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Ricorso presentato il 30 ottobre 2009 - Marcuccio / Commissione

(Causa F-91/09)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (Rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione della Commissione di rigettare la domanda del ricorrente mirante ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di una lettera con la quale la Commissione ha domandato ad un medico di procedere ad una visita medico fiscale al fine di valutare l'effettiva idoneità al lavoro del ricorrente.

Conclusioni del ricorrente

Dichiarare l'inesistenza ex lege, ovvero in subordine l'annullamento, della decisione, materialmente formatasi per merum silentium, mercé la quale venne in essere il rigetto, da parte della Commissione, della domanda datata 9 settembre 2008;

nella misura del necessario, dichiarare l'inesistenza ex lege, ovvero in subordine annullare l'atto, comunque formatosi, di ripulsa da parte della Commissione, del reclamo avverso la decisione di rigetto della domanda datata 9 settembre 2008, reclamo datato 16 marzo 2009;

nella misura del necessario, dichiarare l'inesistenza ex lege, ovvero in subordine annullare la nota prot. ADMIN.B.2/MB/ks/ D(09) 16349, datata 30 giugno 2009;

nella misura del necessario, accertare il fatto che un funzionario della Commissione: (a) inoltrò, ovvero fece inoltrare, al Direttore A.S.L. Le 2 - Maglie la nota datata 9 dicembre 2003, avente ad oggetto "Visita medico-fiscale a Tricase (Le)"; (b) gli chiese di sottoporre a visita medico fiscale il ricorrente; (c) lo informò che, per motivo di malattia prolungata (più di 365 gg.), in data 14/02/2003 era stata aperta una procedura a carico del ricorrente (commissione d'invalidità) per valutarne l'idoneità o no al lavoro; (d) gli palesò le sue opinioni, assolutamente infondate, che il ricorrente "ha messo in opera numerose tattiche dilatorie al fine di ritardare la convocazione della commissione d'invalidità che sono state tutte respinte, come senza fondamento, dal servizio competente della Commissione Europea"; (e) lo informò del fatto che il ricorrente "è stato invitato a presentarsi a un esame medico a Bruxelles per lunedì 8/12/2003"; (f) gli trasmise il nome della persona designata a rappresentare l'Istituzione nella commissione d'invalidità; (g) lo informò che, alla data del 9 dicembre 2003, "nessun certificato medico è stato spedito, per fax, al Servizio medico della Commissione"; (h) gli palesò la sua opinione, assolutamente infondata, che il ricorrente sarebbe stato tenuto ad inviare per telecopia un certificato medico al Servizio medico della Commissione per giustificare la sua assenza al controllo medico che avrebbe dovuto avere luogo a Bruxelles in data 8 dicembre 2003; (i) allegò alla nota datata 9 dicembre 2003 due documenti, di cui il primo inerente la pretesa adizione della commissione d'invalidità in relazione al caso del ricorrente ed il secondo una convocazione del ricorrente per il controllo medico;

nella misura del necessario, accertare e dichiarare l'illiceità di ognuno dei fatti generatori dei danni de quibus ed a fortiori del loro coacervo;

condannare la convenuta ad elargire al ricorrente, a titolo di risarcimento dei danni de quibus, la somma di EUR 300 000, ovvero quella somma maggiore ovvero minore che il Tribunale riterrà giusta ed equa;

condannare la Commissione ad elargire al ricorrente, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui la domanda datata 9 settembre 2008 pervenne alla Commissione e fino all'effettivo pagamento della somma di EUR 300 000, gli interessi su quest'ultima, nella misura del 10% all'anno e con capitalizzazione annuale;

condannare la convenuta alla rifusione di tutte le spese diritti ed onorari di procedura inerenti questo ricorso.

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