Language of document : ECLI:EU:T:2015:281

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

13 maggio 2015 (*)

«Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello registrato che rappresenta una canaletta di scarico per doccia – Disegno o modello anteriore – Cause di nullità – Novità – Carattere individuale – Caratteristiche visibili del disegno o modello anteriore – Prodotti in questione – Articoli da 4 a 7, 19 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002»

Nella causa T‑15/13,

Group Nivelles, con sede in Gingelom (Belgio), rappresentata da H. Jonkhout, avvocato,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato da S. Bonne e A. Folliard‑Monguiral, in qualità di agenti,

convenuto,

controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale:

Easy Sanitairy Solutions BV, con sede in Losser (Paesi Bassi), rappresentata da F. Eijsvogels, avvocato,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’UAMI del 4 ottobre 2012 (procedimento R 2004/2010‑3), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la I‑drain BVBA e la Easy Sanitairy Solutions BV,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto da D. Gratsias (relatore), presidente, M. Kancheva e C. Wetter, giudici,

cancelliere: J. Weychert, amministratore

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 7 gennaio 2013;

visto il controricorso dell’UAMI depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 luglio 2013;

visto il controricorso dell’interveniente, contenente conclusioni intese ad ottenere l’annullamento della decisione della commissione di ricorso su un punto non sollevato nell’atto introduttivo del ricorso, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 luglio 2013;

vista la replica depositata presso la cancelleria del Tribunale il 30 settembre 2013;

viste la domanda dell’interveniente, depositata presso la cancelleria del Tribunale il 14 novembre 2013, intesa ad ottenere lo stralcio dal fascicolo della memoria depositata dalla ricorrente il 30 settembre 2013, le osservazioni della ricorrente e dell’UAMI in ordine a tale domanda, depositate presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 16 e il 17 dicembre 2013, e la decisione dell’11 novembre 2014 che rigetta tale domanda;

visto il quesito scritto del Tribunale alle parti;

viste le domande di produzione di documenti rivolte dal Tribunale alla ricorrente e all’interveniente il 17 novembre 2014;

in seguito all’udienza dell’11 dicembre 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Il 28 novembre 2003, la Easy Sanitairy Solutions BV, interveniente, ha presentato una domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), in forza del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1). Tale domanda verteva sul disegno o modello la cui rappresentazione è la seguente:

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2        Il disegno o modello contestato è stato registrato come disegno o modello comunitario con il numero 000107834‑0025 ed è stato pubblicato nel Bollettino dei disegni e modelli comunitari n. 19/2004 del 9 marzo 2004. Esso riproduce, stando a tale registrazione, un «sifone per doccia (shower drain)».

3        Il 31 marzo 2009, la registrazione del disegno o modello contestato è stata rinnovata. Tale rinnovo è stato oggetto di una pubblicazione nel Bollettino dei disegni e modelli comunitari n. 61/2009, del 2 aprile 2009.

4        Il 3 settembre 2009, la I‑drain BVBA ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità del disegno o modello contestato, in conformità dell’articolo 52 del regolamento n. 6/2002. A sostegno di tale domanda, essa ha dedotto la causa di nullità di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002. Come si evince dall’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, tali condizioni attengono, segnatamente, alla novità (ai sensi dell’articolo 5 di detto regolamento) e al carattere individuale (ai sensi dell’articolo 6 del medesimo regolamento) del disegno o modello di cui trattasi, valutati alla data della sua divulgazione al pubblico, determinata in conformità dell’articolo 7 del regolamento in questione.

5        A sostegno della sua domanda di dichiarazione di nullità, la I‑drain ha prodotto, segnatamente, degli estratti dei due cataloghi di prodotti della società Blücher (in prosieguo: i «cataloghi Blücher»). I cataloghi Blücher contenevano, in particolare, la seguente illustrazione:

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6        Il 30 agosto 2010, a seguito di una fusione per incorporazione, la Group Nivelles, ricorrente, è subentrata nei diritti e negli obblighi della I‑drain, la quale ha cessato di esistere quale persona giuridica.

7        Con decisione del 23 settembre 2010, la divisione di annullamento dell’UAMI ha dichiarato la nullità del disegno o modello contestato, accogliendo quindi la domanda in tal senso sottopostale dalla I‑drain.

8        La divisione di annullamento ha indicato che emergeva chiaramente dagli argomenti della I‑drain che la sua domanda di dichiarazione di nullità era fondata sull’asserita assenza di novità e di carattere individuale del disegno o modello comunitario contestato (punto 3 della decisione della divisione di annullamento). A suo avviso, tale disegno o modello rappresentava una placca, una piletta e un sifone per doccia, in senso stretto, e la sola caratteristica visibile di tale disegno o modello era la parte superiore di detta placca (punto 15 della decisione della divisione di annullamento). Orbene, tale placca sarebbe identica a quella figurante al centro dell’illustrazione riprodotta al punto 5 supra, e il disegno o modello contestato sarebbe privo di novità rispetto al disegno o modello figurante su tale documento (punto 19 della decisione della divisione di annullamento). La divisione di annullamento ha inoltre dichiarato irrilevante l’argomento dell’interveniente secondo il quale la placca figurante al centro dell’illustrazione riprodotta al punto 5 supra veniva utilizzata in un ambiente diverso da quello in cui era destinato ad essere utilizzato il prodotto interessato dal disegno o modello contestato. A suo avviso, «l’uso del prodotto in cui è incorporato il disegno o modello non è un elemento [del suo] aspetto esteriore e, di conseguenza, la differenza non incide sul raffronto dei due disegni in conflitto» (punto 20 della decisione della divisione di annullamento).

9        Il 15 ottobre 2010, l’interveniente ha presentato un ricorso, ai sensi degli articoli da 55 a 60 del regolamento n. 6/2002, avverso la decisione della divisione di annullamento.

10      Con decisione del 4 ottobre 2012 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la terza commissione di ricorso ha annullato la decisione della divisione di annullamento del 23 settembre 2010. In sostanza, essa ha ritenuto, contrariamente alla divisione di annullamento, che il disegno o modello comunitario contestato presentasse un carattere nuovo, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento n. 6/2002, in quanto esso non era identico alla placca figurante al centro dell’illustrazione riprodotta al punto 5 supra, bensì presentasse, rispetto ad essa, differenze che non erano né «minime» né «difficili da valutare in maniera oggettiva» e che, di conseguenza, non potevano essere considerate insignificanti (punti da 31 a 33 della decisione impugnata). Essa ha rimesso la causa alla divisione di annullamento «in merito al seguito da darsi alla domanda di annullamento fondata sull’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con [l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 6]» del regolamento n. 6/2002 (punto 2 del dispositivo della decisione impugnata).

 Conclusioni delle parti

11      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        confermare, ove necessario alla luce della rettifica delle motivazioni, la decisione della divisione di annullamento del 23 settembre 2010.

12      L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

13      L’interveniente chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        annullare la decisione impugnata per un motivo diverso da quelli dedotti dalla ricorrente;

–        condannare la ricorrente nonché l’UAMI alle spese.

14      Nella memoria prevista dall’articolo 135, paragrafo 3, del regolamento di procedura, depositata presso la cancelleria del Tribunale dalla ricorrente il 30 settembre 2013, quest’ultima ha insistito nelle sue conclusioni iniziali e ha precisato che essa chiedeva, inoltre, il rigetto del «ricorso incidentale» presentato dall’interveniente e la condanna del«l’UAMI [o del]l’interveniente» alle spese.

 In diritto

 Sulla ricevibilità del secondo capo di conclusioni della ricorrente

15      L’UAMI sostiene l’irricevibilità del secondo capo di conclusioni della ricorrente. A suo avviso, la ricorrente chiede, in sostanza, al Tribunale di confermare la decisione della divisione di annullamento del 23 settembre 2010. Orbene, si evincerebbe dalla giurisprudenza [sentenze del 27 settembre 2011, El Jirari Bouzekri/UAMI – Nike International (NC NICKOL), T‑207/09, EU:T:2011:537, punti da 15 a 17, e del 29 febbraio 2012, Certmedica International e Lehning entreprise/UAMI – Lehning entreprise e Certmedica International (L112), T‑77/10 e T‑78/10, EU:T:2012:95, punto 32] che il Tribunale non è competente ad adottare sentenze confermative o declaratorie.

16      L’interveniente, da parte sua, non eccepisce espressamente l’irricevibilità del secondo capo di conclusioni della ricorrente, ma fa valere che il Tribunale non può confermare la decisione della divisione di annullamento del 23 settembre 2010 e che, se il Tribunale annulla la decisione impugnata, la causa deve essere rimessa alla commissione di ricorso, che dovrà pronunciarsi prendendo in considerazione la sentenza di annullamento.

17      Tali argomenti non possono essere accolti.

18      Anzitutto, la giurisprudenza fatta valere dall’UAMI è irrilevante. Nelle due sentenze citate dall’UAMI, siamo in presenza di capi di conclusioni con cui viene chiesta la conferma, da parte del Tribunale, della decisione della commissione di ricorso (e non della decisione dell’istanza inferiore dell’UAMI), su un punto sul quale tale decisione dava ragione alla parte che aveva proposto il ricorso dinanzi al Tribunale. Il Tribunale ha dunque ritenuto che dall’articolo 65, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1) (il cui contenuto è identico a quello dell’articolo 61, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 6/2002), emergesse l’irricevibilità di un capo di conclusioni con il quale un ricorrente si limita a chiedere una conferma del motivo o degli argomenti dedotti in occasione del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso e che quest’ultima aveva accolto favorevolmente (sentenze NC NICKOL, cit. al punto 15 supra, EU:T:2011:537, punto 17, e L112, cit. al punto 15 supra, EU:T:2012:95, punto 32).

19      Infatti, l’articolo 61 del regolamento n. 6/2002 prevede, al paragrafo 1, che contro le decisioni della commissione di ricorso possa essere proposto ricorso dinanzi al Tribunale; al paragrafo 2, che tale ricorso può essere proposto per incompetenza, inosservanza di norme processuali essenziali, violazione del Trattato, del regolamento n. 6/2002 e di qualsiasi norma giuridica relativa alla loro applicazione, o per sviamento di potere; al paragrafo 3, che il Tribunale è competente sia ad annullare che a riformare le decisioni impugnate e infine, al paragrafo 4, che il ricorso può essere proposto da una qualsiasi delle parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, se nella sua decisione questa non ne ha accolto le richieste. Si evince inoltre, a contrario, da quest’ultimo paragrafo che una parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso non può proporre regolarmente ricorso dinanzi al Tribunale avverso la decisione di detta commissione di ricorso che ha accolto in toto le sue richieste.

