Language of document : ECLI:EU:T:2021:850

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione)

1º dicembre 2021 (*)

«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti relativi alla prova orale di un concorso – Diniego parziale di accesso – Metodo di arrotondamento del punteggio – Coefficienti di ponderazione delle diverse parti e sottoparti della prova orale – Segretezza dei lavori della commissione giudicatrice – Regolamento (UE) 2018/1725 – Non luogo a statuire parziale»

Nella causa T‑265/20,

JR, rappresentata da L. Levi e A. Champetier, avocates,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da D. Milanowska, C. Ehrbar e H. Kranenborg, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento delle decisioni della Commissione del 28 febbraio 2020 e del 9 aprile 2020 che negano alla ricorrente l’accesso a taluni documenti relativi al concorso interno COM/03/AD/18 (AD 6) – 1 – Amministratori,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione),

composto da M.J. Costeira, presidente, M. Kancheva e T. Perišin (relatrice), giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Il 16 dicembre 2018 la ricorrente, JR, presentava la sua candidatura al concorso interno COM/03/AD/18 (AD 6) – 1 – Amministratori, recante il numero di riferimento 35-20/11/2018 (in prosieguo: il «concorso»), indetto dalla Commissione europea.

2        Il 6 giugno 2019 la ricorrente sosteneva la prova scritta del concorso, con esito positivo.

3        Il 23 settembre 2019 la ricorrente sosteneva la prova orale del concorso.

4        Il titolo III, sezione 4, del bando di concorso precisava che la prova orale per il gruppo di funzioni AD si componeva di due parti, descritte nei seguenti termini:

«1.      un colloquio (...) per valutare:

–        i principali compiti svolti e le competenze acquisite nel corso d[ella] carriera lavorativa [del candidato] e

–        [la] capacità e [la] motivazione [del candidato] a esercitare le funzioni assegnate ai posti ai quali il concorso dà accesso;

2.      una presentazione strutturata [che] consisterà in un briefing (...) su un argomento connesso a una politica dell’Unione europea (...)».

5        Nella suddetta sezione veniva precisato che il punteggio complessivo per le due parti della prova orale di cui sopra consisteva in un valore compreso tra 0 e 20 punti, con un minimo richiesto di 10 punti.

6        Nella sezione 5 dello stesso titolo del bando di concorso si specificava che la commissione giudicatrice avrebbe inserito nell’elenco di riserva i nomi dei candidati che avessero ottenuto i punteggi migliori nella prova orale nonché il minimo richiesto per tale prova, entro il limite del numero di vincitori auspicato.

7        Con lettera del 16 dicembre 2019, la Commissione informava la ricorrente del fatto che quest’ultima non era iscritta nell’elenco di riserva del concorso. In tale lettera, la Commissione specificava che la ricorrente aveva ottenuto un punteggio all’esame orale di 13 punti su 20, mentre il punteggio minimo richiesto per essere iscritti nell’elenco di riserva era di 14 punti su 20. La Commissione informava la ricorrente che la commissione giudicatrice aveva concluso che la valutazione complessiva della sua prova orale era stata «buona», sulla base di tre elementi di valutazione, ossia, in primo luogo, la corrispondenza tra l’esperienza e le qualità richieste dal concorso interno, elemento per il quale la ricorrente aveva ottenuto una valutazione «distinta», in secondo luogo, la capacità e la motivazione, elemento per il quale la ricorrente aveva ottenuto una valutazione «distinta», e in terzo luogo, la presentazione strutturata su un tema, elemento per il quale la ricorrente aveva ottenuto una valutazione «buona».

8        Con messaggio di posta elettronica del 20 dicembre 2019, la ricorrente presentava alla Commissione una domanda di riesame della decisione del 16 dicembre 2019 e una domanda di informazioni e di accesso ai documenti.

9        Per quanto riguarda l’ultima parte della sua domanda, la ricorrente informava la Commissione che desiderava avere accesso alle informazioni e ai documenti seguenti:

–        spiegazioni dettagliate sul modo in cui le valutazioni orali erano state convertite in punteggi, con le tabelle di classificazione che consentono di collegare ciascuna valutazione orale ad un punteggio;

–        le valutazioni dettagliate espresse nei suoi confronti su ciascuno dei tre elementi valutati e ai quali sono stati attribuiti punti nell’ambito della prova orale nonché la tabella di valutazione corrispondente;

–        ogni informazione utile relativa ai tre punteggi a lei attribuiti;

–        il metodo di ponderazione eventualmente utilizzato;

–        il metodo di arrotondamento eventualmente utilizzato;

–        il verbale e le tabelle di valutazione relativi alla sua prova orale nonché la lavagna a fogli mobili da lei utilizzata nel corso di quest’ultima a sostegno della sua presentazione orale (in prosieguo: la «lavagna a fogli mobili»);

–        ogni altro documento pertinente relativo alla sua prestazione in tale prova.

10      Il 10 gennaio 2020 la Commissione inviava una prima risposta alla ricorrente, precisando che la sua domanda di riesame era stata trasmessa alla commissione giudicatrice del concorso. La Commissione sottolineava altresì che i lavori della commissione giudicatrice erano segreti, per cui, fatte salve le informazioni comunicate sull’«account EPSO» della ricorrente, essa non poteva comunicare a quest’ultima né la tabella di valutazione, né il rapporto della commissione giudicatrice, né i punteggi individuali dei membri della commissione giudicatrice, anche se resi anonimi.

11      Il 31 gennaio 2020 la ricorrente inviava alla Commissione un messaggio di posta elettronica intitolato «Domanda di conferma ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001», in cui ribadiva la sua domanda di accesso ai documenti e alle informazioni di cui al precedente punto 9. A sostegno di tale domanda, la ricorrente richiamava, in particolare, il considerando 11 del regolamento (CE) n. 1049/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43), nonché l’articolo 9, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU 2018, L 295, pag. 39). Inoltre, essa sosteneva che la Commissione non aveva esposto le ragioni a giustificazione del fatto che l’accesso ai documenti e alle informazioni da essa menzionati nella suddetta domanda avrebbe pregiudicato la segretezza delle deliberazioni della commissione giudicatrice, che le eccezioni al diritto di accesso ai documenti dovevano essere interpretate in modo restrittivo e che aveva dimostrato l’esistenza di un interesse legittimo ad ottenere l’accesso ai suddetti documenti e informazioni, in particolare al fine di comprendere il punteggio complessivo attribuitole.

12      Con messaggio di posta elettronica del 24 febbraio 2020, la Commissione faceva presente che, poiché la domanda della ricorrente del 20 dicembre 2019 non faceva riferimento al regolamento n. 1049/2001, la Commissione non l’aveva trattata come una domanda rientrante nel campo di applicazione di quest’ultimo, bensì secondo le regole della buona amministrazione. Così, la Commissione sottolineava che il suo messaggio di posta elettronica del 10 gennaio 2020 inviato alla ricorrente non poteva considerarsi come una risposta rientrante nel campo di applicazione di tale regolamento.

13      La Commissione informava inoltre la ricorrente che ogni domanda di accesso ai documenti, conformemente al regolamento n. 1049/2001, veniva registrata da tale istituzione con il nome e l’indirizzo del richiedente in una banca dati accessibile a un numero abbastanza elevato di membri del personale e chiedeva alla ricorrente di confermare esplicitamente che desiderava che il suo messaggio di posta elettronica del 20 dicembre 2019 fosse trattato come una siffatta domanda di accesso ai documenti.

