Language of document : ECLI:EU:T:2024:216

Causa T-411/22

Dexia

contro

Comitato di risoluzione unico (SRB)

 Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 10 aprile 2024

«Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Decisione del SRB relativa al calcolo dei contributi ex ante per il periodo di contribuzione 2022 – Articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014 – Errore di diritto – Limitazione nel tempo degli effetti della sentenza»

1.      Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Massimale annuale dell’importo aggregato dei contributi individuali al SRF fissato al 12,5% del livelloobiettivo finale – Ambito di applicazione – Applicazione nel periodo iniziale

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, art. 70, § 2, commi 1 e 4)

(v. punti 30, 38)

2.      Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Massimale annuale dell’importo aggregato dei contributi individuali al SRF fissato al 12,5% del livelloobiettivo finale – Portata – Non superamento di tale massimale da parte del Comitato di risoluzione unico (SRB) – Criteri di valutazione – Approccio dinamico al livelloobiettivo finale

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, artt. 69, § 1, e 70, § 2, commi 1 e 4)

(v. punti 41, 45‑48)

Sintesi

Adito con un ricorso d’annullamento, che esso accoglie, il Tribunale annulla la decisione del Comitato unico di risoluzione (in prosieguo: il «SRB») relativa alla fissazione dei contributi ex ante degli enti creditizi e di talune imprese di investimento, per il 2022, al Fondo di risoluzione unico (in prosieguo: il «SRF») (1). Per la prima volta, il Tribunale si pronuncia sulla regola di cui all’articolo 70, paragrafo 2, commi primo e quarto, del regolamento n. 806/2014 (2), secondo la quale i contributi ex ante dovuti da tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti non superano il 12,5% del livello‑obiettivo finale del SRF (in prosieguo: il «massimale del 12,5%»).

La Dexia, ricorrente, è un ente creditizio stabilito in Francia. L’11 aprile 2022, con la decisione impugnata, il SRB ha fissato, conformemente all’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014, i contributi ex ante per il 2022 al SRF degli enti creditizi e di talune imprese di investimento, tra cui la ricorrente. Quest’ultima chiede l’annullamento della decisione impugnata nella parte che la riguarda.

Giudizio del Tribunale

Preliminarmente, il Tribunale ricorda che l’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 dispone che, al termine del periodo iniziale di otto anni a far data dal 1º gennaio 2016 (in prosieguo: il «periodo iniziale»), i mezzi finanziari disponibili nel FRU devono raggiungere il livello‑obiettivo finale, che corrisponde ad almeno l’1% dell’ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti (in prosieguo: gli «enti interessati»). Ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014, in tale periodo i contributi ex ante devono essere scaglionati nel tempo nel modo più uniforme possibile fino al raggiungimento del livello‑obiettivo finale, tenendo tuttavia debitamente conto della fase del ciclo economico e dell’impatto che possono avere i contributi prociclici sulla situazione finanziaria degli enti. Inoltre, conformemente all’articolo 70, paragrafo 2, commi primo e quarto, del regolamento n. 806/2014, il SRB calcola ogni anno i singoli contributi per assicurare che i contributi dovuti da tutti gli enti interessati non superino il 12,5% del livello‑obiettivo finale del SRF.

In primo luogo, per quanto riguarda l’applicazione nel tempo del requisito del massimale del 12,5%, il Tribunale ricorda che esso si applica durante il periodo iniziale. Infatti, come risulta chiaramente dalle disposizioni del regolamento n. 806/2014, il SRB deve rispettare ogni anno il requisito del massimale del 12,5%, senza limitarne in alcun modo l’applicazione nel tempo al periodo successivo al periodo iniziale (3). Analogamente, nessuna disposizione di tale regolamento indica che il requisito del massimale del 12,5% non si applichi durante il periodo iniziale o che il SRB possa derogarvi durante detto periodo. Tale interpretazione è confermata dalla genesi del medesimo regolamento, dalla quale risulta che, nella proposta di regolamento della Commissione (4), il periodo iniziale per la costituzione del SRF era di dieci anni. Successivamente, il Parlamento e il Consiglio si sono accordati sulla riduzione di tale periodo a otto anni e hanno deciso, nel contempo, di aumentare al 12,5% detto massimale. Ne consegue che il legislatore dell’Unione ha stabilito un nesso tra il numero di anni compresi nel periodo iniziale e la percentuale del massimale fissato. Pertanto, il massimale del 12,5% si applica nel periodo iniziale.

