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Ricorso proposto il 4 aprile 2011 - Aeroporia Aigaiou Aeroporiki e Marfin Investment Group Symmeotochon / Commissione

(Causa T-202/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Aeroporia Aigaiou Aeroporiki AE (Atene, Grecia) e Marfin Investment Group Symmeotochon AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: A. Ryan, Solicitor, G. Bushell, Solicitor, P. Stamou e I. Dryllerakis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione della Commissione europea 26 gennaio 2011, n. C(2011)316 nel caso COMP/M.5830, relativa al progetto di fusione tra la Aegean Airlines S.A. e la Olympic Air S.A., la Olympic Handling S.A. e la Olympic Engineering S.A., conformemente al regolamento del Consiglio (CE) n. 139/2004 1 e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono sei motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione delle forme sostanziali e/o su un errore manifesto di valutazione in sede di definizione del mercato per i soli passeggeri che scelgono i voli sulla base degli orari ("time-sensitive"), atteso che:

la Commissione ricorre alla gestione dei ricavi o alla tariffazione come base di definizione di un mercato per passeggeri "time-sensitive", il che non è mai stato oggetto di discussione durante il procedimento amministrativo;

la decisione non può essere basata su una nozione di mercato che comprende i soli passeggeri "time-sensitive", dato che tale nozione non è sostenuta da alcuna dottrina economica prevalente ed è contraddetta dallo stesso fascicolo della Commissione.

Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione allorché si conclude che i vettori marittimi rappresentano solo un "vincolo concorrenziale limitato" rispetto ai vettori aerei su otto tratte, atteso che:

la prova menzionata dalla Commissione a sostegno delle sue conclusioni è altamente selettiva, viola tutte le regole probatorie e non dispone di alcuna efficacia scientifica o empirica. Inoltre, tale prova, se letta obiettivamente, depone in realtà a favore della conclusione opposta, e cioè che i vettori marittimi rappresentano effettivamente un concreto vincolo concorrenziale per i passeggeri "time-sensitive" e non su tali otto tratte.

Terzo motivo, vertente sul difetto di motivazione e/o sull'errore in diritto e/o sul manifesto errore di valutazione allorché si conclude che vi sarebbe un significativo impedimento alla concorrenza effettiva dovuto all'eliminazione dello stretto rapporto concorrenziale tra la Aegean e la Olympic, atteso che:

la decisione omette di esporre precisamente in cosa consista la minaccia e

la Commissione omette di dimostrare in modo coerente e univoco che i passeggeri di una delle ricorrenti non passerebbero al trasporto marittimo nel caso di un aumento del 5-10% delle tariffe aeree, il che costituirebbe il problema rilevante.

Quarto motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione e/o su un errore di diritto allorché si conclude che vi sarebbero barriere all'ingresso che renderebbero improbabili gli ingressi successivi alla fusione, atteso che:

la Commissione ha svolto il test legale errato, che esige piani di ingresso prima della fusione definiti e sostanziali; tale test è di impossibile soluzione;

la valutazione dei fatti effettuata dalla Commissione è viziata, in quanto basata su prove altamente selettive, e omette completamente di svolgere un'indagine diligente.

Quinto motivo, vertente su una violazione delle forme sostanziali e/o su un errore manifesto di valutazione in sede di analisi degli argomenti, atteso che:

per quanto riguarda gli argomenti della Aegean, le conclusioni della decisione riposano interamente su una violazione dei diritti della difesa: malgrado ampie allegazioni da parte delle ricorrenti, la Commissione ha omesso di discutere gli argomenti della Aegean durante il procedimento amministrativo e ha manifestato le proprie opinioni per la prima volta nella decisione; inoltre, la valutazione della Commissione è errata, in quanto basata esclusivamente su analisi svolte ex post;

per quanto riguarda gli argomenti della Olympic, l'analisi della Commissione si limita a criticare il modello proposto dalla Marfin e omette di condurre una propria valutazione ex ante, essenzialmente perché non va oltre la stagione IATA dell'estate 2009; inoltre, le sue conclusioni sono mere affermazioni non fondate su alcun dato.

Sesto motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali delle ricorrenti, atteso che:

il procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione non ha soddisfatto gli standard di lealtà amministrativa derivanti dal diritto ad un equo processo sancito dall'art. 6, n. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e il dovere di buona amministrazione previsto all'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; la Commissione è venuta meno al suo obbligo di indagare diligentemente, rovesciando in tal modo sulle ricorrenti l'onere della prova.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 20 gennaio 2004, n. 139, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24, pag. 1).