14      Il 28 febbraio 2020 la Commissione inviava alla ricorrente un messaggio di posta elettronica intitolato «accesso ai dati personali» (in prosieguo: la «decisione del 28 febbraio 2020»). In tale messaggio, la Commissione invitava la ricorrente a consultare la lavagna a fogli mobili negli uffici della Commissione e a incontrare la presidente della commissione giudicatrice del concorso (in prosieguo: la «presidente della commissione giudicatrice») per ottenere un resoconto orale della sua prestazione. Inoltre, alla ricorrente è stata comunicata una tabella che indicava la corrispondenza tra i punteggi da 1 a 10 attribuiti dalla commissione giudicatrice e le valutazioni orali «insufficiente», «buona», «distinta», «molto distinta», «ottima» ed «esemplare» (in prosieguo: la «tabella di conversione»). La Commissione dichiarava che la valutazione della prestazione della ricorrente in tutte le fasi del concorso era stata effettuata conformemente a tale tabella.

15      Il 4 marzo 2020 la ricorrente chiedeva tramite messaggio di posta elettronica un appuntamento per consultare la lavagna a fogli mobili e per ricevere da parte della commissione giudicatrice una valutazione sulla sua prestazione nella prova orale.

16      Il 13 marzo 2020 la ricorrente inviava un messaggio di posta elettronica alla Commissione con il quale reiterava la sua domanda di accesso alla lavagna a fogli mobili e di colloquio con la presidente della commissione giudicatrice. Chiedeva altresì di poter accedere ai metodi di ponderazione e di arrotondamento utilizzati dalla commissione giudicatrice del concorso, ritenendo che questi ultimi facessero parte dei suoi dati personali, poiché erano strettamente collegati al suo punteggio finale e alla tabella di conversione che le era stata comunicata. Inoltre, sottolineava che il regolamento n. 1049/2001 non prevedeva che la domanda di accesso ai documenti dovesse presentarsi in un modo specifico.

17      Con messaggio di posta elettronica del 9 aprile 2020 (in prosieguo: la «decisione del 9 aprile 2020»), la Commissione rendeva noto alla ricorrente di ritenere che i metodi di ponderazione e di arrotondamento fossero coperti dal vincolo di segretezza relativo ai lavori della commissione giudicatrice, conformemente all’articolo 6 dell’allegato III dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»).

18      Con decisione del 15 aprile 2020, la commissione giudicatrice del concorso respingeva la domanda di riesame della decisione del 16 dicembre 2019 di non iscrivere la ricorrente nell’elenco di riserva del concorso, cosicché tale decisione doveva essere confermata. La commissione giudicatrice precisava che, prima della prova orale, essa ne aveva definito il contenuto, i quesiti previsti, i criteri di valutazione, la procedura di attribuzione del punteggio e la ponderazione di ciascun elemento menzionato nel bando di concorso.

 Fatti successivi alla proposizione del ricorso

19      Il 16 luglio 2020 la Commissione forniva alla ricorrente una copia elettronica della lavagna a fogli mobili.

20      Il 22 luglio 2020 si è tenuta una riunione in videoconferenza tra la ricorrente, la presidente della commissione giudicatrice e un rappresentante della direzione generale Risorse umane e sicurezza della Commissione. Secondo il verbale di tale riunione, durante quest’ultima la ricorrente ha ricevuto un commento orale dalla presidente della commissione giudicatrice con valutazioni dettagliate circa la sua prestazione in sede di presentazione orale e di colloquio. La presidente della commissione giudicatrice ha inoltre precisato alla ricorrente che le componenti della prova orale erano state valutate sulla base di una ponderazione che era stata stabilita prima dell’inizio del concorso con un arrotondamento dei punti che era stato fissato a 0,25 punti.

 Procedimento e conclusioni delle parti

21      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 maggio 2020, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

22      Il 24 luglio 2020 la Commissione ha depositato il controricorso presso la cancelleria del Tribunale.

23      Il 5 ottobre 2020 la ricorrente ha depositato la replica presso la cancelleria del Tribunale.

24      Il 17 novembre 2020 la Commissione ha depositato la controreplica presso la cancelleria del Tribunale.

25      Con misura di organizzazione del procedimento del 28 aprile 2021, il Tribunale ha invitato le parti a presentare le loro osservazioni sull’eventuale perdita dell’interesse ad agire della ricorrente per quanto riguarda il diniego della Commissione di consentirle l’accesso ai documenti ai quali aveva successivamente avuto accesso, ai sensi dell’articolo 131, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

26      La Commissione e la ricorrente hanno ottemperato a tale misura entro il termine impartito.

27      Con ordinanza del 5 maggio 2021, il Tribunale ha ordinato alla Commissione, sulla base dell’articolo 91, lettera c), del regolamento di procedura, di produrre il documento contenente il metodo di ponderazione utilizzato dalla commissione giudicatrice per ogni componente della prova orale. La Commissione ha ottemperato a tale richiesta entro il termine impartito. Ai sensi dell’articolo 104 del regolamento di procedura, tale documento non è stato comunicato alla ricorrente.

28      Con decisione del 18 agosto 2021, a seguito del decesso del giudice Berke avvenuto il 1° agosto 2021, è stato nominato un nuovo giudice per completare il collegio giudicante.

29      Il Tribunale (Nona Sezione) ha deciso, ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura, di statuire senza fase orale.

30      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare le decisioni della Commissione del 28 febbraio 2020 e del 9 aprile 2020;

–        condannare la Commissione alle spese.

31      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

 Sulla perdita parziale dellinteresse ad agire della ricorrente

32      Nella risposta alla misura di organizzazione del procedimento del 28 aprile 2021, la ricorrente sostiene che la Commissione non ha spiegato in che modo la sua prestazione complessiva equivalesse ad una valutazione orale «buona», come quest’ultima sia stata convertita in un punteggio di 13 punti su 20, né come il metodo di arrotondamento sia stato applicato nel suo caso specifico. Sottolinea che, pur avendo formalmente ricevuto la tabella di conversione, una copia elettronica della lavagna a fogli mobili, il commento orale della presidente della commissione giudicatrice e il metodo di arrotondamento del punteggio finale, i documenti o le informazioni così comunicati sono incompleti in quanto non includono lo strumento che sarebbe intrinsecamente collegato ad essi, ossia il metodo di ponderazione utilizzato. Pertanto, la ricorrente ritiene che la sua domanda non sia stata soddisfatta e di avere ancora un interesse ad agire.

33      La Commissione ritiene che la ricorrente non abbia più alcun interesse ad agire contro gli atti della Commissione di diniego dell’accesso alle informazioni e ai documenti menzionati al precedente punto 32, ai quali ha successivamente avuto accesso. Pertanto, secondo la Commissione, non vi è più luogo a statuire riguardo a detti documenti, conformemente all’articolo 131, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

34      A tal riguardo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica è ricevibile solo ove quest’ultima abbia interesse ad annullare l’atto impugnato. Un tale interesse, condizione essenziale e primaria per qualsiasi azione legale, presuppone che l’annullamento di tale atto possa produrre di per sé conseguenze giuridiche e che il ricorso possa, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che lo ha proposto (v., in tal senso, sentenza del 21 gennaio 2021, Leino-Sandberg/Parlamento C‑761/18 P, EU:C:2021:52, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

35      Al fine di garantire la buona amministrazione della giustizia, chiunque presenti un’azione legale deve avere un interesse ad agire concreto ed attuale. L’interesse ad agire di un ricorrente non può riguardare una situazione futura e ipotetica (v., in tal senso, sentenze del 17 settembre 2015, Mory e a./Commissione, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, punto 56, e del 30 settembre 2009, Lior/Commissione e Commissione/Lior, T‑192/01 e T‑245/04, non pubblicata, EU:T:2009:365, punto 247).

