Language of document : ECLI:EU:T:2016:612





Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 12 ottobre 2016 –
Lysoform Dr. Hans Rosemann e a. / ECHA

(causa T‑543/15)

«Ricorso di annullamento – Inserimento come fornitore di principi attivi nell’elenco di cui all’articolo 95 del regolamento (UE) n. 528/2012 – Insussistenza di un’incidenza diretta – Irricevibilità»

1.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) relativa all’inserimento di una società come fornitore di principi attivi nell’elenco di cui all’articolo 95, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 528/2012 – Ricorso proposto da società indicate in tale elenco come fornitori di detta sostanza – Irricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 528/2012, art. 95, § 1, comma 1, e § 2) (v. punti 29, 33, 36, 37)

2.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Nozione di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – Qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi – Decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) relativa all’inserimento di una società come fornitore di principi attivi nell’elenco di cui all’articolo 95, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 528/2012 – Esclusione (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 528/2012, art. 95, § 1, comma 1, e § 2) (v. punti 78‑80)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione dell’ECHA del 17 giugno 2015 relativa all’inserimento della Oxea GmbH, con sede in Germania, come fornitore di principi attivi nell’elenco di cui all’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (GU 2012, L 167, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Non vi è più luogo a statuire sulle istanze di intervento della Oxea GmbH e della BASF SE.

3)

La Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH, la Ecolab Deutschland GmbH, la Schülke & Mayr GmbH e la Diversey Europe Operations BV sono condannate a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), ad eccezione di quelle relative alle istanze di intervento.

4)

La Lysoform Dr. Hans Rosemann, la Ecolab Deutschland, la Schülke & Mayr, la Diversey Europe Operations, l’ECHA, l’Oxea e la BASF sopporteranno ciascuna le proprie spese relative alle istanze di intervento.