Language of document : ECLI:EU:T:1999:123

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

10 giugno 1999 (1)

«Clausola compromissoria — Obbligazione di pagamento — Inadempimento»

Nella causa T-10/98,

E-Quattro Snc, società di diritto italiano, con sede in Laveno-Mombello, con l'avv. Giuseppe Marchesini, patrocinante dinanzi alla Corte di Cassazione, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Ernest Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori José Luis Iglesias Buhigues, consigliere giuridico, e Barry Doherty, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, assistiti dall'avv. Alberto Dal Ferro, del foro di Vicenza, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto un ricorso, ai sensi dell'art. 153 EA, diretto al risarcimento del danno che si assume subito nell'ambito di un contratto stipulato con la Commissione,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),

composto dai signori A. Potocki, presidente, C.W. Bellamy e A. W. H. Meij, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 3 dicembre 1998,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti all'origine del ricorso e svolgimento del procedimento

1.
    Il 28 marzo 1996 la ricorrente e la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione, a sua volta rappresentata, a tal fine, dal direttore dell'Istituto dell'ambiente del Centro comune di ricerca di Ispra (in prosieguo: il «CCR»), stipulavano un contratto relativo a prestazioni di consulenza per un supporto tecnico e logistico all'Ufficio europeo delle sostanze chimiche [European Chemicals Bureau (in prosieguo: l'«ECB»)], che fa parte di tale Istituto.

2.
    Ai sensi dell'art. 9, tale contratto è assoggettato al diritto italiano. Ai sensi dell'art. 10, allegato 2, la Corte di giustizia delle Comunità europee è la sola competente a conoscere delle controversie tra le parti.

3.
    Il contratto prevedeva due fasi. Le prestazioni previste per la prima fase, ossia per il periodo dal 28 marzo 1996 al 27 marzo 1997, consistevano nell'assistenza in vista della preparazione di riunioni scientifiche e nella creazione di una base informatica di dati di carattere scientifico (allegato 1 del contratto).

4.
    Il compenso previsto per tali prestazioni ammontava a 190 400 ECU (art. 6.1 del contratto). Nell'aprile e nel luglio 1996, in conformità dell'art. 7.1 del contratto, la Commissione procedeva a due versamenti per un importo totale di 133 280 ECU. Il saldo, corrispondente al 30% del prezzo complessivo, doveva essere pagato dopo l'accettazione, da parte dell'Istituto dell'ambiente, della relazione finale predisposta dalla ricorrente. La fattura relativa al saldo di 57 120 ECU per l'assistenza tecnica

e logistica veniva emessa dalla ricorrente il 6 marzo 1997 e inviata alla Commissione con lettera 10 marzo 1997. Il pagamento doveva essere effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda di pagamento (art. 7.2 del contratto).

5.
    Con lettera 18 marzo 1997, pervenuta il 22 marzo successivo, la Commissione informava la ricorrente che era stato deciso di non autorizzare l'apertura della seconda fase del contratto.

6.
    Con lettera 20 maggio 1997 la ricorrente insisteva affinché si procedesse al pagamento del saldo relativo alla prima fase del contratto.

7.
    Il 10 giugno 1997 la direzione generale del controllo finanziario della Commissione effettuava una verifica in loco presso la ricorrente in conformità dell'art. 12 del contratto. Essa redigeva al riguardo un verbale in data 23 giugno 1997.

8.
    Alla luce di quanto sopra, con atto introduttivo registrato nella cancelleria della Corte il 16 luglio 1997, la ricorrente proponeva il presente ricorso, iscritto nel ruolo con il n. C-257/97.

9.
    Con ordinanza 9 dicembre 1997 la Corte, dichiarando la propria incompetenza manifesta a conoscere della controversia per la quale era stata adita, rinviava la causa dinanzi al Tribunale, in conformità all'art. 48 dello Statuto EA della Corte, riservando le spese.

10.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione) ha disposto l'apertura della fase orale. Nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento, le parti sono state invitate a rispondere a taluni quesiti e a presentare alcuni documenti. Le parti hanno accolto tale invito.

11.
    Le parti sono state sentite nelle loro difese orali e nelle risposte ai quesiti rivolti loro dal Tribunale all'udienza svoltasi il 3 dicembre 1998.

12.
    In tale occasione, la ricorrente ha precisato di voler rinunciare al capo della domanda relativo alla condanna della Commissione al risarcimento del danno derivatole dall'asserita risoluzione del rapporto contrattuale, circostanza di cui il Tribunale ha preso atto.