20      Orbene, nella specie, il secondo capo di conclusioni della ricorrente non è inteso ad ottenere la conferma, in tutto o in parte, della decisione impugnata, la quale, peraltro, è sfavorevole alla ricorrente. Esso è diretto ad ottenere che il Tribunale adotti esso stesso la decisione che la commissione di ricorso avrebbe dovuto o potuto prendere, vale a dire la decisione di respingere il ricorso proposto dinanzi alla medesima e di confermare, di conseguenza, la decisione della divisione di annullamento del 23 settembre 2010. In altre termini, esso è diretto all’esercizio, da parte del Tribunale, del potere di riforma della decisione della commissione di ricorso impugnata dinanzi ad esso ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 3, del regolamento n. 6/2002. Un tale capo di conclusioni è pertanto ricevibile [v., in tal senso, sentenza del 12 maggio 2010, Beifa Group/UAMI – Schwan‑Stabilo Schwanhäußer (Strumento per scrivere), T‑148/08, Racc., EU:T:2010:190, punti da 40 a 44].

 Sulla considerazione di una pagina dell’allegato A.9 dell’atto introduttivo del ricorso

21      L’UAMI e l’interveniente fanno valere che la ricorrente ha presentato, a pagina 76 dell’allegato A.9 dell’atto introduttivo del ricorso, un documento che non era stato presentato dinanzi all’UAMI. Essi chiedono, pertanto, che tale documento non venga preso in considerazione dal Tribunale.

22      A tal riguardo, occorre rilevare che emerge dal fascicolo del procedimento dinanzi all’UAMI, trasmesso al Tribunale in applicazione dell’articolo 133, paragrafo 3, del regolamento di procedura di quest’ultimo, che il documento presentato a pagina 76 dell’allegato A.9 dell’atto introduttivo del ricorso non figura fra i documenti che erano stati presentati dalle parti dinanzi all’UAMI. È vero che la pagina 75 di detto allegato contiene una copia di un messaggio di posta elettronica del 5 ottobre 2009, inviato dal sig. M.F. dell’impresa Blücher al sig. R.G. della società I‑drain, il quale era stato comunicato dalla ricorrente nell’allegato 4 della memoria di osservazioni che essa aveva depositato dinanzi alla divisione di annullamento il 2 aprile 2010. Tuttavia, il documento presentato a pagina 76 di tale allegato non figura né fra gli allegati a tale memoria di osservazioni né, più in generale, fra i diversi documenti presentati dalle parti in occasione del procedimento dinanzi all’UAMI. Inoltre, in udienza, in risposta ad un quesito del Tribunale, il rappresentante della ricorrente ha confermato che il documento presentato a pagina 76 dell’allegato in questione non era stato prodotto nel procedimento dinanzi all’UAMI.

23      Orbene, occorre rammentare che il ricorso dinanzi al Tribunale ha ad oggetto il controllo della legittimità delle decisioni adottate dalle commissioni di ricorso dell’UAMI, ai sensi dell’articolo 61 del regolamento n. 6/2002, ragion per cui la funzione del Tribunale non è quella di riesaminare le circostanze di fatto alla luce dei documenti presentati per la prima volta dinanzi al medesimo.

24      Il documento presentato alla pagina 76 dell’allegato A.9 dell’atto introduttivo del ricorso deve essere quindi escluso dal dibattito senza che sia necessario esaminare il suo valore probatorio [v., in tal senso, sentenza Grupo Promer Mon Graphic/UAMI – PepsiCo (Rappresentazione di un supporto promozionale circolare) (T‑9/07, EU:T:2010:96), punto 24 e la giurisprudenza ivi citata].

 Sulla ricevibilità del secondo capo di conclusioni dell’interveniente

25      Nelle sue osservazioni relative alla domanda dell’interveniente intesa ad ottenere lo stralcio dal fascicolo della memoria prevista dall’articolo 135, paragrafo 3, del regolamento di procedura, presentata dalla ricorrente il 30 settembre 2013, l’UAMI ha segnatamente eccepito l’irricevibilità del secondo capo di conclusioni dell’interveniente. A suo avviso, la domanda di annullamento della decisione impugnata perseguita dall’interveniente è irricevibile, poiché si è in presenza di una decisione che le dà ragione. A sostegno della sua linea argomentativa, esso fa valere la sentenza del 16 dicembre 2008, Budějovický Budvar/UAMI – Anheuser‑Busch (BUD) (T‑225/06, T‑255/06, T‑257/06 e T‑309/06, Racc., EU:T:2008:574, punti 150 e 151).

26      Sebbene l’eccezione di irricevibilità concernente il secondo capo di conclusioni dell’interveniente non possa essere invocata dall’UAMI nelle sue osservazioni sulla domanda dell’interveniente intesa ad ottenere lo stralcio dal fascicolo della memoria prevista all’articolo 135, paragrafo 3, del regolamento di procedura, essa dovrebbe essere oggetto d’esame, poiché si tratta di una questione idonea, se del caso, ad essere esaminata d’ufficio dal Tribunale.

27      A tal riguardo, si deve anzitutto rammentare che, ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 3, del regolamento di procedura, un interveniente ai sensi del paragrafo 1 del medesimo articolo (il quale fa riferimento alle parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso diverse dal ricorrente) può, nel suo controricorso, formulare conclusioni dirette all’annullamento o alla riforma della decisione della commissione di ricorso su un punto non sollevato nel ricorso e presentare motivi non addotti nel ricorso.

28      Occorre poi respingere, in quanto irrilevante, il riferimento alla sentenza BUD, citata al punto 25 supra (EU:T:2008:574, punti da 150 a 151). In tale sentenza, il Tribunale ha respinto taluni argomenti della parte interveniente in tale causa, rilevando che, «ammesso che gli argomenti [in questione] debbano essere intesi come motivo autonomo fondato sull’art[icolo] 134, [paragrafo] 2, del regolamento di procedura, occorre rilevare che tale motivo è incompatibile con le proprie conclusioni dell’interveniente (…) [la quale] non ha chiesto l’annullamento o la riforma della [decisione della commissione di ricorso in tale causa] ai sensi dell’art[icolo] 134, [paragrafo] 3, del regolamento di procedura» (sentenza BUD, cit. al punto 25 supra, EU:T:2008:574, punti 150 e 151). Orbene, nella specie, l’interveniente chiede, appunto, l’annullamento della decisione impugnata.

29      Per quanto attiene all’argomento dell’UAMI secondo il quale la decisione impugnata «dà ragione» all’interveniente, occorre rammentare che, secondo la giurisprudenza, occorre ritenere che una decisione di una commissione di ricorso abbia accolto le pretese di una delle parti dinanzi a essa se accoglie la richiesta di tale parte sulla base di una sola parte dell’argomento presentato da detta parte, anche se ha omesso di esaminare o ha respinto gli altri impedimenti o motivi invocati dalla stessa [v. sentenza del 14 dicembre 2011, Völkl/UAMI – Marker Völkl (VÖLKL), T‑504/09, Racc. EU:T:2011:739, punto 26 e la giurisprudenza ivi citata]. Per contro, una decisione di una commissione di ricorso dell’UAMI non accoglie, ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 4, del regolamento n. 6/2002, le pretese di una parte, quando essa si pronuncia su una richiesta presentata da tale parte dinanzi all’UAMI in un senso ad essa sfavorevole (v., per analogia, sentenza VÖLKL, cit. supra, EU:T:2011:739, punto 27 e la giurisprudenza ivi citata).

30      Nella specie, la divisione di annullamento ha constatato che la domanda di dichiarazione di nullità della ricorrente era fondata, in sostanza, sull’asserita assenza di novità e di carattere individuale del disegno o modello comunitario contestato. Essa ha poi ritenuto che quest’ultimo disegno o modello fosse identico, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, ad un disegno o modello anteriore, ossia a quello che rappresentava una placca figurante al centro dell’illustrazione riprodotta al punto 5 supra.

31      Sia dinanzi alla divisione di annullamento, nella sua memoria di osservazioni del 22 giugno 2010, depositata in risposta alle osservazioni della ricorrente del 2 aprile 2010, menzionata al punto 22 supra, sia dinanzi alla commissione di ricorso (v. la sintesi degli argomenti dell’interveniente al punto 14 della decisione impugnata e, segnatamente, la parte intitolata «Indebita presa in considerazione, da parte della divisione di annullamento, del documento D1, al fine di determinare la novità e il carattere individuale del disegno o modello contestato», pagine da 9 a 13 della decisione impugnata), l’interveniente ha sostenuto, segnatamente, che l’illustrazione riprodotta al punto 5 supra, parimenti riprodotta al punto 8 della decisione della divisione di annullamento, non rappresentava un sifone per doccia, bensì unicamente delle griglie che possono essere utilizzate per delle canalette.

32      L’interveniente ha pertanto fatto valere che l’illustrazione riprodotta al punto 5 supra e, più in generale, i prodotti figuranti nei cataloghi Blücher erano completamente diversi dal prodotto interessato dal disegno o modello contestato. Ciò doveva avere come conseguenza, secondo l’interveniente, che non potesse tenersi conto di tali prodotti ai fini della valutazione della novità e del carattere individuale del disegno o modello contestato.

33      Tale argomentazione non è stata accolta dalla commissione di ricorso. Al contrario, come rilevato correttamente dall’interveniente, al punto 31 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha ritenuto che «il disegno o modello anteriore [fosse] costituito da un sifone per doccia estremamente semplice e rettangolare». Essa ha dunque respinto, implicitamente ma chiaramente, l’argomento dell’interveniente secondo il quale si tratterebbe piuttosto di una griglia per canaletta. Il rigetto di tale argomento ha necessariamente comportato il rigetto della linea argomentativa dell’interveniente, secondo la quale i disegni o modelli figuranti nei cataloghi Blücher non possono essere presi in considerazione per valutare la novità e il carattere individuale del disegno o modello contestato.

34      Infatti, se è vero che la commissione di ricorso ha annullato la decisione della divisione di annullamento che pronunciava la nullità di quest’ultimo disegno o modello per assenza di novità, essa ha comunque rimesso la causa alla divisione di annullamento «in merito al seguito da darsi alla domanda di annullamento fondata sull’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con [l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 6]» del regolamento n. 6/2002, come rilevato dal punto 2 del dispositivo della decisione impugnata. Si evince dal riferimento all’articolo 6 di detto regolamento, attinente al carattere individuale, che incombe alla divisione di annullamento, a seguito del rinvio della causa dinanzi alla medesima, analizzare la questione dell’esistenza di un siffatto carattere del disegno o modello contestato. Inoltre, al punto 36, ultima frase, della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha espressamente rilevato che questo «nuovo esame dovrà poggiare sui fatti, prove e argomenti prodotti dinanzi alla divisione di annullamento, nonché sui nuovi fatti, prove e argomenti prodotti dalle due parti dinanzi alla commissione» di ricorso, inclusi, pertanto, i cataloghi Blücher di cui l’interveniente voleva l’esclusione da tale analisi.

35      Ne consegue che la decisione impugnata si pronuncia su una domanda dell’interveniente in un senso ad essa sfavorevole e, di conseguenza, occorre ritenere che tale decisione non abbia accolto le sue richieste, ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 4, del regolamento n. 6/2002. L’interveniente è pertanto legittimata a chiederne l’annullamento, con il suo secondo capo di conclusioni, e gli argomenti in senso contrario dell’UAMI devono essere respinti [v., in tal senso, sentenza del 17 marzo 2009, Laytoncrest/UAMI – Erico (TRENTON), T‑171/06, Racc., EU:T:2009:70, punto 21, e sentenza VÖLKL, cit. al punto 29 supra, EU:T:2011:739, punto 28].

