Language of document : ECLI:EU:T:2011:310

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

28 giugno 2011 (*)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo BRICO CENTER – Marchi comunitari figurativi anteriori ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro e CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009»

Nella causa T‑477/09,

ATB Norte, SL, con sede in Burgos (Spagna), rappresentata inizialmente dagli avv.ti P. López Ronda, G. Macias Bonilla, H. Curtis‑Oliver e G. Marín Raigal, successivamente dall’avv. F. Brandolini Kujman,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dai sigg. O. Montalto e G. Mannucci, in qualità di agenti,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale:

Bricocenter Italia Srl, con sede in Rozzano, rappresentata dagli avv.ti G. Ghidini, M. Mergati e C. Signorini,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 24 settembre 2009 (procedimento R 1008/2008‑4), relativa ad un procedimento di opposizione fra la ATB Norte, SL e la Bricocenter Italia Srl,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto dai sigg. N.J. Forwood, presidente, J. Schwarcz e A. Popescu (relatore), giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 novembre 2009,

visto il controricorso dell’UAMI depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 aprile 2010,

visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 aprile 2010,

vista la decisione 8 giugno 2010 recante diniego di autorizzazione al deposito di una replica,

visto che le parti non hanno presentato domanda di fissazione di udienza entro il termine di un mese a decorrere dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento e avendo pertanto deciso, su relazione del giudice relatore e in applicazione dell’art. 135 bis del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire sul ricorso senza trattazione orale,

vista la modifica della composizione delle sezioni del Tribunale,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Il 2 marzo 2006 l’interveniente, la Bricocenter Italia Srl, ha presentato all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) una domanda di marchio comunitario ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].

2        Il marchio oggetto della domanda di registrazione è il seguente segno figurativo:

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3        I servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 35 ai sensi dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Servizi di vendita al dettaglio resi da esercizi commerciali della distribuzione organizzata, in relazione ai seguenti prodotti: articoli ed attrezzi per il bricolage, per la manutenzione e l’arredo della casa e per il giardinaggio, prodotti tessili, prodotti per l’edilizia, articoli elettrodomestici ed altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione sonora e visiva, materiale elettrico, prodotti di meccanica strumentale, prodotti per lo sport e il tempo libero, libri e altre pubblicazioni non quotidiane, compresi gli audio-visivi; pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio».

4        La domanda di marchio comunitario è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 45/2006, del 6 novembre 2006.

5        Il 25 gennaio 2007 la ricorrente, la ATB Norte, SL, proponeva opposizione alla registrazione del marchio richiesto ai sensi dell’art. 42 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 41 del regolamento n. 207/2009), per i servizi indicati al punto 3 supra.

6        L’opposizione era basata sui seguenti marchi comunitari anteriori:

–        il marchio figurativo n. 989 046 rappresentato nel modo seguente:

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–        il marchio figurativo n. 3 262 623 rappresentato nel modo seguente:

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7        Tali marchi sono stati registrati per servizi delle classi 35, 37 e 39 ai sensi dell’Accordo di Nizza e corrispondenti, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

–        classe 35: «Assistenza nelle attività commerciali; promozione delle vendite; importazione ed esportazione»;

–        classe 37: «Noleggio d’utensili o di materiali da costruzione; riparazione e manutenzione; installazione di prodotti di bricolage»;

–        classe 39: «Trasporto, imballaggio, deposito, distribuzione e magazzinaggio di prodotti di bricolage».

8        Il motivo dedotto a sostegno dell’opposizione era quello indicato all’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009].

9        Il 28 maggio 2008 la divisione di opposizione accoglieva l’opposizione.

10      Il 7 luglio 2008 l’interveniente ha proposto ricorso dinanzi all’UAMI, ai sensi degli artt. 57‑62 del regolamento n. 40/94 (divenuti artt. 58‑64 del regolamento n. 207/2009), avverso la decisione della divisione di opposizione.

11      Con decisione 24 settembre 2009 (in prosieguo: la «decisione impugnata») la quarta commissione di ricorso dell’UAMI annullava la decisione della divisione di opposizione e respingeva integralmente l’opposizione. In sostanza, la commissione di ricorso ha considerato, innanzitutto, che taluni fra i servizi in causa erano estremamente simili o simili, mentre gli altri erano diversi. Essa ha inoltre dichiarato che i segni in conflitto erano sufficientemente differenti sul piano visivo, che non erano simili sul piano fonetico, presentando invece una somiglianza sul piano concettuale. Peraltro, dopo aver osservato che la ricorrente e l’interveniente operavano nel settore commerciale del bricolage, la commissione di ricorso ha ritenuto che, considerati i servizi in causa, da un lato, l’elemento «brico» non fosse dotato di carattere distintivo e, dall’altro, l’espressione «brico center», o varianti della stessa, fosse descrittiva. Essa ha parimenti precisato che i marchi in causa presentavano elementi figurativi vistosi, che conferivano un carattere distintivo ad elementi testuali descrittivi. Infine, nell’ambito della valutazione complessiva del rischio di confusione, la commissione di ricorso ha concluso che un rischio del genere era escluso, in quanto, benché taluni servizi in causa fossero identici o simili, l’unico elemento comune dei marchi in conflitto presentava un carattere distintivo molto tenue e gli elementi distintivi di detti marchi non erano sufficientemente assimilabili.

 Conclusioni delle parti

12      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare l’UAMI alle spese.

