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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Erfurt (Germania) il 18 gennaio 2022 – XXX / Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG

(Causa C-41/22)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Erfurt

Parti

Ricorrente: XXX

Resistente: Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG

Questioni pregiudiziali

Se il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 15, paragrafo 1, della seconda direttiva assicurazione vita 1 , l’articolo 31 della terza direttiva assicurazione vita 2 e l’articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2002/83 3 , eventualmente in combinato disposto con l’articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, osti ad una normativa o ad una giurisprudenza nazionale che prevedano l’onere della prova a carico del contraente con riguardo alla quantificazione delle utilità tratte dalla compagnia assicurativa stessa – a seguito del legittimo esercizio del suo diritto di recesso. Se il diritto dell’Unione, anzitutto il principio di effettività, qualora sia ammissibile una simile ripartizione dell’onere probatorio, esiga che al contraente spettano a sua volta diritti di accesso nei confronti dell’assicuratore oppure altre procedure semplificate al fine di consentirgli la realizzazione delle proprie pretese.

Se sia precluso ad un assicuratore, il quale non fornisca al contraente alcuna informativa sul suo diritto di recesso oppure ne fornisce una erronea, di far valere la decadenza, l’abuso di diritto o il decorso del tempo nei confronti dei diritti del contraente che ne derivano, quale, in particolare, il diritto di recesso.

3)    Se sia precluso ad un assicuratore, il quale non abbia trasmesso al contraente alcuna nota informativa o ne fornisce una incompleta oppure erronea, di far valere la decadenza, l’abuso di diritto o il decorso del tempo nei confronti dei diritti del contraente che ne derivano, quale, in particolare, il diritto di recesso.

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1 Seconda direttiva 90/619/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita, fissa le disposizioni destinate a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 79/267/CEE (GU 1990, L 330, pag. 50).

1 Direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita) (GU1992, L 360, pag. 1).

1 Direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita (GU 2002, L 345, pag. 1).