 Sulla fondatezza del primo capo di conclusioni della ricorrente

36      A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo, attinente ad un errore commesso dalla commissione di ricorso al momento della comparazione del disegno o modello contestato con i disegni e modelli anteriori che erano stati invocati a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità. A suo avviso, tale errore ha indotto la commissione di ricorso a concludere erroneamente che il disegno o il modello contestato fosse nuovo ai sensi dell’articolo 5 del regolamento n. 6/2002.

37      Pertanto, è anzitutto necessario individuare il disegno o modello anteriore preso in considerazione dalle istanze dell’UAMI in sede di analisi della domanda di dichiarazione di nullità. Quindi, nei limiti in cui la protezione di un disegno o modello, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, consiste nella protezione dell’aspetto di un prodotto e, come si evince dal considerando 12 di tale regolamento, tale protezione non debba essere estesa agli elementi non visibili durante una normale utilizzazione del prodotto di cui trattasi [v., in tal senso, sentenza del 9 settembre 2014, Biscuits Poult/UAMI – Banketbakkerij Merba (Biscuit), T‑494/12, Racc. EU:T:2014:757, punti 19 e 20, e sentenza del 3 ottobre 2014, Cezar/UAMI – Poli-Eco (Insert), T‑39/13, Racc. EU:T:2014:852, punti 40, 51 e 52)], occorre individuare gli elementi visibili di tale disegno o modello anteriore. Infine, occorre verificare se la comparazione fra gli elementi visibili dei disegni o modelli contestato e anteriore sia stata effettuata correttamente dalla commissione di ricorso.

38      Prima di procedere a tale esame, occorre rammentare, in via preliminare, che, ai sensi dell’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 6/2002, si intende per «disegno o modello» l’aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale o dei materiali del prodotto stesso o del suo ornamento.

39      Inoltre, in conformità dell’articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la protezione di un disegno o modello tramite un disegno o modello comunitario è assicurata se ed in quanto è nuovo e possiede un carattere individuale.

40      A tal riguardo, l’articolo 5 del regolamento n. 6/2002 dispone quanto segue:

«1.      Un disegno o modello si considera nuovo quando nessun disegno o modello identico sia stato divulgato al pubblico:

(…)

b)      per i disegni o modelli comunitari registrati, anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione del disegno o modello per cui si domanda la protezione ovvero, qualora sia rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest’ultima.

2.      Disegni e modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti».

41      Emerge dunque dall’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 che due disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti, cioè dettagli che non siano immediatamente percettibili e non producano quindi differenze, nemmeno minime, tra i citati disegni o modelli. A contrario, al fine di valutare la novità di un disegno o modello, occorre accertare l’esistenza di differenze tra i disegni o modelli in conflitto che, anche se minime, non sono irrilevanti [sentenza del 6 giugno 2013, Kastenholz/UAMI – Qwatchme (Quadranti per orologi), T‑68/11, Racc., EU:T:2013:298, punto 37].

42      Occorre parimenti riassumere quanto deciso nella decisione della divisione di annullamento e nella decisione impugnata.

43      La divisione di annullamento ha ritenuto, al punto 15 della sua decisione, che il disegno o modello contestato rappresentasse un «sifone per doccia (shower drain)» composto da una placca, da una piletta e da un sifone. Essa ha aggiunto, a tal riguardo: «La piletta e il sifone sono montati sulla superficie inferiore della placca».

44      Riferendosi alla rappresentazione del disegno o modello contestato, come riprodotta al punto 1 supra, è dato constatare che, da sinistra a destra, la prima immagine mostra la placca con, sotto, la piletta (verso la quale scorre l’acqua) e, al centro di quest’ultima, il raccordo del sifone; la seconda immagine mostra la parte inferiore della piletta con, al centro, il raccordo del sifone e, infine, la terza immagine mostra la parte superiore della placca.

45      Al punto 16 della sua decisione, la divisione di annullamento ha rilevato che, «[d]urante una normale utilizzazione, ossia quando la doccia [funzionava], la placca [era] integrata nel suolo, e la piletta e il sifone non erano pertanto visibili». Sulla base di tale considerazione, essa ha concluso, al punto 19 della sua decisione, che «[l]a sola caratteristica visibile del disegno o modello contestato [era] la parte superiore della placca». Dal momento che, a suo avviso, tale caratteristica visibile del disegno o modello contestato era identica alla «caratteristica mostrata nel D1», essa ha concluso per l’assenza di novità del disegno o modello contestato.

46      Nel suo ricorso dinanzi alla commissione di ricorso, l’interveniente ha fatto valere, segnatamente, che la divisione di annullamento aveva erroneamente ritenuto che la placca di copertura fosse l’unico elemento visibile del prodotto interessato dal disegno o modello contestato, successivamente alla sua installazione. A suo avviso, il lato della placca nonché le scanalature presenti da una parte e dall’altra della placca erano parimenti visibili. Pertanto, la divisione di annullamento non avrebbe paragonato l’insieme delle caratteristiche rilevanti del disegno o modello contestato con le «caratteristiche figuranti a D1», cosicché la conclusione della decisione della divisione di annullamento, secondo la quale detto disegno o modello sarebbe privo di novità, sarebbe errata.

47      Una lettura attenta della decisione impugnata rivela, malgrado una formulazione un po’ ambigua, che l’argomento secondo il quale la parte superiore della placca di copertura non è il solo elemento della stessa che resti visibile successivamente all’installazione del «sifone per doccia» (shower drain) interessato dal disegno o modello contestato è stato accolto dalla commissione di ricorso. Quest’ultima rileva, infatti, al punto 31 di detta decisione, che «il disegno o modello contestato è composto da una placca di copertura di forma rettangolare, ma anche di scanalature laterali e di bordi esterni fini del sifone per doccia; tutti questi elementi sono visibili durante la normale utilizzazione».

48      Occorre rilevare, a tal riguardo, che il prodotto interessato dal disegno o modello contestato è composto, come aveva giustamente constatato la divisione di annullamento, da una placca di copertura, da una piletta e da un raccordo di un sifone per doccia. Più specificamente, l’acqua della doccia scorre verso la piletta e, attraverso il sifone, viene diretta verso la canalizzazione. La piletta è coperta dalla placca di copertura, una delle cui peculiarità è quella di essere solida, ossia di essere priva, sulla sua superficie, di buchi che consentirebbero all’acqua di scorrere verso la piletta. Lo scorrimento dell’acqua verso la piletta viene effettuato tramite due scanalature, situate sui due lati lunghi della placca.

49      Dopo l’installazione del «sifone per doccia (shower drain)» interessato dal disegno o modello contestato, vale a dire dopo la sua integrazione nel pavimento della doccia, non è solo la parte superiore della placca ad essere visibile, ma anche, come constatato giustamente dalla commissione di ricorso al punto 31 della decisione impugnata, le due scanalature laterali nonché la parte superiore del bordo della piletta. È manifestamente a quest’ultimo elemento che si riferisce la commissione di ricorso allorché essa menziona i «bordi esterni fini» del «sifone per doccia (shower drain)». Sono inoltre tali considerazioni che giustificano la conclusione secondo la quale la frase del punto 31 della decisione impugnata, citata al punto 47 supra, deve essere intesa nel senso che la commissione di ricorso ha ritenuto, al pari dell’interveniente, che le parti visibili «durante la normale utilizzazione» del sifone per doccia (shower drain) interessato dal disegno o modello contestato, ossia successivamente alla sua installazione, fossero non solo la parte superiore della placca di copertura, bensì anche gli altri summenzionati elementi di tale prodotto.

50      Sulla scorta delle considerazioni che precedono, occorre procedere all’esame del motivo unico della ricorrente.

51      Nell’ambito del ricorso, la ricorrente non addduce argomenti che potrebbero rimettere in discussione le considerazioni illustrate ai punti da 47 a 49 supra. Essa contesta, piuttosto, i termini della comparazione, effettuata dalla commissione di ricorso, fra il disegno o modello contestato e il «disegno o modello anteriore», menzionato al punto 31 della decisione impugnata. A suo avviso, quest’ultimo punto della decisione impugnata testimonia una lettura errata, da parte della commissione di ricorso, del punto 19 della decisione della divisione di annullamento.

52      La ricorrente osserva che la divisione di annullamento ha utilizzato, nella sua decisione, l’abbreviazione «D1» per riferirsi all’insieme degli estratti dei cataloghi Blücher versati nel fascicolo, e non alla sola illustrazione riprodotta al punto 5 supra, che è stata parimenti riprodotta al punto 8 della decisione della divisione di annullamento. Detta illustrazione sarebbe soltanto una parte del documento chiamato «D1» nella decisione della divisione di annullamento. Inoltre, secondo la ricorrente, la constatazione della divisione di annullamento, figurante al punto 8 della sua decisione, non era affatto corretta, poiché tale illustrazione non rappresentava una «canaletta di scarico», bensì unicamente una «griglia zero» di una canaletta di scarico. La ricorrente spiega che, con l’espressione «griglia zero», si deve intendere una griglia situata in una piletta di scarico installata nel pavimento. Tale griglia non presenterebbe perforazioni sulla sua superficie orizzontale, cosicché il liquido da evacuare potrebbe scorrere solo lungo i lati della griglia.

53      La ricorrente fa valere che la «griglia zero» presentata nell’illustrazione riprodotta al punto 5 supra corrisponde alla «griglia zero» del disegno o modello contestato. Entrambe verrebbero fabbricate in acciaio inossidabile e avrebbero l’aspetto di un quadrilatero oblungo. Nessuna di esse presenterebbe perforazioni sulla sua superficie orizzontale, cosicché il liquido da scaricare potrebbe unicamente scorrere verso la piletta di scarico dai lati. La ricorrente precisa, a tal riguardo, che il buco visibile sulla placca figurante al centro di detta illustrazione avrebbe come unica funzione quella di consentire di rimuovere la griglia dalla piletta a fini di pulizia. Essa ne conclude che la summenzionata immagine non mostri né più né meno che una placca di copertura rettangolare, in altri termini una «griglia zero», proveniente dall’impresa danese Blücher, datata 1998 e la cui designazione di tipo è «Spaltrost» (in tedesco) o «Spalterist» (in danese), che significa «griglia a fessure».

54      La ricorrente sostiene che la decisione impugnata è inficiata da un errore, in quanto viene rilevato, al suo punto 31, che «il disegno o modello anteriore (D1) è composto da un sifone per doccia [(shower drain)] estremamente semplice e rettangolare composto da una placca di copertura munita di un foro». Orbene, sarebbe un fatto noto che uno scarico di doccia non consta unicamente di una placca di copertura, la quale, come indica il suo nome, serve a coprire qualcosa, nella specie lo scarico della doccia o la piletta di scarico. A suo avviso, la commissione di ricorso non ha dunque tenuto conto del fatto che l’illustrazione riprodotta al punto 5 supra mostra la sola placca di copertura e non tutto lo scarico della doccia, quale risulta visibile durante una normale utilizzazione, rappresentato dal modello o disegno anteriore, incluso nei cataloghi Blücher.