13      L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

14      L’interveniente chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso irricevibile per carenza dei motivi di diritto ai sensi dell’art. 65 del regolamento n. 207/2009 e, in ogni caso, data la mancata indicazione di tali motivi, confermare di conseguenza la decisione impugnata;

–        in subordine, respingere il ricorso e confermare di conseguenza la decisione impugnata;

–        in ogni caso, ordinare la registrazione del marchio richiesto;

–        condannare la ricorrente alle spese, ivi comprese quelle sostenute dall’interveniente dinanzi alla divisione d’opposizione e dinanzi alla commissione di ricorso.

 In diritto

 Sulla ricevibilità

 Sulla ricevibilità del ricorso

15      L’interveniente afferma, in sostanza, che il ricorso è irricevibile in quanto non si basa su nessuno dei motivi tassativamente elencati all’art. 65, n. 2, del regolamento n. 207/2009. A tale riguardo l’interveniente fa valere che la menzionata disposizione mira ad impedire che i ricorsi dinanzi al Tribunale si trasformino in un semplice riesame nel merito di fatti già esaminati nel corso del procedimento dinanzi all’UAMI. Orbene, la ricorrente si limiterebbe a fare incidentalmente riferimento all’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009, senza invocare la violazione di detto articolo, né di una norma che presupponesse la sua applicazione, e senza spiegare in cosa consisterebbe l’asserita violazione del menzionato articolo, compiuta dalla commissione di ricorso.

16      Occorre ricordare che il ricorso dinanzi al Tribunale ha ad oggetto il sindacato di legittimità delle decisioni adottate dalle commissioni di ricorso dell’UAMI ai sensi dell’art. 65 del regolamento n. 207/2009 [sentenze del Tribunale 6 marzo 2003, causa T‑128/01, DaimlerChrysler/UAMI (Calandra), Racc. pag. II‑701, punto 18; 3 luglio 2003, causa T‑129/01, Alejandro/UAMI – Anheuser-Busch (BUDMEN), Racc. pag. II‑2251, punto 67, e 22 ottobre 2003, causa T‑311/01, Éditions Albert René/UAMI – Trucco (Starix), Racc. pag. II‑4625, punto 70]. Infatti, sebbene ai sensi dell’art. 65, n. 3, del regolamento n. 207/2009 il Tribunale sia «competente sia ad annullare che a riformare [le decisioni delle commissioni di ricorso]», tale disposizione deve essere letta alla luce del paragrafo precedente, ai sensi del quale il «ricorso può essere proposto per incompetenza, per violazione di norme che prescrivono una determinata forma, per violazione del Trattato, del presente regolamento o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione o per sviamento di potere», e ciò nell’ambito degli artt. 229 CE e 230 CE. Il sindacato di legittimità operato dal Tribunale in ordine a una decisione della commissione di ricorso deve quindi svolgersi con riferimento alle questioni di diritto che sono state sollevate dinanzi alla stessa [sentenza del Tribunale 31 maggio 2005, causa T‑373/03, Solo Italia/UAMI – Nuova Sala (PARMITALIA), Racc. pag. II‑1881, punto 25].

17      Nella fattispecie occorre rilevare che la ricorrente deduce chiaramente una violazione da parte della commissione di ricorso dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009 e quindi di uno dei motivi previsti dall’art. 65, n. 2, del regolamento n. 207/2009. Di conseguenza, la domanda dell’interveniente diretta ad ottenere la dichiarazione di irricevibilità del ricorso deve essere respinta.

 Sulla ricevibilità del terzo capo della domanda dell’interveniente

18      Da costante giurisprudenza risulta che, nell’ambito di un ricorso proposto dinanzi al giudice dell’Unione europea avverso la decisione di una commissione di ricorso dell’UAMI, quest’ultimo, conformemente all’art. 65, n. 6, del regolamento n. 207/2009, è tenuto ad adottare tutte le misure che l’esecuzione della sentenza del detto giudice comporta. Non spetta pertanto al Tribunale rivolgere ingiunzioni all’UAMI, ma incombe a quest’ultimo trarre le conseguenze dal dispositivo e dalla motivazione delle sentenze del giudice dell’Unione [v. sentenza del Tribunale 11 luglio 2007, causa T‑443/05, El Corte Inglés/UAMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), Racc. pag. II‑2579, punto 20, e giurisprudenza ivi citata]. Conseguentemente, il terzo capo della domanda dell’interveniente diretto ad ottenere che il Tribunale ordini la registrazione del marchio richiesto è irricevibile.

 Sul motivo unico, relativo alla violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009

19      In sostanza, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso avrebbe erroneamente concluso per l’esistenza di un rischio di confusione ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009.

20      L’UAMI e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.

21      Ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio con un marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato. Il rischio di confusione include il rischio di associazione con il marchio anteriore.

22      Per giurisprudenza costante, costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente legate tra loro. Secondo la stessa giurisprudenza, il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, a seconda della percezione che il pubblico di riferimento ha dei segni e dei prodotti o servizi di cui trattasi, e tenendo conto di tutti i fattori pertinenti nella fattispecie, in particolare dell’interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o servizi designati [v. sentenza del Tribunale 9 luglio 2003, causa T‑162/01, Laboratorios RTB/UAMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Racc. pag. II‑2821, punti 30‑33 e giurisprudenza ivi citata].

