/96 e T‑170/96, W/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑239 e II‑745, punto 183). Comunque sia, non sarebbe stata violata nessuna forma sostanziale poiché la decisione sarebbe stata notificata alla ricorrente, alla quale nulla avrebbe impedito di difendere i propri diritti [sentenza del Tribunale 2 luglio 2002, causa T‑323/00, SAT.1/UAMI (SAT.2), Racc. pag. II‑2839].

36      Infine, un ricorrente non avrebbe alcun interesse legittimo all’annullamento per vizio di forma di una decisione nel caso in cui l’annullamento della decisione potesse solo dar luogo all’adozione di una nuova decisione, identica, nella sostanza, alla decisione annullata [v., in tal senso, sentenza della Corte 6 luglio 1983, causa 117/81, Geist/Commissione, Racc. pag. 2191, punto 7; sentenze del Tribunale 18 dicembre 1992, causa T‑43/90, Díaz García/Parlamento, Racc. pag. II‑2619, punto 54; 20 settembre 2000, causa T‑261/97, Orthmann/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑181 e II‑829, punti 33 e 35, e 3 dicembre 2003, causa T‑16/02, Audi/UAMI (TDI), Racc. pag. II‑5167].

–       Giudizio del Tribunale

37      Occorre, in primo luogo, sottolineare che dalla lettura del secondo motivo della ricorrente non risulta che quest’ultima intenda criticare il fatto che la decisione della commissione di ricorso non riporti il bollo. Infatti, considerata la sua domanda, la questione riguarda piuttosto la notifica della decisione della divisione di opposizione 26 novembre 2002. La ricorrente cita per contro la decisione della commissione di ricorso come un esempio da seguire, indicando che «[i]l confronto con la decisione della commissione di ricorso 10 settembre 2003 è interessante, poiché in tal caso i documenti notificati riportano in prima pagina, a titolo di semplice identificazione, lo stesso logo, ma per quanto riguarda questa decisione sia la lettera che la decisione sono firmate».

38      Quanto alla notifica della decisione 26 novembre 2002, è assodato che il motivo relativo ad un’eventuale violazione delle regole 55, 61 e 65 del regolamento n. 2868/95 non è stato mai sollevato dalla ricorrente dinanzi all’UAMI, e che quest’ultimo di conseguenza non l’ha esaminato.

39      Per le ragioni esposte nei precedenti punti 24‑26 e come giustamente ha fatto notare l’UAMI, la ricorrente non può pretendere che il Tribunale statuisca sul presente motivo relativo ad un’eventuale violazione di tali regole, motivo che non era stato sollevato durante la fase amministrativa del procedimento dinanzi all’UAMI.

40      In udienza la ricorrente non ha inoltre risposto all’UAMI su tale punto.

41      Il secondo motivo dev’essere pertanto dichiarato irricevibile.

 Sulla fondatezza del terzo motivo, relativo alla violazione dell’art. 59 del regolamento n. 40/94

 Argomenti delle parti

42      In ulteriore subordine, la ricorrente rileva che il suo ordine di bonifico del 29 novembre 2002 ha chiaramente informato l’UAMI della sua decisione di proporre un ricorso. Soltanto il 17 gennaio 2003 – essa indica – l’UAMI ha chiesto alla ricorrente precisazioni sull’oggetto di tale bonifico. Essa avrebbe quindi risposto all’UAMI, il 17 febbraio 2003, rilevando l’errore del suo mandatario, che non sarebbe intervenuto nel senso da essa richiesto.

43      La ricorrente, come essa aveva già indicato all’UAMI con lettera del 21 agosto 2003, ritiene che nessun testo normativo imponga una forma particolare per la proposizione di un ricorso dinanzi all’UAMI e che il bonifico bancario di un importo di EUR 800, effettuato il 4 dicembre 2002 e facente riferimento al marchio PARMITALIA, è stato chiaramente identificato dall’UAMI come proveniente dalla ricorrente, in quanto esso sarebbe stato oggetto della lettera del 17 gennaio 2003.

44      La ricorrente sostiene pertanto che il pagamento della tassa formalizzi il ricorso. Essa aggiunge che l’UAMI riconosce di aver incassato tale somma e identificato l’emittente del bonifico.

45      Il ricorso sarebbe stato quindi proposto nei termini e dovrebbe essere dichiarato ricevibile, poiché esso sarebbe stato inoltre motivato in un termine di quattro mesi, il 17 e il 20 febbraio 2003 e il 21 marzo 2003, e la procedura sarebbe stata regolarizzata nei termini stabiliti.

46      La ricorrente espone infine che, anche se l’UAMI ha scelto di notificare le sue decisioni con strumenti elastici procedendo a mezzo fax e ha introdotto l’utilizzazione di tale agile mezzo di notifica nell’ambito della procedura di ricorso, esso non può tuttavia limitare le condizioni di attuazione di tali ricorsi e della procedura di restitutio in integrum prevista dall’art. 78 del regolamento n. 40/94. L’interpretazione restrittiva dell’UAMI delle condizioni poste dall’art. 59 di tale regolamento e delle modalità di applicazione del suo art. 78 condurrebbe a privare la parte vittima dell’errore del suo mandatario di ogni mezzo di ricorso, ciò che non avrebbe consentito alla ricorrente di difendersi in modo equo.

47      In udienza la ricorrente ha esposto che l’UAMI, nella sua richiesta di precisazioni inviata alla Solo Italia France – che essa ha indicato essere infatti un «buon interlocutore» –, avrebbe dovuto ricordare il termine di due mesi e farlo decorrere di nuovo a partire da tale richiesta. Il fatto che l’UAMI non abbia rimborsato l’importo di EUR 800 proverebbe d’altronde che esso considerava il ricorso regolarmente presentato.