36      L’interesse ad agire di un ricorrente deve sussistere, alla luce dell’oggetto del ricorso, al momento della presentazione di quest’ultimo, a pena di irricevibilità. Tale oggetto della controversia deve permanere, al pari dell’interesse ad agire, fino alla pronuncia della decisione giurisdizionale, a pena di un non luogo a statuire, il che presuppone che il ricorso possa, con il suo risultato, procurare un beneficio alla parte che l’ha proposto (v. sentenza del 30 aprile 2020 Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych/Commissione, C‑560/18 P, EU:C:2020:330, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).

37      Un ricorrente può, in alcuni casi, mantenere un interesse a chiedere l’annullamento dell’atto impugnato per indurre l’autore di quest’ultimo ad apportare, in futuro, le modifiche appropriate ed evitare così il rischio di ripetizione dell’illegittimità da cui l’atto in questione è asseritamente inficiato. Il permanere di tale interesse presuppone che l’illegittimità in questione possa riprodursi in futuro, indipendentemente dalle particolari circostanze del caso in esame (sentenza del 4 settembre 2018, ClientEarth/Commissione, C‑57/16 P, EU:C:2018:660, punto 48).

38      Dalla giurisprudenza della Corte risulta altresì che la persistenza dell’interesse ad agire di un ricorrente dev’essere valutata in concreto, alla luce, in particolare, delle conseguenze dell’illegittimità lamentata e della natura del pregiudizio asseritamente subito (sentenza del 28 maggio 2013, Abdulrahim/Consiglio e Commissione, C‑239/12 P, EU:C:2013:331, punto 65).

39      Nel caso in esame, dagli elementi del fascicolo risulta che la Commissione ha comunicato alla ricorrente, in primo luogo, con decisione del 28 febbraio 2020, la tabella di conversione (v. punto 14 supra) e, in secondo luogo, con messaggio di posta elettronica del 16 luglio 2020, una copia elettronica della lavagna a fogli mobili (v. punto 19 supra), in terzo luogo, in occasione della videoconferenza del 22 luglio 2020, un commento orale della presidente della commissione giudicatrice con valutazioni dettagliate circa la sua prestazione in sede di presentazione orale e di colloquio (v. punto 20 supra) e, in quarto luogo, durante la stessa riunione, il metodo di arrotondamento del punteggio utilizzato dalla commissione giudicatrice del concorso (v. punto 20 supra).

40      Pertanto, alla ricorrente sono stati comunicati tutti i documenti da essa richiesti con la sola eccezione del documento contenente il metodo di ponderazione delle componenti della prova orale (in prosieguo: i «coefficienti di ponderazione»). Nella replica, la ricorrente afferma di restare in attesa di ricevere tale documento.

41      Ne consegue che, contrariamente a quanto sembra sostenere la ricorrente, quest’ultima non ha più interesse ad agire contro le decisioni della Commissione del 28 febbraio 2020 e del 9 aprile 2020, in quanto le stesse hanno negato l’accesso ai documenti e alle informazioni di cui al precedente punto 39. La ricorrente sostiene che i documenti e le informazioni che le sono stati comunicati sono incompleti in quanto non includono lo strumento che vi sarebbe intrinsecamente collegato, ossia i coefficienti di ponderazione utilizzati dalla commissione giudicatrice del concorso. Orbene, tale argomento dimostra chiaramente che la sua domanda di accesso a tali documenti e informazioni è stata soddisfatta e che il suo interesse ad agire persiste solo nei limiti in cui il presente ricorso è diretto all’annullamento della decisione della Commissione del 9 aprile 2020 nella parte in cui le nega l’accesso al documento contenente i coefficienti di ponderazione.

42      Inoltre, dalle osservazioni della ricorrente, menzionate al precedente punto 32, risulta che essa non fa valere alcun interesse residuo, quale previsto dalla giurisprudenza citata al precedente punto 36. Infatti, in tali osservazioni, essa non sostiene che l’illegittimità lamentata possa ripetersi in futuro. Viceversa, essa mira a contestare la sufficienza delle spiegazioni della commissione giudicatrice per quanto riguarda il punteggio attribuitole, una questione che va oltre l’oggetto della presente controversia.

43      Pertanto, si deve ritenere che il presente ricorso è divenuto parzialmente privo di oggetto, in quanto la ricorrente ha perso il suo interesse ad agire nei confronti dei documenti ai quali ha avuto accesso (v., in tal senso, sentenza del 9 settembre 2011, LPN/Commissione, T‑29/08, EU:T:2011:448, punto 57).

44      Ne consegue che non occorre più statuire in merito alle domande di annullamento della ricorrente nella parte in cui, con le decisioni della Commissione del 28 febbraio 2020 e del 9 aprile 2020, quest’ultima le ha negato l’accesso al metodo di arrotondamento utilizzato dalla commissione giudicatrice del concorso.

45      Di conseguenza, l’oggetto del presente ricorso è limitato al capo della domanda diretto all’annullamento della decisione della Commissione del 9 aprile 2020 nella parte in cui nega l’accesso al documento contenente i coefficienti di ponderazione delle componenti della prova orale indicati nel bando di concorso (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

 Nel merito

 Sul quadro giuridico applicabile e sui motivi a sostegno del ricorso

46      In via preliminare, occorre rilevare che, sebbene la ricorrente basi la parte principale della sua argomentazione sul diritto di accesso ai suoi dati personali, essa lamenta implicitamente la violazione del diritto di accesso ai documenti quale attuato dal regolamento n. 1049/2001.

47      A tal riguardo, si deve osservare che il fatto che la Commissione non abbia ritenuto che la domanda di accesso della ricorrente fosse basata sul regolamento n. 1049/2001 è irrilevante ai fini della determinazione del quadro giuridico applicabile al presente ricorso, poiché la condizione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento è stata soddisfatta tramite la domanda di informazioni e di accesso ai documenti presentata dalla ricorrente il 20 dicembre 2019 (v. punti 8 e 9 supra).

48      Infatti, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001, le domande di accesso a un documento sono presentate in qualsiasi forma scritta, anche elettronica, in una delle lingue di cui all’articolo 314 del trattato CE e sono formulate in modo sufficientemente preciso per consentire all’istituzione di identificare il documento in oggetto. La domanda della ricorrente, poiché è stata presentata in forma scritta e in modo sufficientemente preciso da consentire all’istituzione di identificare i documenti interessati, doveva essere considerata una domanda basata sul regolamento n. 1049/2001, come si poteva del resto dedurre dalla domanda di conferma presentata dalla ricorrente il 31 gennaio 2020.

49      Di conseguenza, nonostante l’intitolazione dei motivi nell’atto introduttivo, dall’argomentazione della ricorrente si evince che, nell’ambito del presente ricorso, quest’ultima deduce, in sostanza, quattro motivi, i primi due sollevati in modo esplicito e gli ultimi due in modo implicito.

50      Il primo motivo verte sulla violazione del diritto ad una buona amministrazione, sancito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), e del diritto di accesso ai dati personali, sancito dall’articolo 17 del regolamento 2018/1725. Il secondo motivo verte sulla violazione del principio di buona amministrazione e degli articoli 14, paragrafi 1 e 2, e 17 del regolamento 2018/1725. Il terzo motivo verte sulla violazione dell’obbligo di motivazione. Il quarto motivo verte sulla violazione del diritto di accesso ai documenti e sull’errata interpretazione dell’articolo 6 dell’allegato III dello Statuto.

51      Il Tribunale ritiene opportuno esaminare congiuntamente i primi due motivi, considerato che gli argomenti addotti nell’ambito degli stessi sono interconnessi. Successivamente, occorrerà esaminare il terzo e il quarto motivo separatamente.

