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Sentenza del Tribunale del 13 maggio 2015 – Niki Luftfahrt / Commissione

(Causa T-162/10) 1

(«Concorrenza – Concentrazioni – Trasporto aereo – Decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato comune – Valutazione degli effetti dell’operazione sulla concorrenza – Impegni»)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Niki Luftfahrt GmbH (Vienna, Austria) (rappresentanti: H. Asenbauer e A. Habeler, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente S. Noë, R. Sauer e N. von Lingen, successivamente S. Noë, R. Sauer e H. Leupold, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica d’Austria (rappresentanti: inizialmente C. Pesendorfer, E. Riedl e A. Posch, successivamente C. Pesendorfer e M. Klamert, agenti); Deutsche Lufthansa AG (Colonia, Germania) (rappresentanti: inizialmente S. Völcker e A. Israel, successivamente S. Völcker e J. Orologas, avvocati); e Österreichische Industrieholding AG (Vienna) (rappresentanti: H. Kristoferitsch, P. Lewisch e B. Kofler-Senoner, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2009) 6690 final della Commissione, del 28 agosto 2009, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e l’Accordo SEE (caso COMP/M.5440 – Lufthansa/Austrian Airlines).

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Niki Luftfahrt GmbH sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea, dall’Österreichische Industrieholding AG e dalla Deutsche Lufthansa AG.

La Repubblica d’Austria sopporterà le proprie spese.

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1 GU C 161 del 19.6.2010.