 Sul pubblico di riferimento

23      Secondo la giurisprudenza, nell’ambito della valutazione globale del rischio di confusione occorre prendere in considerazione il consumatore medio della categoria di prodotti interessata, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche tener conto del fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria dei prodotti o servizi di cui trattasi [v. sentenza del Tribunale 13 febbraio 2007, causa T‑256/04, Mundipharma/UAMI – Altana Pharma (RESPICUR), Racc. pag. II‑449, punto 42 e giurisprudenza ivi citata].

24      Nel caso di specie, poiché i marchi sui quali si basa l’opposizione sono marchi comunitari, il territorio rispetto al quale valutare il rischio di confusione è quello dell’Unione.

25      Peraltro, la commissione di ricorso ha osservato, al punto 14 della decisione impugnata, che, da un lato, i servizi di «pubblicità», di «gestione di affari commerciali», di «amministrazione commerciale» e di «lavori d’ufficio», cui fa riferimento il marchio richiesto, e, dall’altro, i servizi protetti dai marchi anteriori, in particolare quelli della classe 35, erano diretti ai consumatori professionali. Quanto ai «servizi di vendita al dettaglio», cui fa riferimento il marchio richiesto, la commissione di ricorso ha ritenuto, al punto 14 della decisione impugnata, che fossero destinati al grande pubblico. Siffatte valutazioni, non rimesse in discussione dalle parti, vanno confermate.

 Sulla comparazione dei servizi

26      Secondo costante giurisprudenza, ai fini della valutazione della somiglianza tra i prodotti o servizi in causa, occorre tener conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto tra questi ultimi. Questi fattori includono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarità. Si può tenere conto anche di altri fattori quali, ad esempio, i canali di distribuzione dei prodotti in esame (v. sentenza PiraÑAM diseño original Juan Bolaños, cit., punto 37, e giurisprudenza ivi citata).

27      La commissione di ricorso, al punto 16 della decisione impugnata, ha osservato che i servizi di «pubblicità», cui fa riferimento il marchio richiesto, erano, quantomeno, estremamente simili ai servizi di «promozione delle vendite», protetti dai marchi anteriori e inclusi nella classe 35, mentre i servizi di «gestione di affari commerciali» e di «amministrazione commerciale», cui fa riferimento il marchio richiesto, erano simili all’«assistenza nelle attività commerciali», tutelata dai marchi anteriori e inclusa nella classe 35. Quanto agli altri servizi interessati dal marchio richiesto, la commissione di ricorso, ai punti 17 e 18 della decisione impugnata, ha reputato che fossero diversi da quelli protetti dai marchi anteriori. Essa ha quindi ritenuto che i «lavori d’ufficio» oggetto del marchio richiesto fossero diversi dai servizi tutelati dai marchi anteriori di cui alle classi 35, 37 e 39. Peraltro, essa ha affermato che i «servizi di vendita al dettaglio prestati da imprese di distribuzione», quali precisati nella domanda di marchio comunitario, erano diversi dai servizi di «import-export» coperti dai marchi anteriori e inclusi nella classe 35.

28      La ricorrente sostiene che, relativamente ai servizi inclusi nella classe 35 cui fanno riferimento i marchi in causa, la commissione di ricorso ha concluso, ai punti 16 e 28 della decisione impugnata, che fossero in parte fortemente simili. Inoltre, essi sarebbero identici in quanto inclusi nella medesima classe. L’interveniente non avrebbe del resto contestato l’identità dei servizi in causa nell’ambito del procedimento dinanzi all’UAMI.

29      L’UAMI e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.

30      Si deve, innanzitutto, osservare che, contrariamente alle affermazioni della ricorrente, dal fascicolo dell’UAMI trasmesso al Tribunale risulta che l’interveniente ha contestato l’identità dei servizi in causa.

31      Occorre poi constatare che la ricorrente non rimette in discussione la valutazione della commissione di ricorso relativa alla comparazione dei servizi cui fa riferimento il marchio richiesto con i servizi protetti dai marchi anteriori delle classi 37 e 39. Non occorre dunque soffermarsi ulteriormente sulla somiglianza fra i servizi in questione.

32      Peraltro, la ricorrente asserisce che i servizi inclusi nella classe 35 tutelati dai marchi in conflitto sono identici. Tuttavia, è necessario constatare che, al fine di contestare la valutazione della commissione di ricorso, la ricorrente argomenta deducendo unicamente il fatto che i marchi in conflitto designano servizi inclusi nella medesima classe. Orbene, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 26 supra, la circostanza che servizi cui fanno riferimento i marchi in conflitto rientrino nella stessa classe non comporta necessariamente la loro identità. Di conseguenza occorre confermare la valutazione della commissione di ricorso quanto alla comparazione dei servizi cui fanno riferimento i marchi in conflitto inclusi nella classe 35.

33      Si deve pertanto osservare che la commissione di ricorso ha potuto correttamente concludere che i servizi cui fanno riferimento i marchi in conflitto, menzionati ai punti 17 e 18 della decisione impugnata, sono diversi. Ne discende che, relativamente ai citati servizi, una conditio sine qua non dell’applicazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009 non è soddisfatta.

34      Inoltre, occorre rilevare che giustamente la commissione di ricorso ha potuto giudicare i servizi di cui al punto 16 della decisione impugnata come estremamente simili o simili. È pertanto da verificare se, sotto questo profilo, la commissione di ricorso abbia concluso, senza incorrere in errore, per l’inesistenza di rischi di confusione fra i marchi in causa.

 Sulla comparazione dei segni

35      La valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto, sull’impressione complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. La percezione dei marchi che ha il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione svolge un ruolo determinante nella valutazione globale di detto rischio. A tale proposito, il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (v. sentenza della Corte 12 giugno 2007, causa C‑334/05 P, UAMI/Shaker, Racc. pag. I‑4529, punto 35, e giurisprudenza ivi citata).