 Sul primo e sul secondo motivo, relativi alla violazione del regolamento 2018/1725 e del diritto ad una buona amministrazione

52      Con il primo motivo, la ricorrente sostiene, in sostanza, che il diniego della Commissione di consentirle l’accesso ai coefficienti di ponderazione utilizzati dalla commissione giudicatrice del concorso per ogni componente della prova orale, a motivo che tale ponderazione è coperta dal segreto dei lavori della commissione giudicatrice, comporta una violazione del diritto di accesso ai dati personali e del diritto ad una buona amministrazione.

53      A questo proposito, la ricorrente ritiene che la tabella di corrispondenza comunicata dalla Commissione con la decisione del 28 febbraio 2020 e i metodi di arrotondamento e di ponderazione utilizzati per assegnarle il punteggio finale contenessero dati personali.

54      Secondo la ricorrente, durante la prova orale di un concorso, la commissione giudicatrice procede al trattamento dei dati personali del candidato ascoltando le risposte che egli fornisce alle domande nell’ambito della valutazione dei meriti di tale candidato con riferimento ai requisiti del bando di concorso, tenendo conto della tabella di corrispondenza, dei coefficienti di ponderazione e del metodo di arrotondamento.

55      La ricorrente considera che, poiché i suoi dati personali sono così stati oggetto di trattamento da parte della Commissione, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento 2018/1725, essa ha diritto di accesso a quest’ultimi, salvo che sia applicabile una delle deroghe previste all’articolo 25 di detto regolamento.

56      Infine, la ricorrente contesta alla Commissione di aver violato il suo diritto ad una buona amministrazione, in quanto l’accesso al fascicolo era necessario per consentire alla ricorrente di esercitare il suo diritto fondamentale di difesa e la sua capacità di dimostrare che la decisione di non iscriverla nell’elenco di riserva era errata.

57      Con il secondo motivo, la ricorrente contesta alla Commissione di aver violato il suo obbligo di agevolare l’esercizio del diritto di accesso ai dati personali, in violazione degli articoli 14, paragrafi 1 e 2, e 17 del regolamento 2018/1725 e del principio di buona amministrazione.

58      La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

59      In primo luogo, per quanto riguarda il diritto di accesso ai dati personali, occorre ricordare che il presente ricorso è diretto all’annullamento della decisione della Commissione del 9 aprile 2020 nella parte in cui nega alla ricorrente l’accesso al documento contenente i coefficienti di ponderazione delle componenti della prova orale (v. punto 45 supra).

60      Orbene, come sottolinea la Commissione, la ponderazione di ciascuna componente delle prove di un concorso, definita dalla commissione giudicatrice prima dell’inizio di quest’ultimo, e applicabile a tutti i candidati, non può considerarsi come un dato personale relativo alla ricorrente.

61      Infatti, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento 2018/1725, la nozione di «dati personali» si riferisce a «qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile (...); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale».

62      Orbene, nel caso di specie, i coefficienti di ponderazione definiti per ogni componente della prova orale non possono essere considerati un’informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile, per cui non possono rientrare nella nozione di dati personali ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento 2018/1725.

63      Di conseguenza, il regolamento 2018/1725 non è applicabile alla domanda della ricorrente di accesso al documento contenente i coefficienti di ponderazione delle componenti della prova orale cosicché l’argomento secondo cui la Commissione ha violato le disposizioni di tale regolamento negandole l’accesso a detto documento deve essere respinto.

64      In secondo luogo, per quanto riguarda il diritto a una buona amministrazione, occorre ricordare che le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione sono tenuti a rispettare i diritti fondamentali garantiti dal diritto dell’Unione, tra i quali figura il diritto ad una buona amministrazione, sancito dall’articolo 41 della Carta (v. sentenza del 27 marzo 2019, August Wolff e Remedia/Commissione, C‑680/16 P, EU:C:2019:257, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).

65      Ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera b) della Carta, il diritto ad una buona amministrazione comprende il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale e commerciale.

66      Nel caso di specie, anzitutto, occorre rilevare che gli scambi di messaggi di posta elettronica tra le parti, la comunicazione di taluni documenti nonché la riunione tenutasi il 22 luglio 2020 dimostrano che la Commissione ha dato prova di grande apertura nei confronti della ricorrente e di diligenza nel trattare la sua domanda, nonostante le circostanze eccezionali legate alla pandemia di COVID‑19.

67      Poi, come sottolinea la Commissione, la ricorrente si limita inoltre a fare riferimento al suo diritto ad una buona amministrazione, sancito dall’articolo 41 della Carta, senza tuttavia dedurre nel ricorso alcuna censura o argomento specifico riguardanti l’accesso al fascicolo.

68      Infine, occorre rilevare che l’argomento della ricorrente secondo cui la Commissione avrebbe violato il suo diritto ad una buona amministrazione non riguarda il procedimento amministrativo sfociato nell’adozione della decisione impugnata, bensì è volto a contestare la sufficienza delle spiegazioni fornite dalla commissione giudicatrice in merito al punteggio attribuitole e alla decisione di non iscriverla nell’elenco di riserva. Tale argomento deve quindi essere respinto in quanto inconferente nel contesto della presente azione.

69      Ne consegue che il primo e il secondo motivo devono essere respinti.

 Sul terzo motivo, vertente sulla violazione dellobbligo di motivazione

70      Con il terzo motivo, la ricorrente contesta, in sostanza, alla Commissione di aver violato l’obbligo di motivazione.

71      La ricorrente sostiene che la decisione impugnata è viziata da insufficienza di motivazione. In particolare, la ricorrente contesta alla Commissione di aver sollevato l’eccezione relativa alla segretezza dei lavori della commissione giudicatrice per negarle l’accesso ai dati richiesti senza spiegare in che modo tale accesso avrebbe effettivamente e concretamente pregiudicato il principio della segretezza dei lavori della commissione giudicatrice.

72      A tal riguardo, la ricorrente fa riferimento ai punti 110 e 111 della sentenza del 27 novembre 2018, VG/Commissione (T‑314/16 e T‑435/16, EU:T:2018:841).

73      La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

74      Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la motivazione prescritta dall’articolo 296, secondo comma, TFUE deve essere adeguata alla natura dell’atto in questione e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo (v. sentenza del 22 marzo 2001, Francia/Commissione, C‑17/99, EU:C:2001:178, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

75      Nel caso di specie, va osservato che la Commissione, nella decisione impugnata, ha giustificato il diniego di accesso con i seguenti motivi:

«Per quanto riguarda la Sua richiesta di accesso ai [coefficienti] di ponderazione e [al metodo] di arrotondamento, l’articolo 6 dell’allegato III dello Statuto (...) dispone che i lavori della commissione giudicatrice siano segreti. Il principio della segretezza dei lavori della commissione giudicatrice mira a garantire l’indipendenza delle commissioni giudicatrici dei concorsi e l’imparzialità dei loro lavori, tutelandole da qualsiasi interferenza o pressione esterna, provenienti dall’amministrazione stessa (...), dai candidati interessati o da terzi. Di conseguenza, il rispetto di tale segretezza osta (...) sia alla divulgazione delle posizioni assunte dai singoli membri delle commissioni giudicatrici sia alla divulgazione di tutte le informazioni relative a valutazioni di carattere personale o comparativo riguardanti i candidati. Riteniamo che i [coefficienti] di ponderazione e [il metodo] di arrotondamento siano coper[ti] dal segreto dei lavori della commissione giudicatrice quali informazioni relative a valutazioni di carattere personale o comparativo».