55      La ricorrente fa dunque valere che dai punti 7 e 31 della decisione impugnata si evince che la commissione di ricorso ha erroneamente paragonato l’aspetto visibile durante una normale utilizzazione del disegno o modello contestato con la sola placca di copertura figurante al centro dell’illustrazione riprodotta al punto 5 supra. Orbene, dal contesto dei cataloghi Blücher, prodotti dalla ricorrente dinanzi all’UAMI, potrebbe essere desunto che la «griglia zero» visibile in tale immagine debba essere situata fra i bordi esterni dritti della piletta di scarico e che la superficie del pavimento che circonda la piletta, i bordi esterni dritti della piletta nonché la «griglia zero» situata fra i medesimi si trovino alla medesima altezza. Lo stesso dovrebbe dirsi per il disegno o modello contestato.

56      Inoltre, emergerebbe dal contesto dei cataloghi Blücher che la placca di copertura figurante al centro dell’illustrazione riprodotta al punto 5 supra, al pari di tutte le placche di copertura di altri tipi, era destinata ad essere situata fra i bordi dritti della piletta di scarico installata nel pavimento. La piletta di scarico stessa figurerebbe nella prima e nell’ultima pagina dei cataloghi in questione, con la differenza che, in tale rappresentazione, essa sarebbe priva di una griglia munita, sulla sua superficie, di perforazioni.

57      Secondo la ricorrente, allorché la placca di copertura figurante al centro dell’illustrazione riprodotta al punto 5 supra è situata in una piletta di scarico come quella che figura nei cataloghi Blücher, un siffatto dispositivo di scarico per doccia presenterebbe, durante una normale utilizzazione, un aspetto che comprende non solo la placca di copertura, bensì anche, e al contrario di quanto ritenuto dalla commissione di ricorso, i lati o bordi di detta placca, le fessure allungate su entrambi i lati della placca, nonché il fine bordo esterno della piletta di scarico.

58      La ricorrente sostiene, di conseguenza, che la commissione di ricorso ha fondato la decisione impugnata su motivi inesatti, nonché su un raffronto erroneo dei disegni o modelli in questione.

59      A tal riguardo occorre rammentare che, come si evince dalle considerazioni illustrate ai punti da 45 a 47 supra, la commissione di ricorso ha giustamente ritenuto che, dopo l’installazione del sifone per doccia (shower drain) rappresentato dal disegno o modello contestato, la superficie orizzontale della placca di copertura non fosse l’unico elemento rimasto visibile. La divisione di annullamento, che era pervenuta alla conclusione opposta, al punto 16 della sua decisione, era pertanto incorsa in un errore che spettava alla commissione di ricorso rettificare.

60      Orbene, la commissione di ricorso, nella decisione impugnata, non ha tratto le conseguenze corrette dall’errore da essa rilevato.

61      È vero che la divisione di annullamento, ai fini della valutazione della novità del disegno o modello contestato, aveva erroneamente proceduto ad una comparazione fra la sola placca di copertura inclusa nel disegno o modello contestato e la placca di copertura figurante al centro dell’illustrazione riprodotta al punto 5 supra. Tuttavia, ciò non significa che sia possibile valutare la novità del disegno o modello contestato paragonando tutti gli elementi del medesimo che rimangono visibili successivamente alla sua installazione con la sola placca figurante al centro dell’illustrazione in questione. Ciò equivale, infatti, ad effettuare un paragone fra l’insieme degli elementi visibili di un dispositivo di scarico per doccia (quello rappresentato dal disegno o modello contestato), da un lato, e un solo elemento di uno scarico per doccia anteriore, dall’altro.

62      A tal riguardo non è necessario stabilire se, come fatto valere dalla ricorrente (v. punto 54 supra), sia noto che uno scarico per doccia non è unicamente composto da una placca di copertura. È sufficiente constatare che, in ogni caso, l’esame degli elementi prodotti dalle parti dinanzi all’UAMI non poteva che sfociare nella conclusione che la placca di copertura figurante al centro dell’illustrazione riprodotta al punto 5 supra era unicamente una parte di un dispositivo di scarico di liquidi e che, di conseguenza, la valutazione della novità del disegno o modello contestato esigeva una comparazione fra le caratteristiche visibili, successivamente all’installazione, di quest’ultimo e le caratteristiche visibili, successivamente all’installazione, del disegno o modello anteriore, del quale faceva parte la summenzionata placca di copertura.

63      Infatti, in primo luogo, nei cataloghi Blücher, prodotti in estratti dalla ricorrente, l’illustrazione riprodotta al punto 5 supra era preceduta dal titolo «Roste für Rinnen und Aufsatzstücke», che significa «Griglie per canalette e parti superiori». È pertanto certo che la placca figurante al centro di tale illustrazione era soltanto una semplice placca di copertura, fungente da griglia di un dispositivo di scarico di liquidi, e non rappresentava la totalità di un siffatto dispositivo.

64      In secondo luogo, un’altra pagina (pagina 21) dei cataloghi in questione, parimenti prodotta dalla ricorrente dinanzi all’UAMI, conteneva un diagramma che mostrava come diversi elementi forniti dall’impresa Blücher potessero essere combinati per costruire un dispositivo completo di scarico di liquidi. In particolare, tale diagramma mostrava sei tipi di griglia, di cui uno senza perforazione, i quali potevano essere montati su una piletta, la quale, a sua volta, doveva essere montata su un sifone. Dette griglie erano di forma quadrata e non oblunga, ma è evidente che lo stesso principio poteva essere applicato a griglie di forme o di dimensioni diverse.

65      A tal riguardo occorre rilevare che la griglia senza perforazioni (placca di copertura) mostrata in tale diagramma recava il numero di modello 697.200.200.20. Risulta dalla pagina 34 del medesimo catalogo che si trattava di una variante, di forma quadrata, della serie di placche di copertura «Spaltrost», proposta dall’impresa Blücher. La stessa serie comprendeva altri modelli (numerati 697.200.075.99, 697.200.150.99 e 697.200.200.99) aventi il medesimo aspetto (ossia senza perforazione sulla superficie orizzontale), ma dalla forma oblunga. Inoltre, la pagina in questione conteneva, accanto alle dimensioni di tali modelli, un’immagine di una placca di copertura identica a quella figurante al centro dell’illustrazione riprodotta al punto 5 supra. Pertanto, poteva agevolmente concludersi, leggendo tali cataloghi, che tutti i tipi di griglia (o placca di copertura) ivi figuranti dovevano essere combinati con altri elementi, parimenti proposti dall’impresa Blücher, per costruire un dispositivo di scarico di liquidi.

66      In terzo luogo, come fatto valere dalla ricorrente, la prima e l’ultima pagina dei cataloghi Blücher, che figuravano fra gli estratti di tali cataloghi da essa prodotti dinanzi all’UAMI, contenevano immagini di un dispositivo per lo scarico delle acque di forma oblunga proposto dall’impresa Blücher, con la differenza che esso era munito, in queste due immagini, di una placca di copertura provvista di perforazioni sulla sua superficie orizzontale (una griglia).

67      In quarto luogo, occorre parimenti rilevare che dai paragrafi 15 e 16 delle osservazioni della ricorrente del 2 aprile 2010 dinanzi alla divisione di annullamento dell’UAMI emerge chiaramente che le placche di copertura senza perforazioni figuranti nei cataloghi Blücher, fra cui la placca figurante al centro dell’illustrazione riprodotta al punto 5 supra, erano soltanto una parte di un dispositivo di scarico di liquidi e non formavano da sole un siffatto dispositivo.

68      In quinto luogo, infine, occorre rilevare che l’interveniente non aveva neanche contestato, dinanzi alle istanze dell’UAMI, il fatto che la placca di copertura del tipo «Spaltrost» proposta dall’impresa Blücher dovesse essere utilizzata come se fosse una parte di un dispositivo di scarico di liquidi. Al contrario, nell’allegato 11 alle sue osservazioni del 27 giugno 2010 dinanzi alla divisione di annullamento, l’interveniente ha prodotto estratti di un altro catalogo dell’impresa Blücher, i quali contenevano un’immagine di una placca di copertura come quella che figura al centro dell’illustrazione riprodotta al punto 5 supra, situata su una piletta munita, sotto, di un sifone di scarico. Essa richiama peraltro tale fatto nel suo controricorso.

69      È ben vero che l’interveniente ha presentato tale documento a sostegno del suo argomento, reiterato, peraltro, dinanzi al Tribunale, secondo il quale la placca di copertura in questione dell’impresa Blücher e i dispositivi di scarico di liquidi sui quali essa poteva essere utilizzata non fossero destinati ad essere utilizzati in una doccia, bensì ad un uso industriale. Infatti, il testo figurante nella stessa pagina in cui si trova tale immagine, nell’estratto del catalogo prodotto dall’interveniente dinanzi all’UAMI, mostra chiaramente che si tratta di dispositivi di scarico di liquidi, utilizzati nell’industria alimentare.

70      Tuttavia, ciò non incide in alcun modo sul fatto che emerge chiaramente da questa stessa immagine che la placca di copertura figurante al centro dell’illustrazione riprodotta al punto 5 supra non fosse, da sola, un dispositivo di scarico di liquidi (o un sifone per doccia, come sembra averlo considerato la commissione di ricorso), bensì che essa fosse soltanto una parte di un siffatto dispositivo. Ne consegue, pertanto, che la commissione di ricorso, al fine di valutare la novità del disegno o modello contestato, ha proceduto erroneamente ad una comparazione fra le caratteristiche visibili, successivamente all’installazione, di quest’ultimo e di questa sola placca.

71      Tali considerazioni non vengono rimesse in discussione dagli argomenti dell’UAMI o dell’interveniente.

72      L’UAMI fa valere la sentenza del 22 giugno 2010, Shenzhen Taiden/UAMI – Bosch Security Systems (Apparecchiature per la comunicazione) (T‑153/08, Racc. EU:T:2010:248, punti 23 e 24). A suo avviso, da tale sentenza discende che, in quanto l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 fa riferimento ad una differenza tra le impressioni generali prodotte dai disegni o modelli in causa, l’esame del carattere individuale di un disegno o modello comunitario non può essere effettuato con riferimento a elementi specifici derivanti dai vari disegni o modelli precedenti. Di conseguenza, occorrerebbe operare un raffronto tra, da un lato, l’impressione generale prodotta dal disegno o modello comunitario contestato e, dall’altro, l’impressione generale prodotta da ciascuno dei disegni o modelli anteriori validamente invocati dal richiedente la nullità.

73      L’UAMI fa valere che il ragionamento di tale sentenza, applicabile al carattere individuale di un disegno o modello, si estende a fortiori all’esame della novità. Pertanto, le caratteristiche di più disegni o modelli anteriori non potrebbero essere combinate per rimettere in discussione la novità di un disegno o modello più recente.

