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Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 giugno 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság - Ungheria) – Ryanair Designated Activity Company / Országos Rendőr-főkapitányság

(Causa C-754/18)1

(Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione europea – Direttiva 2004/38/CE – Articoli 5, 10 e 20 – Diritto d’ingresso, in uno Stato membro, di un cittadino di uno Stato terzo, familiare di un cittadino dell’Unione – Prova del possesso di tale diritto – Possesso di una carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione – Possesso di una carta di soggiorno permanente)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: Ryanair Designated Activity Company

Convenuto: Országos Rendőr-főkapitányság

Dispositivo

L’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, dev’essere interpretato nel senso che il possesso della carta di soggiorno permanente di cui all’articolo 20 di tale direttiva esonera la persona che non ha la cittadinanza di uno Stato membro, ma che è familiare di un cittadino dell’Unione e che è titolare di tale carta, dall’obbligo di ottenere il visto per fare ingresso nel territorio degli Stati membri.

L’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 deve essere interpretato nel senso che il possesso della carta di soggiorno permanente di cui all’articolo 20 di tale direttiva esonera il familiare di un cittadino dell’Unione che ne è titolare dall’obbligo di ottenere il visto quando tale carta è stata rilasciata da uno Stato membro non appartenente allo spazio Schengen.

3)    L’articolo 20 della direttiva 2004/38 dev’essere interpretato nel senso che il possesso della carta di soggiorno prevista in tale articolo costituisce prova sufficiente del fatto che il suo titolare ha la qualità di familiare di un cittadino dell’Unione, cosicché l’interessato ha diritto, senza che siano necessarie una verifica o una giustificazione supplementari, di fare ingresso nel territorio di uno Stato membro essendo esonerato dall’obbligo di visto in forza dell’articolo 5, paragrafo 2, di tale direttiva.

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1 GU C 131 dell’8.4.2019.