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Ordinanza del Tribunale del 28 febbraio 2024 – Mincu Pătrașcu Brâncuși / Procura europea

(Causa T-385/23)1

[«Ricorso di annullamento – Decisione di una camera permanente della Procura europea di portare un caso in giudizio – Articolo 42, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/1939 - Atto procedurale della Procura europea - Incompetenza»)]

Lingua processuale: il rumeno

Parti

Ricorrente: Constantin Mincu Pătrașcu Brâncuși (Bucarest, Romania) (rappresentanti: A. Şandru e M.-A. Ion, avvocati)

Convenuta: Procura europea (rappresentanti: L. De Matteis, F.-R. Radu e E. Farhat, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE, il ricorrente chiede l’annullamento della decisione della decima camera permanente della Procura europea dell’8 dicembre 2022 con cui quest’ultima ha rinviato il caso riguardante il ricorrente a giudizio.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

Non vi è luogo a statuire sulle istanze di intervento presentate dal Consiglio dell’Unione europea, dalla Commissione europea, dal Parlamento europeo e dalla European Criminal Bar Association (ECBA).

Il sig. Constantin Mincu Pătrașcu Brâncuși è condannato a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle della Procura europea, ad eccezione di quelle relative alle istanze di intervento.

Il sig. Mincu Pătrașcu Brâncuși, il Consiglio, la Commissione, il Parlamento e la ECBA si faranno carico delle rispettive spese relative alle istanze di intervento.

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1     GU C 321 dell’11.9.2023.