74      Tale argomento deve essere respinto in quanto fondato su una percezione errata dell’argomento della ricorrente. Quest’ultima, infatti, non addebita alla commissione di ricorso di non aver tratto elementi specifici da differenti disegni o modelli anteriori, al fine di paragonarli con il disegno o modello contestato, bensì di avere paragonato la totalità del sifone per doccia (shower drain) rappresentato dal disegno o modello contestato con una parte soltanto, e non con la totalità, del dispositivo di scarico di liquidi proposto dall’impresa Blücher e invocato a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità.

75      L’UAMI fa parimenti valere che la ricorrente non ha dimostrato l’esistenza di un disegno o modello anteriore al disegno o modello contestato, in possesso di tutte le caratteristiche di quest’ultimo. A suo avviso, la linea argomentativa della ricorrente poggia sulla combinazione di due disegni o modelli distinti. Benché divulgati negli stessi cataloghi (i cataloghi Blücher), questi due disegni o modelli non verrebbero rappresentati insieme. Esso ritiene che, anche ammesso che i cataloghi Blücher costituiscano una divulgazione, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, ciascuno dei disegni o modelli ivi figuranti dovrebbe essere paragonato in maniera individuale con il disegno o modello contestato.

76      Tale argomento poggia sulla premessa secondo la quale dinanzi all’UAMI non era stata presentata alcuna immagine rappresentante la placca di copertura figurante al centro dell’illustrazione riprodotta al punto 5 supra, collocata in una piletta di scarico di forma oblunga e costituente dunque un dispositivo di scarico di liquidi completo. Infatti, l’esposizione di tale argomento nel controricorso dell’UAMI è preceduta da un’argomentazione intesa a dimostrare giustamente (v. punti 22 e 23 supra) che il documento presentato a pagina 76 dell’allegato A.9 dell’atto introduttivo del ricorso non deve essere preso in considerazione. Orbene, dal punto 68 supra emerge che la premessa sulla quale poggia il presente argomento dell’UAMI è errata, il che è già sufficiente per respingerlo.

77      In ogni caso, occorre rilevare che, più in generale, nell’ipotesi di un disegno o modello costituito da più componenti, si deve ritenere che esso sia stato divulgato al pubblico, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, allorché tutte le componenti sono state divulgate al pubblico ed è stato indicato in maniera chiara che tali componenti erano destinate ad essere combinate fra loro per costituire un prodotto determinato, consentendo in tal modo l’individuazione della forma e delle caratteristiche di tale disegno o modello.

78      In altri termini, non si può ritenere che un disegno o modello presenti un carattere nuovo, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento n. 6/2002, qualora esso consista unicamente in una combinazione di disegni o modelli già divulgati al pubblico e in relazione ai quali sia già stato indicato che essi erano destinati ad essere utilizzati insieme.

79      Nella specie, ciò significa che, dato che, per i motivi illustrati ai punti da 63 a 67 supra, emergeva in maniera chiara dai cataloghi Blücher che la placca di copertura figurante al centro dell’illustrazione riprodotta al punto 5 supra era destinata ad essere combinata con vasche e sifoni proposti dall’impresa Blücher e parimenti figuranti in tali cataloghi, per costituire un dispositivo di scarico di liquidi completo, spettava all’UAMI, al fine di valutare la novità del disegno o modello contestato, paragonarlo, segnatamente, con uno scarico di liquidi costituito dalla placca di copertura in questione, combinata con gli altri elementi di un dispositivo di scarico di liquidi proposti dall’impresa Blücher, e ciò quand’anche in detti cataloghi non figurasse alcuna immagine di una siffatta combinazione.

80      L’UAMI sostiene, inoltre, che la presenza di un foro nella placca di copertura figurante al centro dell’illustrazione riprodotta al punto 5 supra costituisce un elemento di differenziazione supplementare fra la stessa e il disegno o modello contestato, e ciò ancorché tale differenza non fosse stata menzionata dalla commissione di ricorso.

81      Tale argomento dev’essere parimenti respinto. Da un lato, non è possibile respingere l’argomento della ricorrente secondo il quale la decisione impugnata è inficiata da errore, alludendo ad un elemento non menzionato in detta decisione. Dall’altro, e soprattutto, l’errore commesso dalla commissione di ricorso consiste, secondo l’argomento della ricorrente, ritenuto fondato dal Tribunale, nel fatto che la commissione di ricorso ha paragonato l’insieme del dispositivo (sifone per doccia) rappresentato dal disegno o modello contestato con una componente soltanto del disegno o modello anteriore. In altre parole, l’errore consiste nell’individuazione stessa del disegno o modello anteriore che doveva essere preso in considerazione ai fini di tale raffronto e non, come sembra implicare tale argomento dell’UAMI, nelle caratteristiche di quest’ultimo disegno o modello.

82      L’interveniente, da parte sua, fa valere che, poiché la ricorrente aveva sostenuto dinanzi all’UAMI, in via principale, che il disegno o modello contestato era privo di novità con riferimento alla sola placca figurante al centro dell’illustrazione riprodotta al punto 5 supra, è comprensibile che sia la divisione di annullamento sia la commissione di ricorso abbiano fondato le loro decisioni su una comparazione fra detto disegno o modello e questa sola placca.

83      Tale argomento dev’essere parimenti respinto. Si deve ricordare che, dinanzi alla divisione di annullamento, la ricorrente aveva invocato diversi elementi a sostegno della sua tesi secondo la quale il disegno o modello contestato era privo di novità e di carattere individuale. La divisione di annullamento, avendo ritenuto che l’unico elemento visibile del disegno o modello contestato, dopo l’installazione, fosse la sua placca di copertura e che questa fosse identica alla placca figurante al centro dell’illustrazione riprodotta al punto 5 supra, ha accolto, su questa sola base, la domanda di dichiarazione di nullità. Essa non ha pertanto proceduto a paragonare il disegno o modello contestato con altri disegni o modelli che figuravano nei documenti prodotti dalla ricorrente.

84      Orbene, poiché la commissione di ricorso ha correttamente ritenuto che altri elementi del sifone per doccia rappresentato dal disegno o modello contestato resterebbero visibili successivamente all’installazione, essa non può, come è già stato rilevato, paragonare tale disegno o modello con la sola placca di copertura figurante al centro dell’illustrazione riprodotta al punto 5 supra. Al fine di valutare la novità del disegno o modello contestato, essa doveva esaminare l’esistenza di differenze non irrilevanti fra tutte le caratteristiche visibili di tale disegno o modello e tutte quelle del disegno o modello anteriore invocato, senza limitarsi alla sola placca di copertura facente parte del disegno o modello anteriore.

85      L’interveniente fa parimenti valere che, benché la ricorrente abbia affermato, dinanzi alla commissione di ricorso, che era possibile installare la sola placca di copertura figurante al centro dell’illustrazione riprodotta al punto 5 supra in una piletta rettangolare di forma oblunga munita di un bordo che resterebbe visibile successivamente all’installazione, essa non ha supportato tali affermazioni con elementi di prova, in quanto nei cataloghi Blücher non era contenuta alcuna immagine di una siffatta installazione. In tale contesto, l’interveniente rammenta che il documento presentato a pagina 76 dell’allegato A.9 dell’atto introduttivo del ricorso, il quale contiene una rappresentazione della placca di copertura in questione installata in una piletta di forma oblunga, non era stato presentato dinanzi all’UAMI e non può essere preso in considerazione.

86      Tuttavia, per i motivi già indicati ai punti da 63 a 70 supra, tali argomenti non possono essere accolti.

87      Ne consegue che l’unico motivo del ricorso è fondato.

88      Orbene, come è stato già rilevato al punto 20 supra, con il secondo capo di conclusioni la ricorrente chiede, in sostanza, la riforma della decisione impugnata, nel senso del rigetto del ricorso dell’interveniente dinanzi alla commissione di ricorso e della conferma della decisione della divisione di annullamento che aveva accolto la domanda di dichiarazione di nullità, se del caso con sostituzione dei motivi di quest’ultima decisione. Occorre pertanto determinare la sorte da riservare alla domanda di riforma della ricorrente.

 Sulla fondatezza del secondo capo di conclusioni della ricorrente

89      Si deve rilevare che il controllo esercitato dal Tribunale ai sensi dell’articolo 61 del regolamento n. 6/2002 consiste in un controllo della legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dell’UAMI e che esso può annullare o riformare la decisione oggetto del ricorso solo se questa, nel momento in cui è stata adottata, era viziata da uno dei motivi di annullamento o di riforma enunciati all’articolo 61, paragrafo 2, del regolamento suddetto. Ne consegue che il potere di riforma riconosciuto al Tribunale non ha come effetto di conferire a quest’ultimo la facoltà di sostituire la propria valutazione a quella della commissione di ricorso, e neppure la facoltà di procedere ad una valutazione alla quale tale commissione non ha ancora proceduto. Pertanto, in linea di principio, l’esercizio del potere di riforma deve essere limitato alle situazioni nelle quali il Tribunale, dopo aver controllato la valutazione compiuta dalla commissione di ricorso, sia in grado di determinare, sulla base degli elementi di fatto e di diritto accertati, la decisione che la suddetta commissione era tenuta a prendere (v., per analogia, sentenza del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI, C‑263/09 P, Racc., EU:C:2011:452, punti 71 e 72).

90      Nella specie, è ben vero che la questione della novità del disegno o modello contestato è stata esaminata sia dalla divisione di annullamento sia dalla commissione di ricorso. Tuttavia, è già stato rilevato che l’esame effettuato da tali istanze dell’UAMI era, in entrambi i casi, viziato da errori: nel caso della divisione di annullamento, essa ha erroneamente ritenuto che, successivamente all’installazione del sifone per doccia rappresentato dal disegno o modello contestato, l’unico elemento del medesimo rimasto visibile fosse la placca di copertura. Essa ha dunque paragonato tale placca con quella figurante al centro dell’illustrazione riprodotta al punto 5 supra, senza tenere conto degli altri elementi di prova invocati dinanzi alla medesima dalla ricorrente. Da parte sua, la commissione di ricorso ha correttamente individuato l’errore commesso dalla divisione di annullamento, ma, invece di paragonare gli elementi visibili, successivamente all’installazione, del sifone per doccia rappresentato dal disegno o modello contestato con gli elementi visibili di altri disegni o modelli anteriori invocati dalla ricorrente, incluso quello di cui faceva parte la placca di copertura figurante al centro di detta illustrazione, essa si è limitata, in maniera erronea, ad una mera comparazione fra il disegno o modello contestato e quest’ultima placca.

