Language of document : ECLI:EU:T:2015:1008





Ordinanza del Presidente del Tribunale del 17 dicembre 2015 –
Lysoform Dr. Hans Rosemann e altri / ECHA

(causa T‑543-/15 R)

«Procedimento sommario – REACH – Messa a disposizione sul mercato e uso dei biocidi – Inserimento di una società, quale fornitore di un principio attivo, nell’elenco di cui all’articolo 95 del regolamento (UE) n. 528/2012 – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza»

1.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari (Artt. 256, § 1, TFUE, 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 3) (v. punti 19‑21)

2.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno meramente ipotetico fondato su eventi futuri e incerti – Carattere insufficiente per giustificare l’urgenza (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 3) (v. punto 29)

3.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova a carico della parte che chiede il provvedimento provvisorio – Rischio di violazione dei diritti fondamentali – Insufficienza ai fini della costituzione di un danno grave – Valutazione secondo le circostanze del caso di specie (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 4; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 3) (v. punto 31)

4.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno pecuniario – Obbligo di fornire indicazioni concrete e precise, fondate su prove documentali dettagliate – Situazione tale da mettere in pericolo l’esistenza della società richiedente (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 3) (v. punti 35‑37, 40)

Oggetto

Domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione dell’ECHA del 17 giugno 2015, relativa all’inserimento della società O., quale fornitore di un principio attivo, nell’elenco di cui all’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (GU L 167, pag. 1).

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.