48      In udienza la ricorrente ha altresì precisato che essa non chiedeva, infatti, l’applicazione dell’art. 78 del regolamento n. 40/94, ma che teneva a sottolineare che la procedura di restitutio in integrum non poteva essere applicata in caso di errore di un mandatario.

49      L’UAMI sostiene, ai sensi delle regole 48, n. 1, lett. c), e 49 del regolamento n. 2868/95, nonché dell’art 59 del regolamento n. 40/94, che un ricorso, per essere ricevibile, deve soddisfare le tre seguenti condizioni cumulative: in primo luogo, il ricorso deve essere depositato nei due mesi successivi alla notifica della decisione impugnata, indicare la decisione impugnata e precisare in quali limiti tale decisione deve essere modificata o annullata; in secondo luogo, la tassa di ricorso dev’essere pagata nel detto termine di due mesi; in terzo luogo, una memoria che esponga i motivi del ricorso dev’essere depositata nel termine di quattro mesi successivi alla notifica della decisione impugnata.

50      L’UAMI indica inoltre, anche se questo punto non è stato sviluppato dalla ricorrente, che il termine concesso per regolarizzare il pagamento della tassa di ricorso non può avere come conseguenza una proroga del termine per produrre l’atto.

51      Esso sottolinea infine che la ricorrente non ha presentato alcuna domanda di restitutio in integrum.

52      In udienza l’UAMI ha esposto che gli era stato impossibile identificare il nesso tra le società OK SA e Solo Italia, che l’importo di EUR 800 poteva corrispondere al pagamento di diverse tasse o domande differenti, che il termine di due mesi era un termine imperativo che il suo servizio finanziario non aveva il potere di prorogare e che tale servizio non poteva ricordare alla ricorrente che stava decorrendo un termine di due mesi, in quanto non poteva sapere che si trattava di un termine di ricorso. In via generale, non spettava al suo servizio finanziario, che avrebbe inoltre un suo specifico sistema informatico, procedere a siffatte ricerche; inoltre, anche qualora lo stesso avesse capito che la detta somma corrispondeva ad una tassa di ricorso, non sarebbe stato suo obbligo avvisare la ricorrente dell’esistenza del termine di ricorso.

53      Infine, con riguardo alla restitutio in integrum, l’UAMI ha spiegato in udienza che la valenza di tale principio non sarebbe assolutamente esclusa qualora l’errore fosse commesso da un mandatario; due sentenze del giudice comunitario lascerebbero d’altronde aperta tale possibilità.

54      L’interveniente aggiunge alle argomentazioni dell’UAMI che sull’ordine di bonifico del 29 novembre 2002 figurerebbe il nome della società «OK SA», il che non avrebbe consentito di effettuare un collegamento con la società Solo Italia Srl; l’UAMI – essa sostiene – ha inoltre inviato la sua richiesta di chiarimenti del 17 gennaio 2003 a una società del tutto diversa, la società «Solo Italia France», che ha la sua sede sociale in Francia e non in Italia.

55      L’interveniente indica infine che, oltre al fatto che ai sensi dell’art. 78, n. 2, del regolamento n. 40/94 la restitutio in integrum è possibile solo alla condizione di presentare un ricorso scritto e di pagare contestualmente la tassa corrispondente, una siffatta domanda non potrebbe essere presentata attualmente, essendo decorso il termine di un anno.

 Giudizio del Tribunale

56      Ai sensi dell’art. 59 del regolamento n. 40/94, il ricorso dev’essere presentato in forma scritta all’UAMI in un termine di due mesi a partire dal giorno della notifica della decisione.

57      Nel caso di specie si deve constatare che nessun documento scritto è stato inviato in tal senso all’UAMI entro tale termine.

58      Pur se, ai sensi di tale articolo, il ricorso è considerato proposto soltanto a seguito del pagamento della tassa di ricorso, il solo bonifico della somma corrispondente non può essere considerato equivalente all’atto richiesto dal detto articolo.

59      Inoltre, non risulta né dalla normativa né dalla giurisprudenza che sia obbligo dell’UAMI, e più particolare del suo servizio finanziario, l'obbligo di avvisare gli eventuali ricorrenti dinanzi alla commissione di ricorso delle conseguenze del mancato rispetto delle formalità stabilite dal regolamento n. 40/94.

60      Con riferimento alla restitutio in integrum, il testo dell’art. 78 del regolamento n. 40/94 non esclude l’applicazione di tale principio in caso di errore di un mandatario. Inoltre occorre che ne siano rispettate le condizioni, in particolare quella che presume sia stata dimostrata tutta la diligenza richiesta dalle circostanze [v., con riferimento all’errore del preposto del mandatario di un depositante, sentenza del Tribunale 20 giugno 2001, causa T‑146/00, Ruf e Stier/UAMI (Immagine «DAKOTA»), Racc. pag. II‑1797, punti 55‑61].

61      Poiché le condizioni stabilite dall’art. 59 del regolamento n. 40/94 non sono state rispettate nel caso di specie, il terzo motivo dev’essere altresì respinto, e così pertanto il ricorso nella sua integralità.

 Sulle spese

62      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente dev’essere condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l’UAMI e l’interveniente ne hanno fatto domanda, la ricorrente, risultata soccombente, dev’essere condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La ricorrente è condannata alle spese.



Cooke

Labucka

Trstenjak

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 31 maggio 2005.

Il cancelliere

 

      Il presidente

H. Jung

 

      J. D. Cooke


* Lingua processuale: il francese.