Conclusioni delle parti

13.
    La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

—    condannare la Commissione a risarcirle il danno subito e subendo a causa del persistente ritardo nel pagamento del saldo delle prestazioni descritte nella fattura rimasta insoluta;

—    condannare la Commissione al pagamento degli interessi a decorrere dalle scadenze e fino alla liquidazione del saldo;

—    condannare la Commissione alle spese.

14.
    La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

—    respingere il ricorso;

—    condannare la ricorrente alle spese.

Nel merito

Argomenti delle parti

15.
    La ricorrente osserva che, stando ai termini del contratto, la Commissione deve effettuare il pagamento entro due mesi a decorrere dalla presentazione della fattura. Tale termine potrebbe essere superato soltanto nel caso in cui vengano contestate le prestazioni a cui si riferisce la fattura, ovvero quando la fattura e la documentazione siano incomplete (art. 7.2 del contratto).

16.
    Nella fattispecie, la fattura sarebbe stata emessa il 6 marzo 1997. Tuttavia, alla data della proposizione del presente ricorso il pagamento non sarebbe stato ancora effettuato, sebbene non fosse stata fatta alcuna contestazione del tipo menzionato all'art. 7.2 del contratto.

17.
    In assenza di adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte della Commissione e di una spiegazione ufficiale del ritardo constatato, la ricorrente chiede il risarcimento del danno subito, corrispondente all'importo della fattura rimasta insoluta, maggiorato degli interessi a decorrere dalla scadenza del termine di due mesi dalla data di ricevimento della fattura.

18.
    La ricorrente rileva come ad essa non si possano addebitare presunte violazioni commesse nella fase di preparazione del contratto; in quella sede essa aveva prodotto una documentazione completa e veritiera, per quanto riguarda sia la data della sua costituzione e la sua situazione patrimoniale, sia i precedenti professionali dei suoi amministratori.

19.
    Per quanto riguarda l'esecuzione del contratto, la ricorrente non contesta che la creazione di una base informatica di dati, che costituiva uno degli oggetti del contratto, non è stata realizzata. Tuttavia, ciò sarebbe conseguenza di una domanda espressa della controparte. I compiti di carattere scientifico sarebbero pertanto stati rinviati, su richiesta esplicita dei funzionari dell'ECB, alla seconda fase del contratto. In compenso, la ricorrente avrebbe dovuto disimpegnare mansioni amministrative divenute sempre più gravose, come risulterebbe dalla lettera della Commissione 28 maggio 1996 recante il titolo «Nota all'attenzione del personale

dell'[ECB]». Non si tratterebbe, quindi, di una mancata esecuzione parziale del contratto da parte della ricorrente, bensì dell'esecuzione di altri compiti voluti dalla controparte.

20.
    Conseguentemente, secondo la ricorrente, il saldo delle prestazioni della prima fase del contratto appare giustificato e legittimo perché corrisponderebbe ad un'attività sostitutiva svolta su domanda espressa della controparte. La ricorrente richiama in proposito una nota manoscritta, che costituirebbe il resoconto di una riunione tenutasi il 27 gennaio 1997, a cui avrebbe assistito il capo unità dell'ECB, e che stabilirebbe il programma di collaborazione per i mesi successivi.

21.
    Talché, l'unica questione che potrebbe porsi riguarderebbe l'equivalenza, sotto il profilo economico, fra le prestazioni amministrative effettivamente eseguite e quelle informatiche originariamente previste dal contratto.

22.
    La Commissione sostiene di avere rilevato un certo numero di irregolarità relativamente al contratto di cui trattasi. La ricorrente non avrebbe eseguito una parte delle prestazioni previste dal contratto e, contrariamente a quanto essa asserisce, non sarebbe stata concordata alcuna modifica del contratto. Conseguentemente, la condotta della Commissione sarebbe legittima e la domanda della ricorrente andrebbe respinta.

Giudizio del Tribunale

23.
    Ai sensi dell'art. 13 del contratto stipulato tra le parti il 28 marzo 1996, gli allegati del contratto costituiscono parte integrante del medesimo.

24.
    L'allegato 1 del contratto elenca le prestazioni che dovevano essere effettuate dalla ricorrente durante la prima fase del contratto.

25.
    Oltre all'assistenza da fornire all'Istituto dell'ambiente per l'organizzazione di circa 55 riunioni previste a Ispra o al di fuori di Ispra [art. 3, lett. a), dell'allegato 1 del contratto], era prevista la realizzazione di una base informatica di dati di carattere scientifico.

