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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 12 aprile 2021 – IA

(Causa C-231/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: IA

Resistente: Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

Questioni pregiudiziali

1.    Se la nozione di detenzione ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento (UE) n. 604/2013 1 , ricomprenda anche un ricovero dell’interessato nel reparto di psichiatria di un ospedale disposto contro la sua volontà o in mancanza di essa e dichiarato ammissibile dall’autorità giudiziaria (nella specie, in ragione della sua pericolosità - per sé e per gli altri - risultante dalla patologia psichica da cui è affetto).

2.    In caso di risposta affermativa alla prima questione:

a)    Se, nell’ipotesi di detenzione, il termine di cui all’articolo 29, paragrafo 2, prima frase, del regolamento succitato possa essere sempre prorogato di un anno dallo Stato membro richiedente, in maniera vincolante per l’interessato.

b)    In caso negativo, per quale lasso di tempo sia ammessa una proroga, ad esempio, solo

aa)    per l’effettiva durata della detenzione, oppure

bb)    per la presumibile durata complessiva della detenzione, riferita al momento in cui lo Stato membro competente ne è stato informato ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1560/2003 2 ,

se del caso maggiorata, rispettivamente, di un termine adeguato per la nuova organizzazione del trasferimento.

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1 Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (GU 2013, L 180, pag. 31).

2 Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento n. 343/2003 (GU 2003, L 222, pag. 3) nella versione modificata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2014 della Commissione, del 30 gennaio 2014 (GU 2014, L 39, pag. 1).