Language of document :

Comunicazione sulla GU

 

Sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 31 maggio 2005, nella causa T-373/03: Solo Italia Srl contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 1.

["Marchio comunitario - Marchio denominativo PARMITALIA - Termine di ricorso contro la decisione della divisione di opposizione - Art. 59 del regolamento (CE) n. 40/94 - Regola 48 del regolamento (CE) n. 2868/95 - Irricevibilità del detto ricorso"]

    (Lingua processuale: il francese)

Nella causa T 373/03, Solo Italia Srl, con sede in Ossona, rappresentata dagli avv.ti A. Bensoussan, M. E. Haas e L. Tellier-Loniewski, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: sigg. I. de Medrano Caballero e A. Folliard-Monguiral), controparte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale: Nuova Sala Srl, con sede in Brescia, rappresentata dagli avv.ti E. Gavuzzi, S. Hassan e C. Pastore, avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 10 settembre 2003 (procedimento R 208/2003-2), che conferma il rifiuto di registrazione del marchio denominativo PARMITALIA, il Tribunale (Prima Sezione), composto dal sig. J. D. Cooke, presidente, dalle sig.re I. Labucka e V. Trstenjak, giudici; cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale, ha pronunciato, il 31 maggio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)    Il ricorso è respinto.

2)    La ricorrente è condannata alle spese.

____________

1 - GU C 21 del 24.1.2004.