76      A tal riguardo, occorre constatare che la Commissione ha motivato il diniego di accesso al documento contenente i coefficienti di ponderazione delle componenti della prova orale adducendo che tali coefficienti erano coperti dal segreto dei lavori della commissione giudicatrice in quanto informazioni relative a valutazioni di carattere personale o comparativo. Pertanto, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 74, la decisione impugnata precisa in modo chiaro e inequivocabile l’iter logico della Commissione in modo da consentire alla ricorrente di conoscere le ragioni del diniego di accesso e al Tribunale di esercitare il proprio controllo. Ne consegue che la motivazione della decisione impugnata è sufficiente.

77      Pertanto, si deve respingere il terzo motivo.

 Sul quarto motivo, vertente sulla violazione del diritto di accesso ai documenti e sullerrata interpretazione dellarticolo 6 dellallegato III dello Statuto

78      Con il quarto motivo, la ricorrente contesta, in sostanza, alla Commissione di aver violato il suo diritto di accesso ai documenti interpretando erroneamente il principio di segretezza dei lavori della commissione giudicatrice, sancito dall’articolo 6 dell’allegato III dello Statuto, nel senso di applicarsi anche ai coefficienti di ponderazione di ogni componente della prova orale.

79      A tal riguardo, la ricorrente sostiene che la conclusione secondo cui la sua prestazione complessiva è stata ritenuta «buona» era incoerente con il fatto di aver ottenuto due valutazioni orali «distinte» e una sola valutazione orale «buona» riguardo alle tre componenti della prova orale ed equivaleva a svalutare arbitrariamente la sua prestazione complessiva.

80      La ricorrente sottolinea di ignorare se una o entrambe le valutazioni orali «distinte» che ha ottenuto avessero maggior peso della valutazione orale «buona». Sostiene di non potere, supponendo che la tabella di conversione fosse l’unica tabella utilizzata dalla commissione giudicatrice, valutare pienamente la correttezza del suo punteggio finale e, pertanto, la legittimità della decisione di non iscriverla nell’elenco di riserva se non le sono forniti anche i coefficienti di ponderazione per ogni componente della prova orale, i quali incidono sul punteggio finale da lei ottenuto.

81      Secondo la ricorrente, l’accesso ai coefficienti di ponderazione di ogni componente della prova orale sarebbe necessario per esercitare il suo diritto fondamentale di difesa e la sua capacità di dimostrare che la decisione di non iscriverla nell’elenco di riserva è errata.

82      Essa sostiene, inoltre, che la posizione adottata dalla Commissione è incoerente in quanto, nel caso di esami con questionari a scelta multipla, essa specifica, nel bando di concorso, il metodo di calcolo che verrà utilizzato, illustrando i punteggi minimi da ottenere, le prove che verranno valutate su 10 o 20 punti, compresa una ponderazione, e i risultati che verranno utilizzati per calcolare il punteggio finale.

83      Inoltre, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata è viziata da un errore di motivazione per quanto riguarda l’applicazione dell’eccezione del segreto dei lavori della commissione giudicatrice ai coefficienti di ponderazione delle componenti della prova orale. Sottolinea che, anche se è vero che la commissione giudicatrice è libera di distribuire i 20 punti della prova orale tra tali componenti, attribuendo a ciascuna delle tre un determinato peso, l’importanza di ciascuna componente non è destinata a cambiare durante o dopo lo svolgimento delle prove.

84      La ricorrente ritiene che la divulgazione dei coefficienti di ponderazione di ciascuna componente della prova orale prima o dopo il concorso non pregiudicherebbe l’indipendenza della commissione giudicatrice e, inoltre, aiuterebbe i candidati a prepararsi meglio, conoscendo l’importanza di ogni domanda.

85      La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

86      Anzitutto, essa sottolinea che, nelle fasi iniziali dei concorsi, l’importanza relativa delle categorie di domande che si può dedurre dai bandi di concorso nel caso di prove consistenti in questionari a scelta multipla non è il risultato di una valutazione comparativa dei candidati e, di conseguenza, la previa divulgazione di informazioni in tal senso non potrebbe pregiudicare la discrezionalità e l’indipendenza della commissione giudicatrice, a differenza dell’introduzione di coefficienti di ponderazione tra le diverse componenti del concorso per adeguare i criteri di selezione ai reali candidati considerati nel loro insieme.

87      La Commissione invoca, a tal proposito, la sentenza del 16 settembre 2013, Höpcke/Commissione (F‑46/12, EU:F:2013:131, punto 38).

88      Al punto 39 del controricorso, la Commissione precisa che la decisione sulla ponderazione di ciascuna componente della prova orale è stata presa durante il concorso sulla base di una prima valutazione dei candidati risultante dalle prove che hanno preceduto la prova orale. Successivamente, i coefficienti di ponderazione sarebbero stati applicati a ogni candidato per garantire la piena parità di trattamento. La Commissione ritiene pertanto infondato l’argomento della ricorrente secondo cui tale ponderazione non rientra nelle valutazioni di natura comparativa. In quanto elemento di natura comparativa, la ponderazione delle diverse componenti di un concorso, secondo la Commissione, rientra a pieno titolo nell’ampio potere discrezionale che la giurisprudenza riconosce alla commissione giudicatrice.

89      Nella controreplica, la Commissione rettifica tale esposizione affermando che la ponderazione di ciascuna componente della prova orale non è stata decisa sulla base di una valutazione dei candidati del concorso. Essa sottolinea che in realtà non vi è alcun nesso tra le prestazioni dei candidati durante le prove che hanno preceduto la prova orale (le prove di preselezione) e la fissazione dei coefficienti di ponderazione prima delle prove orali.

90      A tal proposito, la Commissione precisa che la commissione giudicatrice ha stabilito i coefficienti di ponderazione da utilizzare per la valutazione della prestazione nella prova orale prima di avviare i lavori relativi a questa fase del concorso e senza disporre di alcuna informazione riguardo all’identità dei candidati e le loro prestazioni nella fase precedente. Inoltre, tali coefficienti sarebbero stati applicati in modo uniforme a tutti i candidati ammessi alla prova orale, nel rispetto del principio della parità di trattamento.

91      La Commissione sostiene altresì che la commissione giudicatrice possiede un ampio potere discrezionale in merito alle modalità e al contenuto specifico delle prove e dei criteri di correzione, e cita al riguardo la sentenza del 19 febbraio 2004, Konstantopoulou/Corte di giustizia (T‑19/03, EU:T:2004:49, punti 48 e 60). Tale giurisprudenza si applicherebbe alla fissazione dei coefficienti di ponderazione.

92      La Commissione considera infatti che, qualora i partecipanti a un concorso avessero accesso ai coefficienti di ponderazione delle varie parti di tale concorso, potrebbero entrare nel cuore della discrezionalità di cui dispone la commissione giudicatrice nella valutazione dei candidati, discrezionalità che è ampia e soggetta a controlli di legittimità abbastanza limitati, rinviando alle sentenze dell’11 maggio 2005, de Stefano/Commissione (T‑25/03 EU:T:2005:168, punto 34), e dell’8 maggio 2019, Stamatopoulos/ENISA (T‑99/18, non pubblicata, EU:T:2019:305, punto 49). Essa rileva che i candidati ai concorsi potrebbero in tal caso trarre conclusioni sulla scelta dei coefficienti di ponderazione per contestare l’esito del concorso e potrebbero sostenere, ad esempio, che tali coefficienti di ponderazione siano stati introdotti per favorire una determinata categoria di partecipanti.

93      In aggiunta, la Commissione sottolinea che, per concorsi simili, le commissioni giudicatrici possono decidere di utilizzare coefficienti di ponderazione già applicati nei concorsi precedenti. Pertanto, se fossero divulgati i coefficienti di ponderazione ricorrenti, i partecipanti a futuri concorsi simili saprebbero in anticipo quali sono le prove più importanti e avrebbero dunque un vantaggio rispetto ai partecipanti ai concorsi precedenti, il che potrebbe indurre artificiosamente le commissioni giudicatrici a cambiare i coefficienti di ponderazione.

