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Ricorso proposto il 28 aprile 2014 – Hydro Aluminium Rolled Products e a. / Commissione

(Causa T-263/14)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Hydro Aluminium Rolled Products GmbH (Grevenbroich, Germania), Aluminium Norf GmbH (Neuss, Germania) und Trimet Aluminium SE (Essen, Germania) (rappresentanti: U. Karpenstein e C. Johann, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare, ai sensi dell’articolo 264 TFUE, la decisione la decisione C (2013) 4424 final della Commissione europea, del 18 dicembre 2013, nel procedimento Aiuto di Stato SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) – Germania, Sostegno per l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia,

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso le ricorrenti deducono due motivi.

Primo motivo, vertente sull’insussistenza di risorse statali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE

Con il loro primo motivo, le ricorrenti fanno valere che a torto la Commissione ha ritenuto sussistere un intervento «di risorse statali» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE in relazione ai flussi finanziari operati sulla base della Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien (legge sulla priorità delle energie rinnovabili; in prosieguo: «EEG»).

A torto la Commissione ha affermato che i flussi finanziari operati sulla base dell’EEG sono avvenuti con l’intervento «di risorse statali» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

La sovrattassa EEG viene pagata solo dai privati. Le risorse raccolte non possono essere imputate allo Stato. Mancano il necessario controllo costante dello Stato e la connessa effettiva possibilità di accesso delle autorità sia riguardo alla sovrattassa EEG che riguardo alla sua riduzione in favore degli utenti a forte consumo di energia.

In ogni caso, la riduzione della sovrattassa in favore degli utenti a forte consumo di energia non conduce a una rinuncia alle entrate che lo Stato avrebbe normalmente potuto raccogliere. Tale riduzione è finanziata unicamente con risorse private, segnatamente attraverso una sovrattassa più elevata per ogni kilowatt-ora di elettricità consegnata ad utenti non privilegiati. Il cosiddetto regime di speciale compensazione dell’EEG non influisce dunque sull’importo totale delle entrate derivanti dalla sovrattassa EEG, bensì unicamente sulla ripartizione interna degli oneri fiscali.

Secondo motivo, vertente sull’inesistenza di un vantaggio selettivo ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE

Con il secondo motivo, le ricorrenti deducono che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, il cosiddetto regime speciale di compensazione dell’EEG non prevede alcun vantaggio selettivo ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. La differenziazione tra utenti a forte consumo di energia e utenti che non hanno un forte consumo di energia è insita nella logica del sistema della sovrattassa dell’EEG e, pertanto, non è selettiva a priori.