91      Ne consegue che l’esame della novità del disegno o modello contestato, alla luce dei disegni o modelli anteriori invocati dalla ricorrente, non è stato completo. Pertanto, un esame, da parte del Tribunale, della novità del disegno o modello contestato, alla luce dell’insieme degli elementi invocati dalla ricorrente dinanzi alle istanze dell’UAMI, implicherebbe, in sostanza, l’esercizio di funzioni amministrative e di indagine proprie dell’UAMI e sarebbe, per questo motivo, contrario all’equilibrio istituzionale cui si ispira il principio di ripartizione delle competenze fra l’UAMI e il Tribunale. Ne risulta che gli interessi della ricorrente sono sufficientemente salvaguardati dall’annullamento della decisione impugnata (v., in tal senso, sentenza Strumento per scrivere, cit. al punto 20 supra, EU:T:2010:190, punto 133; v. parimenti, in tal senso e per analogia, sentenza VÖLKL, cit. al punto 29 supra, EU:T:2011:739, punto 121 e la giurisprudenza ivi citata).

92      Di conseguenza, il secondo capo di conclusioni della ricorrente non deve essere accolto.

 Sulla fondatezza del secondo capo di conclusioni dell’interveniente

93      Come è già stato rilevato, con il suo secondo capo di conclusioni l’interveniente ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata per un motivo diverso da quelli dedotti dalla ricorrente. A sostegno di tale domanda, essa fa valere che la commissione di ricorso, concludendo, al punto 31 della decisione impugnata, che l’illustrazione riprodotta al punto 5 supra divulgava un sifone per doccia rettangolare estremamente semplice, costituito da una placca di copertura munita di un foro, ha violato norme processuali essenziali. A suo avviso, tale conclusione è in contraddizione con le affermazioni effettuate dalle parti nel corso del procedimento dinanzi all’UAMI e non è stata motivata, il che compromette la comprensibilità della decisione impugnata.

94      L’interveniente spiega, a tal riguardo, che l’illustrazione riprodotta al punto 5 supra presenta soltanto delle griglie che possono essere utilizzate in una canaletta di scarico di liquidi. Esse includono la placca figurante al centro di detta illustrazione, la quale è chiusa sulla superficie orizzontale e consente il deflusso del liquido unicamente tramite fessure poste sui suoi lati.

95      L’interveniente sostiene tuttavia che si evince dagli estratti di uno dei cataloghi Blücher, da essa stessa presentati dinanzi alle istanze dell’UAMI, che tale placca di copertura era destinata ad un uso industriale e non ad un’utilizzazione come elemento di un sifone per doccia in uno spazio sanitario. In particolare, l’immagine di tale placca in detto catalogo sarebbe accompagnata da una piccola immagine di un furgone, che significherebbe, come verrebbe spiegato in un’altra pagina del medesimo catalogo, che il prodotto è destinato ad un uso industriale.

96      La ricorrente non avrebbe contestato in maniera motivata tali affermazioni dinanzi alla commissione di ricorso. Essa si sarebbe limitata a contestare, del resto a torto, che tale circostanza si ripercuoteva sulla fondatezza della domanda di dichiarazione di nullità. Pertanto, la decisione impugnata, che ha qualificato come sifone per doccia il prodotto in questione, non sarebbe motivata e sarebbe incomprensibile.

97      Nella memoria da essa depositata in applicazione dell’articolo 135, paragrafo 3, del regolamento di procedura, la ricorrente fa valere che «al motivo dell’interveniente non può essere riconosciuto alcun peso», poiché è «fondamentale rispondere alla questione se la commissione di ricorso potesse giustamente ritenere che il documento “D1” non riguard[asse] il [catalogo] Blücher, come deciso dalla divisione di annullamento, bensì unicamente la placca di copertura» figurante al centro dell’illustrazione riprodotta al punto 5 supra. A suo avviso, il motivo sollevato dall’interveniente tende in realtà a sfruttare la confusione semantica esistente nella decisione impugnata per quanto attiene all’individuazione di cosa si intenda per «D1», al fine di ottenere che il disegno o modello contestato venga paragonato con la sola summenzionata placca di copertura. La ricorrente chiede, pertanto, il rigetto di tale motivo.

98      Poiché l’interveniente fa valere, a sostegno del secondo capo di conclusioni, una violazione dell’obbligo di motivazione, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 62 del regolamento n. 6/2002, le decisioni dell’UAMI devono essere motivate. Tale obbligo di motivazione ha la stessa portata di quello derivante dall’articolo 296 TFUE, secondo cui il ragionamento dell’autore dell’atto deve apparire in modo chiaro e inequivocabile. Tale obbligo ha il duplice scopo di consentire, da un lato, agli interessati di conoscere le giustificazioni alla base del provvedimento adottato al fine di tutelare i propri diritti e, dall’altro, al giudice dell’Unione di esercitare il suo sindacato di legittimità sulla decisione. Tuttavia, non si può pretendere che le commissioni di ricorso forniscano una spiegazione che ripercorra esaustivamente e singolarmente tutti i ragionamenti svolti dinanzi ad esse dalle parti. La motivazione può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali la decisione della commissione di ricorso è stata adottata ed al giudice competente di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo [v. sentenza del 25 aprile 2013, Bell & Ross/UAMI – KIN (Cassa di orologio da polso), T‑80/10, EU:T:2013:214, punto 37 e la giurisprudenza ivi citata].

99      Occorre parimenti rammentare che l’obbligo di motivazione delle decisioni costituisce una forma sostanziale che va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, che attiene alla legittimità nel merito dell’atto controverso. Infatti, la motivazione di una decisione consiste nell’esprimere formalmente le ragioni su cui si fonda tale decisione. Qualora tali ragioni siano viziate da errori, questi ultimi inficiano la legittimità nel merito della decisione, ma non la motivazione di quest’ultima, che può essere sufficiente pur illustrando ragioni errate (v. sentenza Cassa di orologio da polso, cit. al punto 98 supra, EU:T:2013:214, punto 38 e la giurisprudenza ivi citata).

100    Si evince dalla linea argomentativa dell’interveniente che essa ritiene che la natura dell’oggetto che figura al centro dell’illustrazione riprodotta al punto 5 supra e, in particolare, la questione se esso sia destinato ad essere utilizzato come elemento di una doccia oppure ad un uso industriale, come parte di una canaletta di scarico di liquidi, risultasse rilevante per l’esito della domanda di dichiarazione di nullità della ricorrente. Orbene, anche ammesso che sia così, è giocoforza constatare che la decisione impugnata contiene una motivazione sufficiente al riguardo, nei limiti in cui essa rileva, al suo punto 31, che si tratta di un «sifone per doccia».

101    In realtà, con la sua linea argomentativa, l’interveniente mira a rimettere in discussione la fondatezza della constatazione della commissione di ricorso in questione. È quanto può essere desunto dal riferimento effettuato dall’interveniente alla linea argomentativa e ai documenti che essa aveva invocato dinanzi alle istanze dell’UAMI, i quali dimostrerebbero che l’oggetto di cui trattasi sarebbe destinato ad un uso industriale. In sostanza, l’interveniente ritiene che la summenzionata constatazione della commissione di ricorso sia errata, nella parte in cui quest’ultima non ha tenuto conto né di tale linea argomentativa e di tali documenti, né dell’assenza di qualsiasi contestazione da parte della ricorrente. È in tal senso che deve parimenti essere inteso l’argomento dell’interveniente, secondo il quale la decisione impugnata è «incomprensibile» sul punto.

102    Orbene, prima di verificare, se del caso, la fondatezza della constatazione in questione della commissione di ricorso, occorre esaminare la sua rilevanza ai fini della valutazione della fondatezza della domanda di dichiarazione di nullità della ricorrente. Si deve rammentare, a tal riguardo, che l’interveniente insiste sulla questione dell’individuazione corretta del prodotto figurante al centro dell’illustrazione riprodotta al punto 5 supra, poiché essa ritiene che, qualora dovesse risultare che tale prodotto era diverso da quello (il sifone per doccia) interessato dal disegno o modello contestato, tale circostanza sarebbe sufficiente a comportare il rigetto della domanda di dichiarazione di nullità della ricorrente (v., parimenti, punti da 30 a 35 supra). Occorre pertanto accertare se quest’ultima premessa sia corretta.

103    Infatti, è solo in tal caso che un ipotetico errore della commissione di ricorso nell’individuazione del prodotto interessato dal disegno o modello anteriore può giustificare l’annullamento della sua decisione, chiesto dall’interveniente nel secondo capo di conclusioni.

104    A tal riguardo occorre rilevare che, dinanzi alle istanze dell’UAMI, le parti hanno discusso la rilevanza, per l’esito della domanda di dichiarazione di nullità, dell’uso al quale sono destinati i prodotti interessati, rispettivamente, dai disegni o modelli anteriori, invocati dalla ricorrente a sostegno di detta domanda, e dal disegno o modello contestato. In tal senso, nelle sue osservazioni del 22 giugno 2010 dinanzi alla divisione di annullamento, l’interveniente ha sostenuto la tesi secondo la quale i disegni o modelli anteriori invocati dalla ricorrente, fra cui quelli figuranti nei cataloghi Blücher, non possono rimettere in discussione la novità e il carattere individuale del disegno o modello contestato, dal momento che essi avevano ad oggetto prodotti differenti, ossia delle canalette di scarico di liquidi, destinate ad un uso industriale.

105    A sostegno della sua tesi, l’interveniente ha fatto valere un estratto del commentario comune dei governi dei paesi del Benelux relativo al protocollo del 20 giugno 2002, recante modifica della legge uniforme Benelux in materia di disegni o modelli (in prosieguo: la «LBDM»). Tale modifica era intesa ad adeguare la LBDM alla direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli (GU L 289, pag. 28), le cui disposizioni relative alla novità e al carattere individuale di un disegno o modello sono redatte in termini sostanzialmente identici a quelli delle corrispondenti disposizioni del regolamento n. 6/2002.

106    In particolare, l’estratto di detto commentario, invocato dall’interveniente, così recita:

«Il diritto dei disegni o modelli protegge attualmente l’aspetto nuovo di un prodotto avente una funzione utilitaria. Queste tre nozioni – aspetto, prodotto e funzione utilitaria – sono indissociabili, come confermato dallo Hoge Raad (Corte suprema) dei Paesi Bassi nella sua sentenza del 10 marzo 1995 (NJ 1995, 670, Kinderkapperstoel). Un articolo esistente che riceve una funzione utilitaria diversa da quella che forma l’oggetto del deposito può pertanto acquisire una protezione autonoma come disegno o modello, anche se l’articolo non ha subìto alcuna modifica significativa e costituisce l’elemento caratteristico del prodotto munito della nuova funzione utilitaria. Nonostante la direttiva non conosca la “funzione utilitaria”, il risultato è lo stesso, in quanto la protezione è collegata, tramite il modello e il prodotto, ad un oggetto, e una sedia per bambini di un parrucchiere è un oggetto diverso da un’automobile giocattolo».