94      In via preliminare, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, TFUE e dell’articolo 42 della Carta, qualsiasi cittadino dell’Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell’Unione, secondo i principi e alle condizioni definiti a norma dell’articolo 15, paragrafo 3, TFUE. In forza del secondo comma di quest’ultima disposizione, detti principi e condizioni sono stabiliti mediante regolamenti dal Parlamento e dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria.

95      Adottato su tale fondamento, il regolamento n. 1049/2001 mira a conferire al pubblico un diritto di accesso ai documenti delle istituzioni dell’Unione che sia il più ampio possibile, restando comunque sottoposto a determinate limitazioni fondate su ragioni di interesse pubblico o privato (v., in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2014, Commissione/EnBW, C‑365/12 P, EU:C:2014:112, punto 61 e giurisprudenza ivi citata).

96      Così, il considerando 11 del suddetto regolamento sottolinea in particolare la necessità di «consentire alle istituzioni di proteggere le loro consultazioni e discussioni interne quando sia necessario per tutelare la propria capacità di espletare le loro funzioni».

97      Il regime delle eccezioni è definito all’articolo 4 del regolamento n. 1049/2001. In virtù dell’eccezione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, di detto regolamento, le istituzioni rifiutano l’accesso a un documento quando esso contiene riflessioni per uso interno, facenti parte di discussioni e consultazioni preliminari in seno all’istituzione interessata, qualora la divulgazione del documento pregiudicherebbe seriamente il processo decisionale dell’istituzione, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

98      Dall’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001 deriva quindi che il regime dell’eccezione dallo stesso prevista si basa su un bilanciamento degli interessi che si oppongono in una data situazione, vale a dire, da un lato, gli interessi che sarebbero favoriti dalla divulgazione dei documenti di cui trattasi e, dall’altro, quelli che sarebbero minacciati da tale divulgazione. La decisione su una domanda di accesso ai documenti dipende dallo stabilire quale debba essere l’interesse prevalente nel caso di specie (v. sentenza del 12 novembre 2015, Alexandrou/Commissione, T‑515/14 P e T‑516/14 P, EU: T:2015:844, punto 75).

99      A questo proposito, occorre infatti ricordare che, in virtù di una costante giurisprudenza, qualora un’istituzione dell’Unione investita di una domanda di accesso a un documento decida di respingere tale domanda sulla base di una delle eccezioni previste dall’articolo 4 del regolamento n. 1049/2001, spetta ad essa, in linea di principio, spiegare in che modo l’accesso a tale documento potrebbe pregiudicare concretamente ed effettivamente l’interesse tutelato dall’eccezione in questione. Inoltre, il rischio di un siffatto pregiudizio dev’essere ragionevolmente prevedibile e non meramente ipotetico (v. sentenza del 4 settembre 2018, ClientEarth/Commissione, C‑57/16 P, EU:C:2018:660, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).

100    Risulta del pari dalla giurisprudenza che è lecito per l’istituzione interessata fondarsi su presunzioni generali applicabili a determinate categorie di documenti, posto che considerazioni di ordine generale simili possono applicarsi a domande di divulgazione riguardanti documenti aventi uguale natura (v. sentenza del 12 novembre 2015, Alexandrou/Commissione, T‑515/14 P e T‑516/14 P, EU:T:2015:844, punto 88 e giurisprudenza ivi citata).

101    Per affermare l’esistenza di una presunzione del genere, la Corte si è fondata, in particolare, sul fatto che le eccezioni al diritto di accesso ai documenti, che figurano all’articolo 4 del regolamento n. 1049/2001, quando i documenti oggetto della domanda di accesso rientrano in un settore particolare del diritto dell’Unione, non possono essere interpretate senza tener conto delle norme specifiche che disciplinano l’accesso a tali documenti (v. sentenza del 12 novembre 2015, Alexandrou/Commissione T‑515/14 P e T‑516/14 P, EU: T:2015:844, punto 90 e giurisprudenza ivi citata).

102    Quando, come nella fattispecie, le questioni controverse rientrano nel settore particolare della funzione pubblica dell’Unione, l’eccezione relativa alla tutela del processo decisionale prevista dall’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001 deve essere interpretata alla luce del principio della segretezza dei lavori della commissione giudicatrice sancito dall’articolo 6 dell’allegato III dello Statuto (v. sentenza del 12 novembre 2015, Alexandrou/Commissione, T‑515/14 P e T‑516/14 P, EU:T:2015:844, punto 93).

103    Sulla base di una tale interpretazione, conformemente agli obiettivi perseguiti attraverso il principio di tutela della segretezza dei lavori della commissione giudicatrice, la Commissione può presumere, senza procedere a un esame concreto e individuale del documento al quale è richiesto l’accesso, che la divulgazione di tale documento arrechi, in via di principio, un grave pregiudizio al suo processo decisionale (v., in tal senso, sentenza del 12 novembre 2015, Alexandrou/Commissione, T‑515/14 P e T‑516/14 P, EU:T:2015:844, punto 94).

104    È importante tuttavia rilevare che la presunzione generale precedentemente menzionata non esclude la possibilità di dimostrare che un dato documento, di cui viene chiesta la divulgazione, non rientra in detta presunzione o che sussiste un interesse pubblico prevalente atto a giustificare la divulgazione di tale documento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001 (v. sentenza del 12 novembre 2015, Alexandrou/Commissione, T‑515/14 P e T‑516/14 P, EU:T:2015:844, punto 96 e giurisprudenza ivi citata).

105    Occorre quindi determinare se i coefficienti di ponderazione dei componenti della prova orale siano coperti dal segreto dei lavori della commissione giudicatrice, sancito dall’articolo 6 dell’allegato III dello Statuto, e, in tal caso, valutare di conseguenza la fondatezza della motivazione della decisione impugnata.

106    A questo proposito, è importante ricordare che l’articolo 6 dell’allegato III dello Statuto prevede che i lavori della commissione giudicatrice siano segreti.

107    Secondo la giurisprudenza, l’articolo 6 dell’allegato III dello Statuto, che riguarda specificamente le procedure di concorso, istituisce il principio del segreto dei lavori della commissione giudicatrice al fine di garantire l’indipendenza delle commissioni di concorso e l’obiettività del loro operato, ponendole al riparo da qualsiasi ingerenza e pressione esterna, da parte tanto della stessa amministrazione quanto dei candidati interessati o di terzi. Il vincolo al segreto vieta quindi sia la divulgazione della posizione assunta dai singoli membri della commissione giudicatrice sia la rivelazione di qualsiasi elemento relativo a valutazioni di natura personale o comparativa riguardanti i candidati (sentenza del 28 febbraio 1980, 89/79, Bonu/Consiglio, EU:C:1980:60, punto 5).

108    I lavori di una commissione giudicatrice di concorso comportano, di regola, almeno due distinte fasi, vale a dire, in primo luogo, l’esame delle candidature al fine di selezionare i candidati ammessi al concorso e, in secondo luogo, l’esame dell’idoneità dei candidati al posto da coprire, al fine di redigere un elenco degli idonei (v., in tal senso, sentenza del 4 luglio 1996, Parlamento/Innamorati, C‑254/95 P, EU:C:1996:276, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

109    La seconda fase dei lavori di una commissione giudicatrice è essenzialmente di natura comparativa ed è quindi coperta dal segreto che caratterizza tali lavori (v. sentenza del 4 luglio 1996, Parlamento/Innamorati, C‑254/95 P, EU:C:1996:276, punti 27 e 28 e giurisprudenza ivi citata).

