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Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 23 marzo 2022 –
Necci / Commissione

(Causa T129/19 RENV)

«Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Previdenza sociale – RCAM – Rigetto della domanda di iscrizione in seguito al trasferimento dei diritti pensionistici – Condizione di aver lavorato per oltre tre anni – Articolo 95 del RAA – Articolo 34, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali – Articolo 45 TFUE»

1.      Funzionari – Agenti contrattuali – Previdenza sociale – Assicurazione malattia – Condizioni di copertura – Obbligo di aver lavorato per oltre tre anni – Possibilità di colmare l’insufficienza di anni di servizio mediante trasferimento dei diritti a pensione acquisiti a livello nazionale – Esclusione – Violazione del diritto di parità di trattamento in materia di previdenza sociale – Insussistenza

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 34, § 1, e 52, § 5; Statuto dei funzionari, artt. 72, §§ 2 e 2 bis, e 77; regime applicabile agli altri agenti, art. 95)

(v. punti 3739, 4656)

2.      Libera circolazione delle persone – Lavoratori – Parità di trattamento – Vantaggi sociali – Normativa dell’Unione che subordina il diritto di iscrizione di un agente contrattuale al regime comune di assicurazione malattia al compimento di un periodo di servizio superiore a tre anni – Ammissibilità – Perdita di copertura nazionale a seguito del trasferimento da parte dell’interessato dei suoi diritti a pensione, acquisiti all’interno del regime nazionale, al regime dell’Unione – Irrilevanza

(Artt. 45 e 48 TFUE; regime applicabile agli altri agenti, art. 95)

(v. punti 7075, 8191)

3.      Funzionari – Pensioni – Diritti a pensione maturati prima di entrare al servizio dell’Unione – Trasferimento al regime dell’Unione – Obbligo – Insussistenza

(Statuto dei funzionari, allegato VIII, art. 11, § 2)

(v. punto 77)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal sig. Claudio Necci afferenti al procedimento di impugnazione dinanzi alla Corte, a titolo della causa C‑202/20 P.

3)

Il sig. Necci è condannato alle spese afferenti al procedimento di rinvio dinanzi al Tribunale, a titolo della causa T‑129/19 RENV, nonché al procedimento iniziale dinanzi al Tribunale, a titolo della causa T‑129/19.

4)

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea sopporteranno le proprie spese relative alla causa T‑129/19 e al presente procedimento su rinvio.