107    Il riferimento, in tale estratto, ad una «sedia per bambini di un parrucchiere», la quale sarebbe «un oggetto diverso da un’automobile giocattolo» riguarda le circostanze che caratterizzano la causa sfociata nella sentenza dello Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi) del 10 marzo 1995, citata al punto 106 supra. Come si evince da una copia di tale sentenza, prodotta dall’interveniente in risposta ad una domanda di produzione di documenti del Tribunale, tale causa aveva ad oggetto una domanda di registrazione come disegno o modello, protetto nel territorio dei paesi del Benelux, di una sedia per bambini di un parrucchiere che constava, quale elemento principale, di un’automobile giocattolo, apparentemente già presente sul mercato dei paesi del Benelux e conosciuta negli ambienti interessati. Lo Hoge Raad ha dichiarato che era difficile comprendere perché il fatto che un prodotto fosse composto, segnatamente, da un oggetto avente una funzione utilitaria originale diversa, oggetto il quale sarebbe già noto nelle cerchie dell’industria e del commercio pertinenti, impedisse di concludere che si fosse in presenza di un prodotto caratterizzato da un aspetto nuovo, idoneo ad essere protetto come disegno o modello registrato.

108    Al punto 20 della sua decisione, la divisione di annullamento ha respinto tale argomentazione dell’interveniente, ritenendola irrilevante. A suo avviso, «l’utilizzazione del prodotto nel quale il disegno o modello è incorporato non è una caratteristica dell’aspetto e, di conseguenza, tale differenza non incide sulla comparazione dei due disegni o modelli in conflitto».

109    Come rilevato al punto 31 supra, nel suo ricorso dinanzi alla commissione di ricorso l’interveniente ha cionondimeno reiterato la sua argomentazione riassunta ai punti da 104 a 107 supra, ritenendo che detta argomentazione fosse stata erroneamente respinta dalla divisione di annullamento.

110    Nelle sue osservazioni del 10 maggio 2011 dinanzi alla commissione di ricorso, la ricorrente ha contestato l’argomentazione dell’interveniente, riassunta ai punti da 104 a 107 supra. Essa ha fatto valere, segnatamente, che, contrariamente a quanto rilevato dal commentario comune dei governi dei paesi del Benelux, menzionato al punto 105 supra, la tesi accolta dallo Hoge Raad nella sua sentenza del 10 marzo 1995, citata al punto 106 supra, è inapplicabile, trattandosi dell’interpretazione delle disposizioni della direttiva 98/71 e del regolamento n. 6/2002. Essa ha fatto valere, a tal riguardo, le conclusioni presentate il 4 febbraio 2005 dall’avvocato generale D.F.W. Verkade, nella causa C 04/27 HR, dinanzi allo Hoge Raad. In risposta ad una domanda di produzione di documenti del Tribunale, essa ha prodotto una copia di tali conclusioni. In relazione alla questione se la tesi accolta nella summenzionata sentenza potesse essere applicata a seguito della modifica della LBDM in conformità della direttiva 98/71, l’avvocato generale avrebbe indicato che non poteva trattarsi di un «acte clair» e che, se lo Hoge Raad riteneva che tale questione fosse rilevante ai fini della soluzione della controversia pendente dinanzi al medesimo, avrebbe dovuto essere sottoposta una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia. La ricorrente ha fatto valere anche la sentenza della Court of Appeal (England & Wales) [Corte d’appello (Inghilterra e Galles)] del 23 aprile 2008, [2008] EWCA Civ 358, la quale, a suo avviso, sostiene parimenti la sua tesi. Essa ha allegato alle sue osservazioni una copia di tale sentenza.

111    Le parti hanno discusso tale questione anche nelle repliche e nelle controrepliche depositate dinanzi alla commissione di ricorso. Tuttavia, quest’ultima non ha preso posizione, nella decisione impugnata, sulle questioni sollevate dalle parti.

112    Per determinare se, in conformità del regolamento n. 6/2002, la natura del prodotto cui si riferisce un disegno o modello possa incidere sulla valutazione della sua novità o del suo carattere individuale, occorre rilevare che, come emerge dall’articolo 3, lettera a), di tale regolamento (v. punto 38 supra), il termine «disegno o modello» impiegato in detto regolamento riguarda l’aspetto di un prodotto o di una componente di un prodotto. Ne consegue che l’espressione «disegno o modello è protetto», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, va intesa nel senso che oggetto di protezione è l’aspetto di un prodotto [sentenza del 9 settembre 2014, Biscuits Poult/UAMI – Banketbakkerij Merba (Biscuit), T‑494/12, Racc., EU:T:2014:757, punto 19].

113    Inoltre, in conformità dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, un disegno o modello comunitario registrato, come il disegno o modello contestato, conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietarne l’utilizzo a terzi senza il suo consenso, e devono essere considerati atti di utilizzazione ai sensi di detta disposizione «in particolare (…) la fabbricazione, l’offerta, la commercializzazione, l’importazione, l’esportazione o l’impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è [incorporato] o cui è applicato, ovvero la detenzione di siffatto prodotto per i fini suddetti».

114    Si deve parimenti ricordare che, ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, la domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario deve contenere un’indicazione dei prodotti nei quali il disegno o modello è destinato ad essere incorporato o ai quali è destinato ad essere applicato. Tuttavia, il paragrafo 6 dello stesso articolo precisa che le informazioni di cui al paragrafo 2 «non influiscono sulla portata della protezione del disegno o modello in quanto tale».

115    Alla luce, segnatamente, della disposizione di cui all’articolo 36, paragrafo 6, del regolamento n. 6/2002 e del riferimento, contenuto all’articolo 19, paragrafo 1, seconda frase, di detto regolamento, ad «un prodotto», si deve concludere che un disegno o modello comunitario registrato conferisce al suo titolare il diritto esclusivo di utilizzare su tutti i tipi di prodotti (e non solo sul prodotto indicato nella domanda di registrazione) il disegno o modello in questione nonché, in conformità dell’articolo 10 del medesimo regolamento, qualsiasi disegno o modello che non produca nell’utilizzatore informato un’impressione visiva generale diversa. Esso conferisce parimenti al suo titolare il diritto di vietare a terzi l’utilizzo su qualsiasi tipo di prodotti del disegno o modello di cui è titolare, nonché di qualsiasi disegno o modello che non produca nell’utilizzatore informato un’impressione visiva generale diversa. Se così non fosse, l’articolo 19, paragrafo 1, seconda frase, riguarderebbe non «un prodotto», bensì unicamente il prodotto (o i prodotti) indicato/i nella domanda di registrazione.

116    Alla luce di tale conclusione, occorre parimenti concludere che un disegno o modello comunitario non può essere considerato nuovo, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, se un disegno o modello identico è stato divulgato al pubblico prima delle date specificate in tale disposizione, anche ove tale disegno o modello anteriore fosse destinato ad essere incorporato in un prodotto diverso oppure ad essere applicato a quest’ultimo. In caso contrario, la registrazione successiva di tale disegno o modello come disegno o modello comunitario destinato ad essere incorporato in un prodotto diverso da quello per il quale esso è già stato divulgato oppure ad essere applicato a tale altro prodotto consentirebbe al titolare di questa registrazione successiva, per i motivi illustrati al punto 115 supra, di vietarne l’utilizzazione anche per il prodotto interessato dalla divulgazione anteriore. Orbene, un siffatto risultato sarebbe paradossale.

117    Neanche la disposizione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 6/2002 può portare ad una conclusione diversa.

118    L’articolo 7, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 6/2002 dispone che, «[a]i fini dell’applicazione degli articoli 5 e 6 [di detto regolamento], un disegno o modello si considera divulgato al pubblico se è stato pubblicato a seguito di registrazione o in altro modo ovvero esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico anteriormente alla data di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a) ed all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a) oppure, a seconda delle circostanze, all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b) ed all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), [di tale regolamento] salvo il caso in cui tali fatti non potessero ragionevolmente essere conosciuti nel corso della normale attività commerciale negli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nell’[Unione]».

119    Un’interpretazione letterale dell’articolo 7, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 6/2002 porta alla conclusione secondo la quale il «settore interessato», ai sensi di tale disposizione, può essere unicamente quello di cui fa parte il prodotto in cui il disegno o modello divulgato è stato incorporato o al quale esso è stato applicato. Pertanto, si deve ritenere, in conformità di tale disposizione, che un disegno o modello anteriore, incorporato in un prodotto determinato o applicato a quest’ultimo, sia stato divulgato se è stato reso pubblico, salvo il caso in cui tale fatto non potesse ragionevolmente essere conosciuto nel corso della normale attività commerciale negli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nell’Unione.

120    I lavori preparatori del regolamento n. 6/2002 confermano tale interpretazione. Il testo dell’articolo 7 di detto regolamento riprende una proposta, redatta in termini ampiamente analoghi, figurante al punto 3.1.4 del parere del Comitato economico e sociale in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui disegni e modelli comunitari (GU 1994, C 388, pag. 9). Per giustificare tale proposta, ai punti 3.1.2 e 3.1.3 di tale parere viene affermato quanto segue:

«3.1.2.      [La] disposizione [relativa alla valutazione della novità di un disegno o modello comunitario], così concepita, sembra difficilmente applicabile in numerosi campi ed in particolare nell`industria tessile. Capita sovente che i venditori di prodotti contraffatti riescano a procurarsi dei certificati che attestano falsamente che il disegno o il modello contestati erano già stati creati in precedenza in un paese terzo.

3.1.3. In simili casi, sarebbe opportuno prevedere la divulgazione agli ambienti interessati nella Comunità europea prima della data di riferimento».

121    In altri termini, esigendo che la divulgazione di un disegno o modello anteriore sia conosciuta negli ambienti specializzati del settore interessato, operante nell’Unione, l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 mira ad evitare la possibilità che un disegno o modello asseritamente anteriore venga preso in considerazione ai fini dell’applicazione degli articoli 5 e 6 dello stesso regolamento, benché anche gli ambienti specializzati del settore interessato dal prodotto in questione (in relazione ai quali si può ritenere, in generale, che essi abbiano avuto una conoscenza molto più approfondita dell’insieme dei disegni o modelli che sono stati divulgati alla data del deposito del disegno o modello contestato nel settore in questione rispetto a quella del pubblico in generale) non conoscano tale disegno o modello. Per contro, la giustificazione addotta dalla summenzionata proposta del Comitato economico e sociale non copre l’ipotesi secondo la quale il disegno o modello anteriore sarebbe conosciuto negli ambienti interessati di un settore determinato nell’Unione, ma non negli ambienti interessati di un altro settore, del quale fanno parte prodotti diversi.

122    Risulta dalla considerazioni che precedono che il «settore interessato», ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, non è limitato a quello del prodotto in cui il disegno o modello contestato è destinato ad essere incorporato o applicato.

123    Di conseguenza, un disegno o modello anteriore incorporato o applicato ad un prodotto diverso da quello interessato da un disegno o modello posteriore è rilevante, in linea di principio, ai fini della valutazione della novità, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento n. 6/2002, di tale disegno o modello posteriore. Infatti, il testo di quest’ultimo articolo esclude che un disegno o modello possa essere considerato nuovo se un disegno o modello identico è stato anteriormente divulgato al pubblico, a prescindere da quale sia il prodotto al quale tale disegno o modello anteriore è destinato ad essere incorporato o applicato.

124    Tuttavia, il settore interessato dal disegno o modello anteriore può, se del caso, rivestire una certa rilevanza ai fini della valutazione del carattere individuale, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002, di un disegno o modello.