110    I criteri di correzione adottati dalla commissione giudicatrice preliminarmente alle prove fanno parte integrante delle valutazioni di natura comparativa che la commissione giudicatrice dà sui meriti rispettivi dei candidati. Infatti, essi sono volti a garantire, nell’interesse di questi ultimi, una certa omogeneità delle valutazioni della commissione, soprattutto quando il numero dei candidati è elevato. I detti criteri sono quindi soggetti ad un vincolo di segretezza allo stesso titolo delle valutazioni della commissione giudicatrice (sentenza del 4 luglio 1996, Parlamento/Innamorati, C‑254/95 P, EU:C:1996:276, punto 29).

111    Le valutazioni di natura comparativa date dalla commissione giudicatrice sono espresse dai punteggi che quest’ultima attribuisce ai candidati. Tale punteggio è quindi l’espressione del giudizio di valore formulato su ciascuno di essi (sentenza del 4 luglio 1996, Parlamento/Innamorati, C‑254/95 P, EU:C:1996:276, punto 30).

112    Bisogna anche ricordare che, secondo la giurisprudenza, la commissione giudicatrice di concorso dispone di un’ampia discrezionalità nello svolgimento del suo lavoro. Pertanto, qualora il bando di concorso non preveda criteri di valutazione, essa può legittimamente fissare criteri del genere o, qualora il bando di concorso ne preveda, determinare la loro ponderazione rispettiva, se il bando non la menziona (v. sentenza dell’11 dicembre 2012, Mata Blanco/Commissione, F‑65/10, EU:F:2012:178, punto 55 e giurisprudenza ivi citata).

113    Ne discende che, quando un bando di concorso non precisa la ponderazione di ciascun criterio di valutazione applicabile a una determinata prova, la commissione giudicatrice è competente a determinare il modo in cui il numero totale di punti che tale bando prevede per tale prova deve essere ripartito tra i vari elementi che la compongono, in funzione dell’importanza che essa attribuisce a tali elementi in relazione ai posti da coprire (v., in tal senso, sentenza dell’11 dicembre 2012, Mata Blanco/Commissione, F‑65/10, EU:F:2012:178, punto 56 e giurisprudenza ivi citata).

114    Nel caso di specie, occorre constatare che la commissione giudicatrice ha ritenuto, conformemente al bando di concorso, che la prova orale sarebbe stata valutata in funzione di due parti (colloquio e presentazione strutturata) e che la parte relativa al colloquio sarebbe stata valutata in funzione di due sottoparti (esperienza professionale e motivazione). Così, i tre voti qualitativi che la Commissione ha comunicato alla ricorrente consistevano in tre elementi di valutazione, due relativi alla prima parte della prova orale (colloquio) e uno relativo alla seconda parte della prova orale (presentazione strutturata).

115    La Commissione non ha contestato il fatto che a tutte le componenti della prova orale non è stata attribuita la stessa ponderazione da parte della commissione giudicatrice. Al riguardo, occorre constatare, come risulta dal precedente punto 18, che la commissione giudicatrice del concorso ha adottato un coefficiente di ponderazione per ciascuna componente della prova orale. I coefficienti di ponderazione in questione sono stati applicati alle valutazioni effettuate dalla commissione giudicatrice sulle prestazioni dei candidati in relazione a tali componenti, al fine di ottenere una media ponderata di dette valutazioni.

116    Al fine di valutare se i coefficienti di ponderazione in questione siano coperti dal segreto dei lavori della commissione giudicatrice previsto dall’articolo 6 dell’allegato III dello Statuto, occorre verificare se la commissione giudicatrice, nel fissare tali coefficienti, abbia effettuato valutazioni di natura personale o comparativa, conformemente alla giurisprudenza citata ai precedenti punti da 108 a 111.

117    Come si evince dai punti 89 e 90 supra, la Commissione ha specificato che i coefficienti di ponderazione non sono stati stabiliti sulla base di una valutazione dei candidati al concorso. La commissione giudicatrice ha stabilito tali coefficienti prima di iniziare i lavori relativi alla prova orale e senza disporre di informazioni sull’identità dei candidati e sulle loro prestazioni nella fase precedente. Per di più, tali coefficienti sono stati applicati uniformemente a tutti i candidati ammessi alla prova orale, nel rispetto del principio della parità di trattamento.

118    Ne deriva che i coefficienti di ponderazione per ogni componente della prova orale non fanno parte delle posizioni adottate dai singoli membri della commissione giudicatrice, poiché sono stati utilizzati dopo la divulgazione di tutti gli elementi relativi a valutazioni di natura personale o comparativa riguardanti i candidati, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 107 supra, che sono protetti dal segreto dei lavori della commissione giudicatrice.

119    I coefficienti di ponderazione non possono neanche essere considerati criteri di correzione ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 110.

120    A tale riguardo, occorre rilevare che i criteri di correzione di cui alla sentenza del 4 luglio 1996, Parlamento/Innamorati (C‑254/95 P, EU:C:1996:276), guidano la commissione giudicatrice nella valutazione delle prestazioni dei candidati nelle prove di un concorso e nelle eventuali componenti di ciascuna prova. Essi costituiscono uno strumento al quale la commissione giudicatrice ricorre per dare un giudizio di valore su tali prestazioni, al fine di garantire l’omogeneità delle sue valutazioni. In tal senso, come dichiarato dalla Corte in detta sentenza, tali criteri fanno parte integrante delle valutazioni di natura comparativa effettuate dalla commissione giudicatrice sui rispettivi meriti dei candidati e devono, di conseguenza, restare segreti (v. punto 110 supra) Infatti, per valutare i candidati in modo oggettivo e libero, una commissione giudicatrice di concorso deve poter strutturare il suo lavoro, se necessario stabilendo criteri e sottocriteri, che possono, se del caso, essere ponderati insieme.

121    I coefficienti stabiliti da una commissione giudicatrice per ponderare le componenti di una prova prevista da un bando di concorso invece non svolgono la stessa funzione dei criteri di correzione, come indicato nella sentenza del 4 luglio 1996, Parlamento/Innamorati (C‑254/95 P, EU:C:1996:276). Infatti, tali coefficienti non hanno lo scopo di contribuire alla valutazione comparativa delle prestazioni dei candidati nella prova in questione. Essi sono fissati dalla commissione giudicatrice per esprimere l’importanza relativa che la stessa attribuisce alle varie componenti di una prova all’interno del voto complessivo assegnato a un candidato per la prova nel suo complesso.

122    È vero che, secondo la giurisprudenza citata supra al punto 112, la determinazione della ponderazione di ciascuna parte di una prova rientra, come sostiene la Commissione, nell’ampio potere discrezionale di cui gode la commissione giudicatrice. Pertanto, è a discrezione della commissione giudicatrice stabilire se una determinata parte della prova orale valga più di un’altra nel calcolo del punteggio finale dei candidati per tale prova.

123    Tuttavia, ciò non significa che tale ponderazione debba essere segreta. Infatti, dalla sentenza del 4 luglio 1996, Parlamento/Innamorati (C‑254/95 P, EU:C:1996:276), non si evince che la mera circostanza che la commissione giudicatrice disponga di un ampio potere discrezionale nell’ambito dei suoi lavori sia sufficiente per affermare che qualsiasi elemento relativo al metodo seguito per stabilire il punteggio globale determinante il superamento di un concorso è coperto dal segreto dei lavori della commissione giudicatrice.

124    Come indicato al precedente punto 107, la Corte ha stabilito che tale segreto vietava la divulgazione delle posizioni adottate dai singoli membri della commissione giudicatrice e la divulgazione delle informazioni relative alle valutazioni di natura personale o comparativa dei candidati.