In secondo luogo, per quanto riguarda il contenuto del requisito relativo al massimale del 12,5%, il Tribunale sottolinea che il SRB deve verificare che i contributi dovuti da tutti gli enti interessati non superino il 12,5% del livello‑obiettivo finale (5). A tale proposito, la normativa in questione (6) si basa su un approccio dinamico al livello‑obiettivo finale, nel senso che quest’ultimo deve essere determinato con riferimento all’ammontare dei depositi protetti alla fine del periodo iniziale. Il requisito del massimale del 12,5% si applica tenendo conto di tale livello‑obiettivo finale.

Ciò posto, dal momento che il calcolo dei contributi ex ante è un esercizio annuale che si basa sulla definizione di un livello‑obiettivo finale che dovrà essere raggiunto al termine del periodo iniziale e, successivamente, di un livello‑obiettivo annuale da ripartire tra gli enti, spetta al SRB, per ciascun periodo di contribuzione, effettuare una stima il più precisa possibile del livello‑obiettivo finale alla luce dei dati disponibili al momento di tale stima (in prosieguo: il «livello‑obiettivo finale pronosticato»). È quindi il livello‑obiettivo finale pronosticato ad essere determinante ai fini dell’applicazione del massimale del 12,5%.

Di conseguenza, quando calcola i contributi ex ante in un determinato periodo di contribuzione, il SRB deve assicurarsi che l’ammontare dei contributi ex ante dovuti da tutti gli enti interessati non superi il 12,5% del livello‑obiettivo finale pronosticato.

Il Tribunale ritiene che tale conclusione non sia messa in discussione dall’argomento del SRB secondo cui il requisito del massimale del 12,5% dovrebbe essere ignorato o interpretato in modo flessibile. Infatti, esso constata, da un lato, che il senso delle disposizioni pertinenti emerge senza ambiguità dalla loro stessa formulazione (7). Dall’altro, le disposizioni che prevedono in particolare che i contributi ex ante debbano essere scaglionati nel tempo nel modo più uniforme possibile fino al raggiungimento del livello‑obiettivo (8) non consentono di interpretare il massimale del 12,5% nel senso che esso sarebbe non vincolante o puramente indicativo.

Infine, il Tribunale esamina se il SRB abbia rispettato, nella decisione impugnata, il requisito del massimale del 12,5%. A tale proposito, dalla decisione impugnata risulta anzitutto che il livello‑obiettivo finale pronosticato era stimato in un importo di EUR 79 987 450 580. Pertanto, il SRB era tenuto ad accertarsi che il totale dei contributi ex ante non superasse l’importo di EUR 9 998 431 322,50. Orbene, come risulta dalla decisione impugnata, il SRB ha fissato il livello‑obiettivo annuale per il periodo di contribuzione 2022 in un importo di EUR 14 253 573 821,46, ridotto a EUR 13 675 366 302,18 a seguito di talune detrazioni.

Di conseguenza, il Tribunale constata che la decisione impugnata ha fissato l’importo dei contributi ex ante dovuti da tutti gli enti interessati in un importo che superava il massimale del 12,5% del livello‑obiettivo finale pronosticato e che il SRB ha violato l’articolo 70, paragrafo 2, commi primo e quarto, del regolamento n. 806/2014. A suo giudizio, tale errore di diritto può, da solo, fondare l’annullamento della decisione impugnata nella parte che riguarda la ricorrente.

Tuttavia, tenuto conto delle circostanze del caso, il Tribunale mantiene gli effetti della decisione impugnata nella parte in cui essa riguarda la ricorrente fino a quando il SRB non abbia adottato le misure necessarie risultanti da tale annullamento, entro un termine ragionevole che non può superare sei mesi dal giorno in cui la presente sentenza diviene definitiva.


1      Decisione SRB/ES/2021/22 del Comitato di risoluzione unico (SRB), dell’11 aprile 2022, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2022 al Fondo di risoluzione unico (SRF) (in prosieguo: la «decisione impugnata»).


2      Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).


3      Articolo 69, paragrafo 2, e articolo 70, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 806/2014.


4      Proposta COM(2013) 520 final della Commissione europea, del 10 luglio 2013, di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione delle crisi degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo unico di risoluzione delle crisi e del Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010.


5      Quale previsto dall’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014.


6      Articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014.


7      Articolo 70, paragrafo 2, commi primo e quarto, del regolamento n. 806/2014.


8      Articolo 69, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014.