125    Infatti, l’articolo 6 del regolamento n. 6/2002 dispone quanto segue:

«Articolo 6

Carattere individuale

1.      Si considera che un disegno o modello presenti un carattere individuale se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce in modo significativo dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico:

a)      per i disegni o modelli comunitari non registrati, anteriormente alla data alla quale il disegno o modello per cui è rivendicata la protezione è stato divulgato al pubblico per la prima volta;

b)      per i disegni o modelli comunitari registrati, anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione ovvero, qualora sia rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest’ultima.

2.      Nell’accertare il carattere individuale si prende in considerazione il margine di libertà dell’autore nel realizzare il disegno o modello».

126    Si evince dall’articolo 6 del regolamento n. 6/2002 che il carattere individuale di un disegno o modello deve essere valutato in conformità dell’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato.

127    Dalla giurisprudenza risulta che la nozione di utilizzatore informato deve essere intesa come una nozione intermedia tra quella di consumatore medio, applicabile in materia di marchi, al quale non è richiesta alcuna conoscenza specifica e che in generale non effettua un confronto diretto tra i marchi in conflitto, e quella della persona competente in materia, esperto provvisto di competenze tecniche approfondite. Pertanto, se è vero che l’utilizzatore informato non è il consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto che percepisce di norma un disegno o modello come un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi, non è neppure l’esperto o la persona competente in materia in grado di osservare nei dettagli le differenze minime che possono esistere tra i modelli o disegni in conflitto [v. sentenza del 21 novembre 2013, El Hogar Perfecto del Siglo XXI/UAMI – Wenf International Advisers (Cavatappi), T‑337/12, Racc., EU:T:2013:601, punti 21 e 22 nonché la giurisprudenza ivi citata].

128    La giurisprudenza precisa parimenti che la qualità di «utilizzatore» implica che la persona interessata utilizzi il prodotto oggetto del disegno o modello in conformità con la destinazione di questo stesso prodotto. L’aggettivo «informato» suggerisce inoltre che, senza essere un disegnatore o un esperto tecnico, l’utilizzatore conosce i vari disegni o modelli esistenti nel comparto di riferimento, dispone di un certo grado di conoscenze quanto agli elementi che questi disegni o modelli comportano di regola e, a causa del suo interesse per i prodotti in questione, dà prova di un grado d’attenzione relativamente elevato quando li utilizza (v. sentenza Cavatappi, cit. al punto 127 supra, EU:T:2013:601, punto 23 e la giurisprudenza ivi citata).

129    Ne consegue che l’utilizzatore che deve essere preso in considerazione ai fini della valutazione del carattere individuale di un disegno o modello ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002, è l’utilizzatore del prodotto al quale tale disegno o modello si applica o in cui esso è incorporato.

130    Occorre richiamare, a tal riguardo, anche il dettato del considerando 14 del regolamento n. 6/2002, secondo il quale «[p]er valutare se un disegno o modello possiede una propria individualità si dovrebbe stabilire se l’impressione globale prodotta su un utilizzatore informato che esamini il disegno o modello in questione differisce o no nettamente da quella prodotta su detto utilizzatore dall’insieme dei disegni o modelli già esistenti, prendendo in considerazione la natura del prodotto cui il disegno o modello si applica o in cui è incorporato e più in particolare il comparto industriale cui appartiene ed il grado di libertà dell’autore nell’elaborare il disegno o modello». Se ne evince parimenti che la natura del prodotto interessato da un disegno o modello contestato e il comparto industriale cui tale prodotto appartiene devono essere presi in considerazione in sede di valutazione del carattere individuale del disegno o modello in questione.

131    A tal riguardo non può escludersi che l’utilizzatore informato del prodotto al quale un disegno o modello determinato si applica o in cui esso è incorporato sia parimenti a conoscenza dell’insieme dei disegni o modelli relativi a prodotti diversi, anche se una siffatta conoscenza non può neanche essere automaticamente presunta.

132    Ne consegue che l’individuazione del prodotto al quale un disegno o modello anteriore si applica o in cui esso è incorporato, invocato per contestare il carattere individuale, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002, di un disegno o modello posteriore, presenta una rilevanza per tale valutazione. Infatti, è tramite l’individuazione del prodotto interessato che potrà determinarsi se l’utilizzatore informato del prodotto al quale il disegno o modello posteriore si applica o in cui esso è incorporato conosca il disegno o modello anteriore. È solo qualora quest’ultima condizione venga soddisfatta che tale disegno o modello anteriore potrebbe ostare al riconoscimento di un carattere individuale al disegno o modello posteriore.

133    Applicate al caso di specie, le considerazioni che precedono inducono alla conclusione secondo la quale, se l’individuazione del prodotto esatto in cui il disegno o modello anteriore, invocato a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità, era incorporato non era rilevante ai fini della valutazione della novità, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento n. 6/2002, del disegno o modello contestato, essa era tuttavia rilevante ai fini della valutazione del carattere individuale, ai sensi dell’articolo 6 di detto regolamento, di quest’ultimo disegno o modello.

134    Orbene, occorre rammentare che, nella decisione impugnata, la commissione di ricorso ha annullato la decisione della divisione di annullamento e ha rimesso la causa a quest’ultima, «in merito al seguito da darsi alla domanda di annullamento fondata sull’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con [l’articolo 4, paragrafo 1, e con l’articolo 6]» del regolamento n. 6/2002 (v. punto 2 del dispositivo della decisione impugnata) oppure, in altri termini, ai fini della valutazione del carattere individuale del disegno o modello contestato. Di conseguenza, in quanto la commissione di ricorso ha deciso di pronunciarsi essa stessa sulla natura del prodotto in cui il disegno o modello anteriore era incorporato e di non lasciare tale questione alla valutazione della divisione di annullamento, essa doveva fondare la propria conclusione su una valutazione corretta dei relativi elementi di prova, presentati dinanzi alla medesima dalle parti. Occorre pertanto controllare la fondatezza di tale valutazione, come chiesto, in sostanza, dall’interveniente.

135    A tal riguardo si deve rilevare che nulla, nel fascicolo dell’UAMI, consentiva di qualificare la placca di copertura figurante al centro dell’illustrazione riprodotta al punto 5 supra come «sifone per doccia» (shower drain) o come elemento di un tale sifone. Come fatto giustamente valere dall’interveniente, gli estratti dei cataloghi Blücher, presentati dalla ricorrente dinanzi all’UAMI, mostrano delle canalette di scarico di liquidi e delle griglie (inclusa la summenzionata placca) che possono essere utilizzate con le prime. Siffatte canalette, insieme alle loro griglie o placche di copertura, possono essere utilizzate, in generale, in più ambienti diversi.

136    Come giustamente fa osservare l’interveniente, nei cataloghi Blücher la presentazione della placca di copertura figurante al centro dell’illustrazione riprodotta al punto 5 supra è provvista di una piccola immagine di un furgone. Si evince dagli estratti di detti cataloghi, acclusi dall’interveniente stessa all’allegato 9 alle sue osservazioni del 22 giugno 2010 dinanzi alla divisione di annullamento, che l’immagine del piccolo furgone indica la «categoria di carico» di ciascuna griglia (o placca) proposta in tali cataloghi. In altri termini, si tratta di un riferimento al carico massimo che la griglia o la placca in questione possono sopportare.

137    In totale, esistono, nei cataloghi Blücher, cinque «categorie di carico»: una per le «zone a piedi nudi» (sala da bagno, ecc.), una per le «zone pedonali» (centri commerciali ecc.), una per i «transpallet, carretti» (industria leggera), una per i «furgoni, camion» (industria, fabbriche) e una per i «grandi elevatori» (industria pesante, ecc.). La «classe di carico» indicata dall’immagine del furgoncino corrisponde, in tal senso, al secondo carico massimo che la griglia o la placca in questione possono sostenere. Gli oggetti facenti parte di tale «classe di carico» sono idonei, stando alle spiegazioni fornite, ad un uso industriale, ad esempio in una fabbrica, e possono sopportare i carichi che un siffatto uso implica. Tuttavia, contrariamente a quanto sembra presumere l’interveniente, ciò non significa che essi non possano essere utilizzati parimenti in altri ambienti, segnatamente in una doccia, dove gli stessi devono normalmente sopportare carichi inferiori.

138    Ciò non toglie che, poiché nulla nel fascicolo indicava che la placca di copertura figurante al centro dell’illustrazione riprodotta al punto 5 supra era destinata, in via esclusiva o principale, ad essere utilizzata come elemento di un sifone per doccia, la commissione di ricorso l’abbia erroneamente qualificata come «sifone per doccia», al punto 31 della decisione impugnata. Essa avrebbe dovuto utilizzare, nei suoi confronti, una descrizione più generica e conforme alle indicazioni provenienti dai cataloghi Blücher, qualificandola ad esempio come placca di copertura di una canaletta di scarico di liquidi.

139    Pertanto, l’argomentazione dell’interveniente intesa a rimettere in discussione la fondatezza della constatazione della commissione di ricorso secondo la quale l’oggetto figurante al centro dell’illustrazione riprodotta al punto 5 supra è un sifone per doccia deve essere accolta.

140    Si evince dall’insieme delle considerazioni che precedono che tanto il motivo unico della ricorrente quanto il motivo incidentale sollevato dall’interveniente sono fondati. Di conseguenza, la decisione impugnata deve essere annullata, come chiesto sia dalla ricorrente sia dall’interveniente. Per contro, come è stato indicato al punto 92 supra, il capo di conclusioni della ricorrente inteso ad ottenere la riforma della decisione impugnata deve essere respinto.

 Sulle spese

141    Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

142    Nella specie, l’UAMI è risultata soccombente nelle sue conclusioni e sia la ricorrente sia l’interveniente ne hanno chiesto la condanna alle spese. Quanto al fatto che il capo di conclusioni della ricorrente relativo alle spese è stato presentato solo successivamente al deposito del ricorso, va rilevato che, secondo la giurisprudenza, alle parti è consentito presentare conclusioni in merito alle spese successivamente, anche in udienza, anche se non lo hanno fatto al momento del deposito del ricorso [v. in tal senso, sentenza del 14 dicembre 2006, Mast‑Jägermeister/UAMI – Licorera Zacapaneca (VENADO con riquadro e a.), T‑81/03, T‑82/03 e T‑103/03, Racc., EU:T:2006:397, punto 116 e la giurisprudenza ivi citata]. Di conseguenza, tale capo di conclusioni della ricorrente è ricevibile.

143    L’UAMI deve, pertanto, essere condannata a sopportare le spese della ricorrente e dell’interveniente, conformemente alle conclusioni delle medesime.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 4 ottobre 2012 (causa R 2004/2010‑3) è annullata.

2)      Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)      L’UAMI sosterrà le proprie spese, nonché le spese sostenute dal Group Nivelles e dalla Easy Sanitairy Solutions BV.

Gratsias

Kancheva

Wetter

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 maggio 2015.

Firme


* Lingua processuale: il neerlandese.