36      La valutazione della somiglianza tra due marchi non può limitarsi a prendere in considerazione solo una componente di un marchio complesso e a paragonarla con un altro marchio. Occorre invece operare il confronto esaminando i marchi di cui trattasi, considerati ciascuno nel suo complesso, il che non esclude che l’impressione complessiva prodotta nella memoria del pubblico di riferimento da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere dominata da una o più delle sue componenti (v. sentenza UAMI/Shaker, cit., punto 41 e giurisprudenza ivi citata). Soltanto quando tutte le altre componenti del marchio sono trascurabili si potrà valutare la somiglianza sulla sola base dell’elemento dominante (v. sentenze della Corte UAMI/Shaker, cit., punto 42, e 20 settembre 2007, causa C‑193/06 P, Nestlé/UAMI, non pubblicata nella Raccolta, punto 42). Ciò potrebbe verificarsi segnatamente quando tale componente può, da sola, dominare l’immagine di tale marchio che il pubblico di riferimento conserva nella memoria, cosicché tutte le altre componenti del marchio risultino trascurabili nell’impressione complessiva da questo prodotta (sentenza Nestlé/UAMI, cit., punto 43).

37      In via preliminare si deve rilevare che, come risulta dalla decisione impugnata, la commissione di ricorso ha effettuato la comparazione del marchio richiesto con il marchio anteriore n. 3 262 623 (in prosieguo: il «marchio anteriore»), circostanza non contestata dalla ricorrente.

38      La commissione di ricorso ha concluso che il marchio richiesto e il marchio anteriore erano sufficientemente diversi sul piano visivo e che non erano simili sul piano fonetico, mentre presentavano una somiglianza sul piano concettuale.

39      La ricorrente concentra la propria argomentazione sul confronto tra i segni sul piano visivo e fonetico compiuto dalla commissione di ricorso. In proposito essa fa presente che la valutazione della commissione di ricorso sarebbe errata, circostanza contestata dall’UAMI e dall’interveniente.

–       Sugli elementi da prendere in considerazione nella comparazione dei segni e nella comparazione sul piano visivo

40      Al punto 23 della decisione impugnata, pur avendo enunciato che «bricocentro» e «brico» costituivano, rispettivamente, l’elemento dominante del marchio anteriore e quello del marchio richiesto, la commissione di ricorso si è basata sull’impressione generale prodotta dai segni in causa nella comparazione visuale. Essa ha concluso che, malgrado la presenza dell’elemento dominante del marchio richiesto nell’elemento dominante del marchio anteriore, numerosi altri dettagli significativi nei due marchi, come il picchio, i vocaboli supplementari o l’immagine grafica, conferivano sotto il profilo visivo un carattere sufficientemente diverso ai due marchi.

41      In primo luogo, la ricorrente afferma di condividere la conclusione della commissione di ricorso secondo cui i segni in causa presentano una somiglianza visiva. Ciò nondimeno, occorre constatare che quest’asserzione della ricorrente è basata su di una lettura errata della decisione impugnata. La commissione di ricorso, infatti, al punto 23 della decisione impugnata, ha osservato che il marchio richiesto e il marchio anteriore erano sufficientemente diversi sul piano visivo.

42      In secondo luogo, la ricorrente asserisce che, sia da un punto di vista complessivo, sia tenendo conto degli elementi dominanti «bricocentro» e «bricocenter» di ognuno dei marchi in causa, i segni sono praticamente identici. Essa sostiene che la commissione di ricorso ha concluso nel senso della mancanza di carattere distintivo dell’elemento «brico», per servizi relativi al bricolage, basando il suo ragionamento sul termine «bricolage» e senza dimostrare l’esistenza del vocabolo «brico» e del relativo significato, in tutte le lingue ufficiali degli Stati membri. Invocando il carattere preminente degli elementi verbali rispetto agli elementi figurativi, la ricorrente fa essenzialmente valere che gli elementi «bricocentro» e «bricocenter» costituiscono gli elementi distintivi e dominanti dei marchi in conflitto, dato che il marchio richiesto non presenta un disegno o un motivo tale da conferirgli una particolarità distintiva. Come avrebbe concluso la commissione di ricorso, la grafia del marchio richiesto, consistente in una certa stilizzazione delle lettere, sarebbe manifestamente secondaria. Di conseguenza, la somiglianza, vicina all’identità, fra gli elementi «bricocentro» e «bricocenter» basterebbe per poter concludere nel senso di una somiglianza molto elevata dei segni in conflitto.

43      L’UAMI e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente. L’UAMI considera che la valutazione della commissione di ricorso, nel senso della mancanza di carattere distintivo dell’elemento «brico», si basa su di un’enumerazione che offre un quadro esauriente. Inoltre, l’analisi della commissione di ricorso secondo cui il termine «bricolage» è diffuso e comprensibile a livello europeo non può essere seriamente criticata, anche perché i marchi anteriori sono autoesplicativi (self-explanatory). La commissione di ricorso avrebbe pertanto qualificato, correttamente, come estremamente tenue il carattere distintivo intrinseco dei marchi anteriori. Anche se i marchi in questione posseggono un grado minimo di distintività che consente loro di mantenere la registrazione come marchi comunitari, non è sul confronto con i loro elementi descrittivi o fortemente evocativi dei servizi di cui trattasi che può primariamente basarsi la loro tutela nei confronti delle rivendicazioni di segni recanti elementi analoghi da parte di altre imprese. Nel caso di specie i marchi dovrebbero essere esaminati nel loro complesso e considerando tutti gli elementi di cui si compongono.