26.
Nel «prospetto dei costi» elaborato dalla ricorrente nell'ambito del procedimento di aggiudicazione del contratto, le voci destinate alla realizzazione di tale base di dati ammontavano a 44 300 ECU, cui vanno aggiunte le spese per il personale specializzato.

27.
    La ricorrente non ha contestato la mancata realizzazione di questa base informatica di dati, né nell'ambito della fase scritta del procedimento né durante la trattazione orale.

28.
    E' bensì vero che la ricorrente ha prodotto in udienza un documento, intitolato «Relazione finale», sottoscritto da un agente del CCR. Tale documento contiene, al punto 2, varie considerazioni in merito al sistema informatico di carattere scientifico, tra cui in particolare la frase seguente: «Il sistema è stato migliorato ed è ormai del tutto operativo».

29.
    Tuttavia, la ricorrente ha ammesso, nel corso dell'udienza, che la base informatica di dati di cui al punto 2 della relazione finale non è quella prevista all'art. 3, lett. b), dell'allegato 1 del contratto, bensì un archivio di nomi e indirizzi predisposti nell'ambito dell'organizzazione delle riunioni di cui all'art. 3, lett. a), dell'allegato 1 del contratto.

30.
    E' pertanto certo che la base informatica di dati prevista nel contratto del 28 marzo 1996 non è stata realizzata.

31.
    Del resto il Tribunale sottolinea come l'archivio di nomi e indirizzi cui fa riferimento la ricorrente sia contemplato nell'ultimo capoverso del punto 1 del documento intitolato «Relazione finale». Il punto 2 di tale documento è invece specificamente dedicato al sistema informatico di carattere scientifico. Di conseguenza, l'indicazione secondo cui tale sistema è operativo sembra falsa. La ricorrente ha d'altronde affermato in udienza che, se la relazione finale da essa elaborata non avesse contenuto le suddette considerazioni sulla base informatica di dati, essa avrebbe incontrato difficoltà ad ottenere il pagamento del saldo.

32.
    Il prospetto di costi elaborato dalla ricorrente prevedeva anche l'assunzione di due ingegneri informatici, finalizzata allo sviluppo della base di dati, e di un consulente scientifico, per un importo, rispettivamente, di 28 000 e 12 000 ECU. La ricorrente ha in particolare prodotto dinanzi al Tribunale due contratti di prestazione di servizi che essa ha concluso con due persone fisiche. Essa sostiene che tali contratti sono quelli relativi all'assunzione dei due ingegneri informatici inizialmente previsti. Tuttavia, senza che occorra esaminare la veridicità di tale affermazione, è sufficiente rilevare come gli ingegneri informatici avessero il compito di realizzare la base informatica di dati di carattere scientifico. Ora, quest'ultima non è stata per l'appunto realizzata. I servizi che le due persone in questione hanno potuto rendere non possono quindi corrispondere a quelli inizialmente concordati, per i quali siprevedeva un compenso di 28 000 ECU.

33.
    La ricorrente sostiene però che, se le prestazioni di cui trattasi non sono state effettuate, ciò è dovuto al fatto che essa, su richiesta del CCR, ha concentrato i suoi sforzi sulla prima parte delle prestazioni contrattuali, attinente all'organizzazione delle riunioni, che si era rivelata più impegnativa del previsto.

34.
    A tale riguardo, occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 11 dell'allegato 2 del contratto, né quest'ultimo né i suoi allegati potevano essere modificati o integrati se non mediante un accordo aggiuntivo firmato da un rappresentante debitamente autorizzato di ciascuna delle parti. Il contratto del 28 marzo 1996 è stato concluso

a nome della Comunità, rappresentata dalla Commissione, a sua volta rappresentata, ai fini della firma del contratto, dal direttore dell'Istituto dell'ambiente del CCR.

35.
    Come risulta dai documenti di causa, nessun elemento permette di concludere che il contratto sia stato modificato in presenza delle condizioni di cui all'art. 11 dell'allegato 2.

36.
    Nell'ambito della fase scritta del procedimento, la ricorrente ha richiamato due documenti.

37.
    Il primo è una nota dell'ECB in data 28 maggio 1996 indirizzata al personale di tale servizio. Dopo aver menzionato la firma del contratto con la ricorrente, l'autore della nota ricorda al personale dell'ECB le procedure interne da rispettare, tanto in materia di organizzazione delle riunioni quanto in materia di procedure amministrative da seguire. Nulla in tale documento, redatto appena due mesi dopo la stipula del contratto, può far pensare che con esso si sia inteso modificare il contratto.

