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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 23 luglio 2015 – Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce / Salvatore Manni

(Causa C-398/15)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nella causa principale

Ricorrente: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce

Intimato: Salvatore Manni

Questioni pregiudiziali

Se il principio di conservazione dei dati personali in modo da consentire l’identificazione delle persone interessate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono rilevati o sono successivamente trattati, previsto dall’art. 6, lett. e), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 19951 , attuata d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, debba prevalere e, quindi, osti al sistema di pubblicità attuato con il registro delle imprese, previsto dalla Prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 19682 , nonché dal diritto nazionale agli art. 2188 c.c. e 8 l. 29 dicembre 1993, n. 580, laddove esso esige che chiunque, senza limiti di tempo, possa conoscere i dati relativi alle persone fisiche ivi risultanti.

Se, quindi, l’art. 3 della Prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, consenta che, in deroga alla durata temporale illimitata e ai destinatari indeterminati dei dati pubblicati sul registro delle imprese, i dati stessi non siano più soggetti a “pubblicità”, in tale duplice significato, ma siano invece disponibili solo per un tempo limitato o nei confronti di destinatari determinati, in base ad una valutazione casistica affidata al gestore del dato.

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1     Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31).

2     Prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati Membri, alle società a mente dell’articolo 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU L 65, pag. 8).