44      L’interveniente aggiunge che, seppur non sia di per sé particolarmente distintiva, l’espressione «centros de bricolage» assumerebbe tale carattere distintivo unitamente agli altri elementi che formano parte del marchio e contribuirebbe a differenziare i marchi anteriori dal marchio richiesto. Essa precisa che i marchi in conflitto si distinguono grazie ai loro elementi verbali e che la presenza di elementi grafici che attirano l’attenzione nei marchi in conflitto, constatata dalla commissione di ricorso, è idonea ad escludere la confondibilità dei marchi anche sotto il profilo squisitamente figurativo.

45      In primo luogo, relativamente al grado del carattere distintivo dell’elemento «brico», occorre rilevare, come correttamente sottolineato dalla ricorrente, che detto termine è diverso dalla parola «bricolage». Nell’ipotesi, quindi, che il pubblico di riferimento riconosca l’elemento «brico» come un’abbreviazione del termine «bricolage», detto elemento non sarà percepito come direttamente descrittivo per servizi collegati al bricolage, ma tutt’al più come allusivo. Inoltre, la ricorrente fa giustamente valere che il fatto che i termini «brico» o «bricolage» siano conosciuti in un certo numero di lingue dell’Unione non significa che siffatta constatazione possa applicarsi all’intera Unione. Ad esempio, nella lingua slovacca, si deve notare che, da un lato, sono essenzialmente i termini «kutil» e «potreby pre kutilov» ad essere utilizzati per designare l’appassionato del fai‑da‑te e gli articoli ad esso destinati, e molto raramente il termine «brikoláž», la cui ortografia si discosta del resto sensibilmente da quella della parola «bricolage», e, dall’altro, il termine «brico» non rinvia minimamente all’idea di «bricolage». Infine, siffatte constatazioni non sono rimesse in discussione dall’argomento dell’interveniente attinente all’esistenza di marchi comunitari in cui il termine «brico» non sarebbe mai impiegato da solo. L’elenco presentato dall’interveniente rispecchia difatti unicamente l’esistenza di marchi comunitari, chiesti o registrati, senza indicazione dei prodotti o dei servizi tutelati, per cui detti elementi non consentono di verificare se il termine «brico» sia effettivamente percepito dal pubblico interessato come descrittivo per servizi collegati al fai‑da‑te.

46      In ogni caso, dalla descrizione dei servizi cui fanno riferimento i marchi in conflitto, in particolare quelli della classe 35, non risulta che siano tutti relativi al fai-da-te. Di conseguenza, anche qualora si ipotizzasse che l’elemento «brico» sia inteso nel senso di «bricolage», il cui significato sia noto al pubblico di riferimento, nell’insieme dell’Unione, non può concludersene, contrariamente a quanto affermato dall’UAMI e dall’interveniente, che detto elemento sarà effettivamente percepito dal pubblico di riferimento come descrittivo e privo di carattere distintivo rispetto ai servizi cui fanno riferimento i marchi in conflitto, in particolare quelli elencati al punto 16 della decisione impugnata. Occorre pertanto concludere che la commissione di ricorso ha a torto affermato il carattere distintivo debole, se non addirittura la mancanza di carattere distintivo, dell’elemento «brico» per il complesso dei servizi in causa, in particolare quelli elencati al punto 16 della decisione impugnata.

47      In secondo luogo, vanno respinte le asserzioni della ricorrente secondo cui la comparazione dei segni in conflitto dovrebbe essere limitata ai loro presunti elementi dominanti, segnatamente l’elemento «bricocenter» nel marchio richiesto. Da un lato, la commissione di ricorso ha potuto giustamente ritenere che il termine «center», scritto con caratteri di grandezza nettamente inferiore rispetto a quella utilizzata per l’elemento «brico», colpisca meno di quest’ultimo sotto il profilo visivo e contribuisca in misura minore al carattere distintivo del marchio richiesto. D’altro lato, gli elementi «bricocentro» e «brico», rispettivamente nel marchio anteriore e nel marchio richiesto, devono essere qualificati come preponderanti, e non come dominanti, qualifica invece erroneamente attribuita loro dalla commissione di ricorso, dal momento che i vari diversi elementi che li circondano o li completano nei segni in conflitto non possono essere ritenuti trascurabili nell’impressione complessiva prodotta da tali segni.

48      Per ciò che concerne il marchio anteriore, esso comporta la raffigurazione della forma stilizzata di un picchio, collocata all’inizio del segno, davanti all’elemento «bricocentro», la scritta «centros de bricolage» posta al di sopra di siffatto insieme, nonché una certa grafica. Quanto al marchio richiesto, esso è composto, oltre che dall’elemento verbale «center», rilevato dalla ricorrente, dagli elementi figurativi costituiti dalla posizione del termine «center», all’interno delle lettere «c» e «o» dell’elemento «brico», e da una certa grafica. A tale riguardo occorre osservare che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la commissione di ricorso non ha concluso nel senso del carattere chiaramente secondario della grafica utilizzata. Detti elementi denominativi e figurativi, e più precisamente la loro disposizione e i rispettivi colori, contribuiscono a determinare l’immagine di ciascuno dei marchi in causa che il pubblico di riferimento conserva nella memoria, senza che, quindi, possano essere trascurati nella percezione dei marchi stessi. Pertanto, come giustamente fatto valere dall’UAMI e dall’interveniente, il Tribunale considera che la comparazione visiva tra i segni in conflitto deve essere effettuata in base all’insieme dei loro vari elementi costituitivi.