38.
    Il secondo documento è una nota manoscritta che stabilisce il programma di collaborazione per i mesi successivi e che costituirebbe il «resoconto» di una riunione del 27 gennaio 1997, alla quale avrebbe assistito il capo unità dell'ECB. Innanzi tutto, nulla conferma l'autenticità di tale documento: esso non è datato, se ne ignora l'autore e non si può neanche concludere che si riferisca ad una riunione del 27 gennaio 1997 o che il capo unità dell'ECB abbia partecipato a tale riunione. Comunque stiano le cose, il documento in questione contiene solo l'indicazione di nomi e di periodi, senza la benché minima frase coerente. Non se ne può concludere che il contratto sia stato validamente modificato in uno dei suoi punti essenziali.

39.
    All'udienza, la ricorrente ha presentato due documenti supplementari intesi a provare l'accordo che sarebbe intervenuto tra le parti per modificare il contratto iniziale e per rinviare di conseguenza i lavori connessi alla realizzazione della base informatica di dati.

40.
    Il primo documento è una nota della Commissione del 5 agosto 1997. Vi è indicato che l'allegato tecnico del contratto, che definisce le prestazioni a cui s'impegna la ricorrente, è stato «modificato verbalmente».

41.
    Il Tribunale osserva, in primo luogo, che la nota in parola è un documento interno della Commissione, redatto nell'ambito della preparazione delle memorie della convenuta nel presente procedimento. Dagli elementi acquisiti all'udienza emerge che il patrocinante della ricorrente è venuto a conoscenza di tale nota in occasione di un procedimento disciplinare avviato contro taluni agenti del CCR in connessione con il contratto del 28 marzo 1996, procedimento in cui egli

rappresentava peraltro gli agenti in questione. Egli ha preso copia della detta nota interna nell'ambito di tale procedimento disciplinare.

42.
    In ogni caso, è certo che questa nota non corrisponde ad una modifica del contratto nelle forme previste dall'art. 11 dell'allegato 2 del medesimo.

43.
    Il secondo documento è quello intitolato «Relazione finale».

44.
    E' opportuno rilevare, innanzi tutto, che la ricorrente non ha potuto provare le circostanze nelle quali è entrata in possesso di tale documento. Da quanto è risultato in udienza, è assodato che tale documento non è stato consegnato alla ricorrente dal CCR nell'ambito dei loro rapporti contrattuali. D'altra parte, se così fosse stato, la ricorrente sarebbe stata in grado di produrlo già al momento dell'introduzione del ricorso. In realtà, sembra che, così come per il documento di cui al precedente punto 40, il patrocinante della ricorrente sia venuto a conoscenza del documento in parola, firmato da un agente del CCR, solo in occasione di un procedimento disciplinare avviato dalla Commissione contro taluni agenti del CCR in relazione con il contratto del 28 marzo 1996, procedimento in cui egli rappresentava anche gli agenti interessati.

45.
    Inoltre, il documento in questione non contiene alcun riferimento ad una modifica dei termini contrattuali. Pur descrivendo le mansioni svolte dalla ricorrente in materia di organizzazione delle riunioni, esso non indica però che tali adempimenti siano andati al di là di quanto previsto nel contratto iniziale. Inoltre, il punto 2 di questa relazione finale, relativo alla base informatica di dati di carattere scientifico, conferma, al contrario, che la ricorrente era consapevole del fatto che per ottenere il pagamento del saldo le occorreva asserire di aver eseguito anche tali lavori, che sono invece rimasti inadempiuti.

46.
    Conseguentemente, nessun documento consente di comprovare che il contratto sia stato modificato in presenza delle condizioni dallo stesso previste.

47.
    Pertanto, la richiesta di condanna della Commissione al risarcimento del danno subito dalla ricorrente a causa del ritardo nel pagamento del saldo del prezzo dev'essere respinta. Va conseguentemente respinta anche la richiesta di condanna della Commissione al pagamento degli interessi a decorrere dalle scadenze e fino alla liquidazione del saldo.

Sulle spese

48.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. La ricorrente è risultata soccombente, per cui va condannata alle spese in conformità delle conclusioni della Commissione.

49.
    Poiché la Corte, nella citata ordinanza 9 dicembre 1997, ha riservato le spese, la presente condanna comprende le spese attinenti al procedimento innanzi alla Corte.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1)    Il ricorso è respinto.

2)    La ricorrente è condannata alle spese.

Potocki

Bellamy
Meij

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 10 giugno 1999.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

A. Potocki


1: Lingua processuale: l'italiano.

Racc.