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Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 5 febbraio 2024 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo - Portogallo) – DC/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Causa C-377/23 1 , Sancra 2 )

(Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Verifica fiscale – Vendita di veicoli usati ai consumatori finali – Operazioni soggette all’IVA – Articoli 73 e 78 – Base imponibile – Principio della neutralità fiscale – Fatturazione errata con un’aliquota IVA pari a zero – Applicazione dell’aliquota normale dell’IVA da parte dell’amministrazione tributaria – Inclusione dell’IVA dovuta nel prezzo di vendita)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal Administrativo

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: DC

Resistente: Autoridade Tributária e Aduaneira

Dispositivo

L’articolo 73 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l’articolo 78, lettera a), e con l’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva,

deve essere interpretato nel senso che:

qualora un soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) abbia erroneamente indicato nelle fatture che egli ha emesso nei confronti dei consumatori finali un’aliquota IVA pari a zero, sebbene fosse applicabile un’aliquota più elevata, il prezzo o l’importo indicato in dette fatture deve comunque essere considerato un prezzo già comprensivo dell’IVA, a meno che, secondo il diritto nazionale, il soggetto passivo abbia la possibilità di procedere alla ripercussione sui consumatori finali e al recupero nei loro confronti dell’IVA corrispondente all’applicazione dell’aliquota rettificata.

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1 Data di deposito: 14.6.2023.

1 Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.