49      In terzo luogo, a seguito della comparazione visiva dei segni in conflitto, è necessario constatare che la commissione di ricorso ha a torto concluso, al punto 23 della decisione impugnata, che il marchio richiesto e il marchio anteriore, considerati ognuno nel proprio complesso, erano sufficientemente diversi sul piano visivo.

50      Infatti, la circostanza che l’elemento preponderante «brico» del marchio richiesto sia incluso nell’elemento preponderante «bricocentro» del marchio anteriore, per giunta nella sua parte iniziale, non consente di negare l’esistenza di una somiglianza sul piano visivo fra i marchi di cui trattasi. Inoltre, il termine «centro», componente dell’elemento preponderante del marchio anteriore, presenta una somiglianza con il termine «center» del marchio richiesto, dato che tali termini si differenziano solamente grazie alla successione delle rispettive due lettere finali, una delle quali è comune ad entrambi. Si aggiunga che l’utilizzo del medesimo colore per il complesso degli elementi che formano i marchi in conflitto accentua dette somiglianze. Peraltro, si deve osservare che il tipo di caratteri utilizzato per scrivere gli elementi denominativi, senza essere trascurabile, non è particolarmente originale né fantasioso al punto da contribuire a differenziare chiaramente i marchi presi in esame. È certo vero che questi ultimi mostrano differenze relative, da un lato, nel marchio anteriore, al picchio stilizzato e all’espressione «centros de bricolage», e, dall’altro, nel marchio richiesto, all’elemento verbale «center», collocato all’interno delle lettere «c» e «o» dell’elemento «brico». Ciò nondimeno, tali differenze non sono sufficienti per neutralizzare le somiglianze poste in rilievo. Di conseguenza occorre considerare che i marchi in conflitto presentano, nel complesso, una somiglianza visiva elevata.

–       Sulla comparazione sul piano fonetico

51      La commissione di ricorso, al punto 24 della decisione impugnata, ha concluso che il marchio richiesto e il marchio anteriore non sarebbero simili sul piano fonetico.

52      La ricorrente sostiene che la valutazione della commissione di ricorso è scorretta, in quanto i marchi in causa sarebbero praticamente identici sotto il profilo fonetico per i consumatori di buona parte dell’Unione, segnatamente data la somiglianza molto forte nella pronuncia dei loro elementi distintivi e dominanti, «bricocentro» e «bricocenter». Inoltre, la commissione di ricorso avrebbe accordato un’importanza eccessiva all’espressione «centros de bricolage», priva di carattere distintivo, che compare in secondo piano e di grandezza dieci volte inferiore all’elemento «bricocentro». Non si dovrebbe tenere conto delle presunte differenze fonetiche menzionate dalla commissione di ricorso, e ciò ancor più considerando che sarebbe indiscusso che il consumatore presta maggiore attenzione all’inizio dei segni.

53      L’UAMI e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente, sostenendo che i marchi devono essere esaminati nel complesso e prendendo in considerazione tutti gli elementi di cui si compongono. L’interveniente aggiunge che le differenze fonetiche, constatate dalla commissione di ricorso, fra i marchi in conflitto, sono ampiamente sufficienti ad escludere un rischio di confusione fra i marchi in parola.

54      Si deve innanzitutto osservare che, allorché un marchio è composto da elementi denominativi e figurativi, il consumatore medio farà più facilmente riferimento al servizio in causa citando il nome piuttosto che descrivendo l’elemento figurativo del marchio. Ancora, contrariamente alle affermazioni della ricorrente, «brico», e non «bricocenter», costituisce l’elemento preponderante del marchio richiesto (v. punto 47 supra). Peraltro, occorre rilevare che la commissione di ricorso non ha commesso errori ritenendo che occorresse prendere in considerazione, anche per la comparazione fonetica dei segni, l’insieme degli elementi denominativi che compongono il marchio anteriore e il marchio richiesto, per le ragioni già esposte al punto 48 supra.

55      Di conseguenza, la mancata considerazione degli elementi figurativi nella comparazione fonetica globale dei segni in conflitto rende la somiglianza fra questi ancora più evidente che nella comparazione visiva. Infatti, la differenza fonetica fra i due segni risultante, eventualmente, dall’aggiunta della scritta «centros de bricolage» nel marchio anteriore non appare sufficiente al fine di escludere una somiglianza fonetica derivante, da un lato, dall’identità fonetica fra l’elemento «brico», comune agli elementi preponderanti dei segni in conflitto, e, dall’altro, da una somiglianza dei loro elementi «center» e «centro», poiché tali parole differiscono unicamente nella rispettiva sillaba finale. Oltre a ciò, relativamente all’espressione «centros de bricolage» nel marchio anteriore, essa è persino tale da rafforzare detta somiglianza dei segni in conflitto, nella misura in cui comporta il termine «centros», foneticamente relativamente simile a «centro» e a «center», e il termine «bricolage», la cui prima parte è foneticamente simile a «brico». Di conseguenza si deve concludere, contrariamente alla commissione di ricorso, che i marchi in conflitto, complessivamente considerati, presentano una somiglianza fonetica molto elevata.

