Language of document :

Ricorso proposto il 15 settembre 2010 - Socitrel / Commissione

(Causa T-413/10)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Socitrel - Sociedade Industrial de Trefilaria, SA (São Romão de Coronado, Portogallo (rappresentanti: F. Proença de Carvalho e T. de Faria, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare gli artt. 1 e 2 della decisione della Commissione 30 giugno 2010, relativa a un procedimento di applicazione dell'art. 101 TFUE e dell'art. 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/38344 - Acciaio da precompressione), nella parte in riguardano la ricorrente;

ridurre l'ammenda;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata dalla ricorrente nel presente procedimento è la medesima impugnata nella causa T-385/10, ArcelorMittal Wire France e a./Commissione.

La ricorrente invoca dinanzi al Tribunale i seguenti motivi:

i) grave difetto di motivazione della decisione impugnata, in violazione dell'art. 296 TFUE nonché del principio di tutela del legittimo affidamento in ragione dell'applicazione dell'ammenda, in violazione dei diritti della difesa della ricorrente in relazione al calcolo dell'ammenda che le è stata inflitta;

ii) violazione dei diritti della difesa della Socitrel a causa dell'eccessiva durata del procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione, pregiudicando il diritto ad un processo entro un termine ragionevole, codificato dall'art. 6, n. 1, della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

e, in subordine:

iii) violazione dell'art. 101 TFUE ed errore manifesto di valutazione, dal momento che la Commissione ha ritenuto che la Socitrel non operasse autonomamente sul mercato;

iv) la ricorrente censura parimenti alla Commissione un errore manifesto per il fatto che l'Istituzione ha integrato nel fatturato, per fissare il limite del 10% del fatturato applicato al calcolo delle ammende, il fatturato complessivo delle società Emesa, Galycas e ITC, che non facevano parte del gruppo Previdente all'epoca dell'infrazione;

v) l'ammenda è stata fissata in violazione dei principi di proporzionalità, di non discriminazione e di tutela del legittimo affidamento.

____________