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Ricorso proposto il 12 agosto 2011 - BT Telecommunications / Consiglio

(Causa T-440/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: BT Telecommunications PUE (Minsk, Bielorussia) (rappresentanti: avv.ti V. Vaitkute Pavan, A. Smaliukas e E. Matulionyte)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento (UE) del Consiglio 20 giugno 2011, n. 588, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia (GU L 161, pag. 1), nella parte in cui riguarda la ricorrente;

annullare la decisione del Consiglio 20 giugno 2011, 2011/357/PESC, che modifica la decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia (GU L 161, pag. 25), nella parte in cui riguarda la ricorrente; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione da parte del convenuto dell'obbligo di motivare adeguatamente l'inclusione della ricorrente negli elenchi delle persone a cui si applicano le misure restrittive.

Secondo motivo, vertente sulla violazione da parte del convenuto dei diritti della difesa e del diritto ad un processo equo sanciti dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, poiché:

il convenuto non ha mai comunicato motivi precisi per l'inclusione della ricorrente negli elenchi di persone soggette alle misure restrittive; e

non ha dato alla ricorrente la possibilità di esercitare i suoi diritti di difesa in modo efficace, in particolare il diritto ad essere sentita e il diritto a fruire di un procedimento che le consentisse di chiedere in modo efficace la propria cancellazione dagli elenchi di persone a cui si applicano le misure restrittive.

Terzo motivo, vertente sui manifesti errori di valutazione commessi dal convenuto, in quanto, nelle misure impugnate, ha ritenuto che la ricorrente sia in qualche modo associata al regime di Lukashenko e lo sponsorizzi o partecipi in qualche modo a violazioni delle norme internazionali in materia elettorale o alla repressione della società civile e dell'opposizione democratica o all'importazione in Bielorussia di attrezzature che potrebbero essere utilizzate ai fini della repressione interna.

Quarto motivo, vertente sulla violazione da parte del convenuto, in modo ingiustificato e sproporzionato e senza fornire prove convincenti, del diritto fondamentale di proprietà sancito dall'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'art. 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Quinto motivo, vertente sulla violazione da parte del convenuto del principio di proporzionalità, in quanto ha imposto una restrizione sproporzionata dei diritti fondamentali della ricorrente senza fornire adeguate garanzie procedurali né prove convincenti.

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