–       Sulla comparazione sul piano concettuale

56      La commissione di ricorso, al punto 25 della decisione impugnata, ha ritenuto che i segni in conflitto fossero simili sul piano concettuale, poiché fanno entrambi riferimento a centri in cui si trovano attrezzi e materiale per il fai-da-te, essendo l’elemento «brico» il sinonimo più diffuso di bricolage. Tale constatazione non è rimessa in discussione dalle parti. Ad abundantiam, si può ciononostante mettere in evidenza, come già indicato al punto 45 supra, che la circostanza che i termini «brico» o «bricolage» siano conosciuti in un certo numero di lingue dell’Unione non significa che siffatta constatazione possa valere per l’intera Unione. Conseguentemente, se una parte del pubblico di riferimento non comprende il senso dell’elemento «brico», né quello del termine «bricolage», i marchi in conflitto non sono dunque idonei a costituire l’oggetto di una comparazione concettuale nella parte interessata dell’Unione.

57      Dall’insieme delle considerazioni precedenti emerge che, in quanto i marchi in conflitto, complessivamente considerati, presentano una somiglianza elevata sul piano visivo e che sono molto simili sul piano fonetico e simili sul piano concettuale, essi sono globalmente simili. Ad abundantiam, si noti che siffatta conclusione non sarebbe rimessa in discussione qualora i marchi in conflitto fossero considerati come inidonei a costituire l’oggetto di una comparazione concettuale nella parte interessata dell’Unione.

 Sul rischio di confusione

58      La valutazione globale del rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione e, in particolare, tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati. Un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può, infatti, essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa [sentenza della Corte 29 settembre 1998, causa C‑39/97, Canon, Racc. pag. I‑5507, punto 17, e sentenza del Tribunale 14 dicembre 2006, cause riunite T‑81/03, T‑82/03 e T‑103/03, Mast-Jägermeister/UAMI – Licorera Zacapaneca (VENADO con riquadro e a.), Racc. pag. II‑5409, punto 74].

59      Nel caso di specie la commissione di ricorso, ai punti 28 e 29 della decisione impugnata, ha concluso che, nell’ambito di una valutazione globale, un rischio di confusione era escluso, nella misura in cui, benché taluni servizi in causa fossero identici o simili, l’unico elemento comune dei marchi in conflitto mostrava un carattere distintivo molto tenue e gli elementi distintivi di detti marchi non erano sufficientemente vicini.

60      La ricorrente conclude affermando l’esistenza di un rischio di confusione fra i marchi in conflitto, data l’identità o la somiglianza molto elevata dei servizi di cui trattasi, visto il grado molto elevato di somiglianza fra i segni in questione e a causa dell’interdipendenza tra i fattori considerati.

61      L’UAMI considera che non sussiste alcun rischio di confusione nel pubblico di riferimento, tenuto conto del carattere distintivo molto debole dei marchi anteriori, delle caratteristiche del mercato dei servizi in questione, del grado di attenzione sufficientemente elevato del pubblico di riferimento, sia esso composto di operatori professionali o di semplici clienti del fai-da-te, nonché delle differenze visive e fonetiche esistenti tra i marchi in conflitto, sufficienti per tenere distinti i segni nonostante la somiglianza di parte dei servizi coperti. L’interveniente aggiunge che il consumatore non può essere tratto in errore, in quanto si tratta di servizi commerciali dei quali costui usufruisce dopo essersi specificamente recato nel punto vendita dedicato. In ogni caso, il pubblico rilevante, al momento dell’acquisto, percepirebbe in modo visivo il marchio e ne coglierebbe gli elementi distintivi.

62      È necessario ricordare che la commissione di ricorso, al punto 16 della decisione impugnata, ha correttamente considerato che i servizi ivi menzionati sono estremamente simili o simili. Si deve osservare che, relativamente a detti servizi, dato il loro grado di somiglianza, nonché la somiglianza globale dei segni in causa, è molto probabile che il pubblico di riferimento, quando considererà siffatti servizi, designati dal marchio richiesto, o quando si farà riferimento a detti servizi attraverso tale marchio, e nonostante sia composto di consumatori professionali, potrà attribuire la stessa origine commerciale ai servizi in questione. Di conseguenza, anche se tale pubblico è in grado di cogliere talune differenze visive e fonetiche fra i segni in conflitto, queste ultime non sono idonee ad escludere il rischio di stabilire un collegamento fra i marchi in conflitto.

63      Siffatta conclusione non può essere rimessa in discussione dagli altri argomenti dedotti dall’UAMI e dall’interveniente. Da un lato, relativamente all’argomentazione dell’UAMI concernente il presunto carattere distintivo molto debole del marchio anteriore, va rilevato che, contrariamente alle affermazioni dell’UAMI, benché abbia qualificato l’elemento «brico» e l’espressione «brico center», o varianti di questa, come debolmente distintivi, o persino come non distintivi, la commissione di ricorso non ha espressamente qualificato i marchi anteriori come debolmente distintivi. Nella valutazione complessiva del rischio di confusione essa ha insistito solamente sul grado di carattere distintivo degli elementi dei segni in causa. Orbene, è necessario sottolineare che si deve distinguere tra il fattore attinente al carattere distintivo del marchio anteriore, che è legato alla tutela riconosciuta ad un simile marchio, ed il carattere distintivo posseduto dall’elemento di un marchio complesso, che si collega all’idoneità di quest’ultimo a dominare l’impressione complessiva suscitata da tale marchio (ordinanza della Corte 27 aprile 2006, causa C‑235/05 P, L’Oréal/UAMI, non pubblicata nella Raccolta, punto 43). Se è pur vero che occorre esaminare il carattere distintivo di un elemento di un marchio complesso sin dalla fase della valutazione della somiglianza dei segni, al fine di determinare gli eventuali elementi dominanti del segno, il grado di carattere distintivo del marchio anteriore è uno degli elementi da considerare nell’ambito della valutazione globale del rischio di confusione.