125    Ebbene, la decisione della commissione giudicatrice di ponderare le componenti di una prova deve essere distinta dalle sue valutazioni sulle capacità dei candidati (v., in tal senso, sentenza del 20 luglio 2016, GY/Commissione, F‑123/15, EU:F:2016:160, punto 51).

126    Infatti, una ponderazione del genere non costituisce una valutazione personale o comparativa dei rispettivi meriti dei candidati, perché la sua adozione non comporta alcun giudizio di valore da parte della commissione giudicatrice sulle loro conoscenze e capacità. Al contrario, il peso di ciascuna componente della prova orale è determinato oggettivamente, prima della prova, sulla base dell’importanza che la commissione giudicatrice le attribuisce alla luce delle esigenze dei posti da coprire.

127    Dalle considerazioni suesposte discende che i coefficienti di ponderazione non possono essere coperti dal segreto dei lavori della commissione giudicatrice, in quanto non contengono valutazioni di natura personale o comparativa. Essi sono semplicemente valori matematici che riflettono il peso assegnato alle varie componenti della prova orale per calcolare il punteggio finale di ciascun candidato.

128    Peraltro, dalla giurisprudenza risulta che, anche se la commissione giudicatrice non può essere obbligata, nel motivare l’insuccesso di un candidato in una prova, a specificare le risposte del candidato giudicate insufficienti o a spiegare perché tali risposte sono state giudicate insufficienti, la segretezza dei suoi lavori e il suo ampio potere discrezionale non implicano che i candidati a un concorso che lo richiedano non possano, se del caso, ottenere la comunicazione dei punteggi ottenuti in ciascuna delle componenti della prova orale menzionate in un bando di concorso (v., in tal senso, sentenza dell’8 luglio 2010, Wybranowski/Commissione, F‑17/08, EU:F:2010:83, punti 98 e 99 e giurisprudenza ivi citata). A questo proposito, occorre altresì osservare che è già stato dichiarato che non vi era violazione dell’obbligo di motivazione dal momento che la ricorrente aveva potuto ottenere la comunicazione, in particolare, della ponderazione dei criteri di valutazione menzionati in un bando di concorso in merito alla prova orale prevista da quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza dell’8 luglio 2010, Wybranowski/Commissione, F‑17/08, EU:F:2010:83, punti 104 e 106).

129    Nel caso di specie, dall’esame del documento trasmesso al Tribunale nell’ambito della misura istruttoria menzionata al precedente punto 27 risulta che tale documento contiene i coefficienti di ponderazione delle due parti della prova orale previste dal bando di concorso (colloquio e presentazione strutturata) nonché i coefficienti di ponderazione delle due sottoparti del colloquio anch’esse previste dal bando di concorso (esperienza professionale e motivazione). Detto documento contiene altresì informazioni sui criteri di valutazione utilizzati dalla commissione giudicatrice per dare un giudizio di valore sulle prestazioni dei candidati in ciascuna parte della prova orale nonché sulla ponderazione di ciascuno di questi criteri.

130    A tal riguardo, occorre rilevare che i coefficienti di ponderazione delle due parti della prova orale (colloquio e presentazione strutturata) nonché i coefficienti di ponderazione delle due sottoparti del colloquio (esperienza professionale e motivazione) non fanno parte delle valutazioni di indole personale o comparativa effettuate dalla commissione giudicatrice al fine di esprimere un giudizio di valore sulle prestazioni dei candidati, conformemente alla giurisprudenza ricordata ai precedenti punti da 108 a 111. Pertanto, non possono essere coperti dal segreto dei lavori della commissione giudicatrice sancito all’articolo 6 dell’allegato III dello Statuto.

131    Per contro, le informazioni sui criteri di correzione utilizzati dalla commissione giudicatrice per esprimere un giudizio di valore sulle prestazioni dei candidati in ciascuna parte della prova orale nonché la ponderazione di ciascuno di tali criteri sono coperte dal segreto dei lavori della commissione giudicatrice, conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 110, in quanto fanno parte integrante delle valutazioni di natura comparativa dei rispettivi meriti dei candidati, effettuate dalla commissione giudicatrice.

132    Conformemente all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001, se una parte soltanto del documento richiesto è interessata da una o più delle eccezioni di cui sopra, le parti restanti del documento sono divulgate.

133    Secondo la giurisprudenza, l’esame dell’accesso parziale a un documento delle istituzioni deve essere effettuato alla luce del principio di proporzionalità, che impone che le eccezioni non superino i limiti di ciò che è appropriato e necessario per raggiungere lo scopo perseguito (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 6 dicembre 2001, Consiglio/Hautala, C‑353/99 P, EU:C:2001:661, punti 27 e 28).

134    Dalla formulazione stessa dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001 risulta che un’istituzione è tenuta a esaminare se sia opportuno accordare un accesso parziale ai documenti di cui a una domanda di accesso, limitando un eventuale rifiuto ai soli dati coperti dalle eccezioni previste. L’istituzione deve concedere un siffatto accesso parziale se lo scopo che essa persegue, allorché rifiuta l’accesso al documento, può essere raggiunto ove tale istituzione si limiti a occultare i passaggi che possono pregiudicare l’interesse pubblico tutelato (v. sentenza del 25 aprile 2007, WWF European Policy Programme/Consiglio, T‑264/04, EU:T:2007:114, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).

135    Di conseguenza, la Commissione avrebbe dovuto concedere un accesso parziale al documento contenente i coefficienti di ponderazione delle componenti della prova orale, cosa che ha rifiutato con la motivazione che il documento era coperto nella sua interezza dal segreto dei lavori della commissione giudicatrice.

136    Alla luce delle considerazioni che precedono, il quarto motivo deve essere accolto e la decisione impugnata deve essere annullata nella parte in cui ha negato l’accesso al documento contenente i coefficienti di ponderazione relativi alle due parti della prova orale previste dal bando di concorso (colloquio e presentazione strutturata) e alle due sottoparti del colloquio anch’esse previste dal bando di concorso (esperienza professionale e motivazione), espungendone le informazioni sui criteri di valutazione utilizzati dalla commissione giudicatrice per la prova orale e sulla ponderazione di ciascuno di tali criteri.

 Sulle spese

137    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Commissione, poiché è rimasta soccombente nella parte relativa all’annullamento parziale della decisione del 9 aprile 2020, dev’essere condannata alle relative spese, conformemente alla domanda della ricorrente. Inoltre, ai sensi dell’articolo 137 del regolamento di procedura, in caso di non luogo a statuire, il Tribunale decide liberamente sulle spese. Nel caso di specie, tenuto conto delle considerazioni che hanno indotto il Tribunale a dichiarare un non luogo a statuire parziale, si procederà a un’equa valutazione decidendo che la Commissione si farà carico anche delle relative spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Non vi è più luogo a statuire sulle conclusioni della ricorrente relative all’annullamento delle decisioni della Commissione europea del 28 febbraio 2020 e del 9 aprile 2020, nella parte in cui hanno negato alla ricorrente l’accesso al metodo di arrotondamento dei punteggi utilizzato dalla commissione giudicatrice del concorso interno COM/03/AD/18 (AD 6) – 1 – Amministratori.

2)      La decisione della Commissione del 9 aprile 2020 è annullata nella parte in cui nega l’accesso al documento contenente la ponderazione delle due parti della prova orale (colloquio e presentazione strutturata) previste nel bando di concorso interno COM/03/AD/18 (AD 6) – 1 – Amministratori e delle due sottoparti del colloquio (esperienza professionale e motivazione), anch’esse previste nel predetto bando di concorso.

3)      La Commissione è condannata alle spese.

Costeira

Kancheva

Perišin

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 1º dicembre 2021.

Firme


*      Lingua processuale: il francese.