Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 6 luglio 2017 –
Francia / Commissione
(causa T‑74/14)
«Aiuti di Stato – Aiuti cui la Francia ha dato esecuzione a favore della SNCM – Aiuti alla ristrutturazione e misure adottate nell’ambito di un piano di privatizzazione – Criterio dell’investitore privato in economia di mercato – Decisione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno – Riapertura del procedimento di indagine formale – Obbligo di motivazione»
1. Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Portata – Decisione della Commissione che constata l’incompatibilità di un aiuto con il mercato interno e ne ordina la restituzione – Annullamento per errore di diritto e per errori manifesti di valutazione – Nuova analisi disposta dalla sentenza di annullamento che può essere effettuata dalla Commissione senza riprendere l’istruzione della causa – Diritto al contraddittorio rispettato al momento dell’adozione della decisione annullata – Adozione di una nuova decisione senza riapertura del procedimento d’indagine formale – Ammissibilità
(Artt. 108, § 2, TFUE e 266 TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999)
(v. punti 44‑60)
2. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato
(Art. 296 TFUE)
(v. punti 68‑74)
Oggetto
| Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2013) 7066 final della Commissione, del 20 novembre 2013, riguardante gli aiuti di Stato SA.16237 (C 58/2002) (ex N 118/2002) cui la Francia ha dato esecuzione a favore della SNCM. |
Dispositivo
2) | | La Repubblica francese è condannata alle spese. |