64      Va in aggiunta ricordato che, se è vero che il carattere distintivo del marchio anteriore dev’essere preso in considerazione ai fini della valutazione del rischio di confusione, esso è solo uno tra i vari altri elementi che rilevano nell’ambito di tale valutazione. Difatti, anche in presenza di un marchio anteriore a debole carattere distintivo, può sussistere un rischio di confusione, in particolare, a causa di una somiglianza dei segni e dei prodotti o servizi di cui trattasi [v. sentenza del Tribunale 13 dicembre 2007, causa T‑134/06, Xentral/UAMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), Racc. pag. II‑5213, punto 70 e la giurisprudenza ivi citata]. Orbene, anche volendo supporre che il termine «brico» possa essere considerato come descrittivo per i servizi considerati e che, di conseguenza, il marchio anteriore sia a sua volta ritenuto debolmente distintivo, il grado di somiglianza fra i servizi designati dai marchi in conflitto menzionati al punto 16 della decisione impugnata, nella fattispecie, così come il grado di somiglianza fra i medesimi, considerati cumulativamente, risultano sufficientemente elevati per poter concludere nel senso dell’esistenza di un rischio di confusione.

65      D’altro canto, gli argomenti dell’UAMI e dell’interveniente relativi alle condizioni di commercializzazione dei servizi interessati e, con particolare riguardo all’interveniente, all’importanza dell’aspetto visivo dei marchi in conflitto devono essere parimenti respinti. Infatti, nella descrizione dei servizi in causa cui fanno riferimento i marchi anteriori e il marchio richiesto, non si riscontrano limitazioni quanto ai luoghi di vendita dei servizi di cui trattasi. Inoltre, nulla consente di escludere che i servizi in causa costituiscano l’oggetto di una comunicazione orale, segnatamente nel caso di attività di marketing telefonico o di pubblicità radiofonica. Pertanto, non si deve attribuire particolare importanza alla somiglianza visiva tra i segni in conflitto. Inoltre, anche qualora si ritenesse opportuno accordare a detto aspetto maggiore importanza, è necessario ricordare che i marchi in conflitto presentano una somiglianza visiva elevata.

66      Tutto ciò premesso, risulta che la commissione di ricorso ha a torto concluso nel senso dell’assenza di un rischio di confusione fra i marchi in conflitto nel pubblico di riferimento, per quanto riguarda i servizi di «pubblicità», di «gestione di affari commerciali» e di «amministrazione commerciale», cui fa riferimento il marchio richiesto.

67      Di conseguenza, il motivo unico, relativo alla violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009, e pertanto il ricorso, è fondato unicamente in quanto la commissione di ricorso ha concluso, a torto, nel senso dell’insussistenza di un rischio di confusione fra i segni in conflitto riguardo ai servizi di «pubblicità», di «gestione di affari commerciali» e di «amministrazione commerciale», cui fa riferimento la domanda di marchio comunitario. Conseguentemente si deve annullare la decisione impugnata nella parte in cui accoglie il ricorso dell’interveniente riguardo ai servizi di «pubblicità», di «gestione di affari commerciali» e di «amministrazione commerciale», cui fa riferimento la domanda di marchio comunitario, senza che occorra prendere in esame l’esistenza di una somiglianza fra il marchio richiesto e il marchio anteriore n. 989 046. Si deve respingere il ricorso per il resto.

 Sulle spese

68      Ai sensi dell’art. 87, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi. Nel caso di specie, tanto la ricorrente quanto l’UAMI e l’interveniente sono rimasti parzialmente soccombenti. Si deve quindi ordinare che ciascuna parte sopporti le spese rispettivamente sostenute nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale.

69      L’interveniente ha peraltro chiesto che la ricorrente fosse condannata alle spese dell’intero procedimento, incluse quelle relative al procedimento dinanzi alla divisione d’opposizione e al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. Si deve ricordare in proposito che, ai sensi dell’art. 136, n. 2, del regolamento di procedura, le spese indispensabili sostenute dalle parti per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso sono considerate spese ripetibili. Ciò non vale tuttavia per le spese sostenute nel procedimento dinanzi alla divisione d’opposizione. Pertanto, la domanda dell’interveniente riguardante le spese relative al procedimento d’opposizione dinanzi alla divisione d’opposizione, che non costituiscono spese ripetibili, è irricevibile. Quanto alla domanda dell’interveniente diretta ad ottenere la condanna della ricorrente alle spese del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, spetterà alla commissione di ricorso decidere, alla luce della presente sentenza, sulle spese relative a tale procedimento.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 24 settembre 2009 (procedimento R 1008/2008‑4) è annullata nella parte in cui accoglie il ricorso della Bricocenter Italia Srl dinanzi alla commissione di ricorso relativamente ai servizi di «pubblicità», di «gestione di affari commerciali» e di «amministrazione commerciale», di cui alla domanda di marchio comunitario.

2)      Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)      La ATB Norte, SL, la Bricocenter Italia e l’UAMI sopporteranno le spese rispettivamente sostenute nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale.

Forwood

Schwarcz

Popescu

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 28 giugno 2011.

Firme


* Lingua processuale: l’italiano.