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Ricorso proposto il 7 aprile 2010 - Entegris / UAMI - Optimize Technologies (OPTIMIZE TECHNOLOGIES)

(Causa T-163/10)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Entegris, Inc. (Billerica, Stati Uniti) (rappresentanti: T. Ludbrook, barrister e M. Rosser, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Optimize Technologies, Inc. (Oregon City, Stati Uniti)

Conclusioni della ricorrente

Accogliere il ricorso;

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 18 gennaio 2010, procedimento R 802/2009-2;

respingere la domanda di marchio comunitario in questione; e

condannare il convenuto alle spese, incluse quelle relative ai procedimenti dinanzi alla commissione di ricorso e alla divisione di opposizione.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "OPTIMIZE TECHNOLOGIES", per prodotti della classe 9

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione comunitaria del marchio denominativo "OPTIMIZER", per prodotti delle classi 1, 9 e 11

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata e rigetto integrale dell'opposizione

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso non ha applicato detta disposizione in maniera conforme alla giurisprudenza pertinente, così ritenendo erroneamente che non vi fosse rischio di confusione tra i marchi di cui trattasi.

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